Monitoring Gesetzessammlung

061U1754

IT - DPR

061U1754

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini della provincia di Forli'. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1754)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Forli', il contratto collettivo 21 ottobre 1958, per le maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini, stipulato tra il Sindacato Commercianti Grossisti di Vino e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Forli, in data 19 novembre 1960, del contratto, sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato, per la provincia di Forli' il contratto collettivo 21 ottobre 1955, relativo alle maestranze stagionali addette ai lavori di vinificazione presso le aziende di produzione e vendita all'ingrosso di vini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali addetti ai lavori di vinificazione presso le imprese di produzione e vendita all'ingrosso di vini, della provincia di Forli'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 133. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1958 PER LE MAESTRANZE STAGIONALI ADDETTE Al LAVORI DI VINIFICAZIONE PRESSO LE AZIENDE DI PRODUZIONE E VENDITA ALL'INGROSSO DI VINI DELLA PROVINCIA DI FORLI'.
Parte di provvedimento in formato grafico
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