Monitoring Gesetzessammlung

061U1827

IT - DPR

061U1827

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Messina e Pesaro. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1827)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 18 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli industriali della Provincia di Pesaro-Urbino e il Sindacato Provinciale Laterizi della Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale italiana Lavoratori Costruzioni e Affini dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Edili e Affini e del Legno della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 21 febbraio 1961, l'Unione Provinciale - C.I.S.Na.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5, della provincia di Messina, in data 13 agosto 1960, n. 3 della provincia di Pesaro, in data 30 dicembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per gli operai dipendenti dalle impese produttrici di materiali laterizi:
per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1959;
per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 18 settembre 1959:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Messina e Pesaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 58. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO I AGOSTO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PESARO
Parte di provvedimento in formato grafico
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