Monitoring Gesetzessammlung

061U1732

IT - DPR

061U1732

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Lucca. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1732)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1939, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo febbraio 1956, e relative tabelle, per l'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Libera degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 25 febbraio 1956, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministri per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali e stato stipulato, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 23 febbraio 1954, relativo all'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelli concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 100. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI LUCCA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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