061U1760
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Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della Valle d'Aosta e delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1760)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavorattori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri; Visto, per la Valle d'Aosta e per le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema del Piemonte e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e la Federazione italiana Autonomia Lavoratori dello Spettacolo; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato per la Valle d'Aosta e per le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959 relativo ai dipendenti dai cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della Valle d'Aosta e delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 87. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 14 AGOSTO 1959, INTEGRATIVO dell'ACCORDO NAZIONALE 12 AGOSTO 1959, PER I DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.
Parte di provvedimento in formato grafico