064U0913
064U0913
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1964 n. 913)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: "Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale". Art. 10, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma e' cosi' modificato: "L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale". Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: "Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di: "Sociologia industriale". L'insegnamento complementare di "Storia delle esplorazioni geografiche" e' soppresso. La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di "Odontostomatologia". Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 1° Anno: Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti; Patologia speciale odontostomatologica; Pedodontia; Ortognatodonzia (biennale); Anestesia e chirurgia dentaria; Odontotecnica; Paradeontologia; Radiologia. 2° Annuo Clinica odontostomatologica; Odontoiatria conservativa Protesi dentaria; Ortognatodonzia; Chirurgia orale e maxillo-facciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale".
Art. 10, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma e' cosi' modificato:
"L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale".
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
"Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale".
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di:
"Sociologia industriale".
L'insegnamento complementare di "Storia delle esplorazioni geografiche" e' soppresso.
La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di "Odontostomatologia".
Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1° Anno:
Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;
Patologia speciale odontostomatologica;
Pedodontia;
Ortognatodonzia (biennale);
Anestesia e chirurgia dentaria;
Odontotecnica;
Paradeontologia;
Radiologia.
2° Annuo Clinica odontostomatologica;
Odontoiatria conservativa Protesi dentaria;
Ortognatodonzia;
Chirurgia orale e maxillo-facciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83. - VILLA