Monitoring Gesetzessammlung

064U1334

IT - DPR

064U1334

Istituzione in Cagliari di un Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 novembre 1964 n. 1334)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 , concernente riforma degli ordinamenti tributari; Visto il regio decreto 11 dicembre 1936, n. 2108 , concernente la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; Visto il regio decreto 1 novembre 1940, n. 1596 , concernente modificazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; Ritenuta la necessita' di assicurare il funzionamento, del servizio ispettivo nel territorio della Sardegna mediante l'istituzione in Cagliari dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta

Art. 1

Sono istituiti l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Cagliari con la seguente circoscrizione territoriale: province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Art. 2

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli Ispettorati compartimentali istituiti a norma dell'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma comprende le province di Frosinone, L'Aquila, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio dello anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 10. - VILLA
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