Monitoring Gesetzessammlung

062U0332

IT - DPR

062U0332

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalente mente in oro e platino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 332)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, e relativi allegati, per gli operai addetti ai laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra la Federazione Nazionale Orali Fabbricanti, la Federazione Nazionale Gioielleria Fabbricanti e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, assistita dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro la Federazione italiana Costruzioni ed Affini assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Metallurgici; e in pari data tra la Federazione Nazionale Orali Fabbricanti, la Federazione Nazionale Gioiellieri Fabbricanti e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 165, in data 15 giugno 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti da laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente, decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti oli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 116. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 agosto 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI A LABORATORI O AZIENDE PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht