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062U1851

IT - DPR

062U1851

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1963. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 dicembre 1962 n. 1851)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1963 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell' art. 47, comma primo e secondo della legge 31 luglio 1951, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' fissato in diecimila unita'.
Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1963 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e' fissato in cinquantamila unita'.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I sottufficiali graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1962 SEGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 3. - VILLA
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