062U1159
062U1159
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali del Territorio di Trieste. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1159)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visti, per il Territorio di Trieste: - l'accordo collettivo 27 marzo 1959, e relativi allegati, stipulato tra l'Associazione Commercianti al Dettaglio, la Federazione del Commercio, l'Associazione Autonoma Dettaglianti Alimentazione e la Federazione dei Lavoratori del Commercio, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L.; - il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo 27 marzo 1959; - il contratto collettivo integrativo i ottobre 1959, e relativo allegato, stipulato tra l'Associazione Commercianti Prodotti Zootecnici e il Sindacato Provinciale Macellai, la Federazione Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino di Trieste, n. 7, in 'data 13 luglio 1960, e n. 8, in data 27 luglio 1960, degli atti sopra indicati, deportati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' commerciali per le quali sono stati stipulati, per il Territorio di Trieste, l'accordo collettivo 27 marzo 1959 ed i contratti collettivi integrativi 2 aprile 1959 e I ottobre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, del Territorio di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 30. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 27 MARZO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DEL TERRITORIO DI TRIESTE.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 APRILE 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DEL TERRITORIO DI TRIESTE.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE MACELLERIE DEL TERRITORIO DI TRIESTE.
Parte di provvedimento in formato grafico