062U1623
062U1623
Modificazioni temporanee al regime daziario di alcuni prodotti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1962 n. 1623)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione, all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da', esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles, il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica edAtti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
I dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, si applicano, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunita', temporaneamente, dal 1 gennaio 1962 sino all'applicazione del regime di prelievi per i formaggi ma non oltre il 1 gennaio 1963, nella misura indicata a fianco di ciascuna voce:
Voce n. 04.04-B-1-a,-1. Formaggi a pasta molle: Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburgliese, Tete de moine: 10%;
Voce n. 04-011-B-I b-1. Formaggi a pasta semidura o dura:
Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al melitolo di Glaris: 10%;
Voce n. 04.04-B-I-c-1. Formaggi fusi in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyere, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema: 11%.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 50. - VILLA