062U0442
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Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 442)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.Na.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 30. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 1 luglio 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI FABBRICANTI ACQUE, BEVANDE GASSATE E GHIACCIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA.
Parte di provvedimento in formato grafico