Monitoring Gesetzessammlung

062U0413

IT - DPR

062U0413

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'abbigliamento in serie della provincia di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 413)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie; Visto l'accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni mi serie; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 7 febbraio 1957, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende dell'abbigliamento in serie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Venezia, in data 11 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 7 febbraio 1957, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende dell'abbigliamento in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'abbigliamento in serie della provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 49. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 7 FEBBRAIO 1957 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DELL'ABBIGLIAMENTO IN SERIE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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