062U0333
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 333)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 19519, n. 741; Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, per il trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino, durante la campagna vinicola, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, relativo al trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino durante la campagna vinicola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona, addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 43. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1959, PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AI LAVORI DI PIGIATURA E TRAVASO DEL VINO DURANTE LA CAMPAGNA VINICOLA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.
Parte di provvedimento in formato grafico