064U0659
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Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 luglio 1964 n. 659)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188 , che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922 , relativo alla dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Il termine, previsto dall' art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922 , citato nelle premesse, e' prorogato di dodici mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 luglio 1964 SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 14. - VILLA