062U1904
062U1904
Inclusione dell'abitato di Raccuja (Messina) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962 n. 1904)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, n. 45679, emesso nell'adunanza del 10 luglio 1962;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raccuja, in provincia di Messina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1962 SEGNI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 2. - VILLA