062U0137
062U0137
Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962 n. 137)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo; Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1961, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta
Art. 1
La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura:
a) fino a 1 miliardo, L. 12.500;
b) oltre il 1° miliardo e fino al 10° miliardo, lire 10 per milione o fraz. di milione
c) oltre il 10° miliardo e fino al 30°, L. 7,50 per milione o fraz. di milione;
d) oltre il 30° miliardo e fino a 100°, L. 5 per milione o fraz. di milione;
e) oltre il 100° miliardo, L. 4 per milione o fraz. di milione.
L'importo dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sull'ammontare complessivo, al valore nominale, dei titoli quotati ufficialmente arrotondato al milione superiore.
Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, i diritti sono dovuti in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno.
In ogni caso l'importo dei diritti non potra' essere inferiore a L. 12.500, fissato come limite minimo e, superiore a L. 1.000.000 fissato come limite massimo.
Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, l'importo dei diritti e' ridotto di una meta' per il 1° triennio di quotazione.
Art. 2
Per l'accesso nei recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:
1) agenti di cambio (compreso uso
tavoli).............................. annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di
cambio:
per il primo rappresentante.... " " 3.000 per i successivi............... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato......... " " 1.000 per i successivi............... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio. " " 1.000 5) commissionari, cambiavalute,
remissori............................ " " 9.000 6) rappresentanti di Istituti di
credito nel recinto delle banche e
banchieri............................ " " 15.000 7) impiegati di banche........... " " 5.000 8) fattorini di banche........... " " 2.000 9) osservatori di Istituti di
credito autorizzati, a termini del-
l' art. 14 del regio decreto-legge 30
giugno 1932, n. 815 , ad accedere nel
recinto delle grida.................. " " 25.000 10) tessera di ingresso in Borsa.. " " 5.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1962 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 24. - VILLA