061U1715
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Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Taranto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1715)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1955, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo collettivo 18 maggio 1951, per gli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Taranto, stipulato tra la Categoria Esercenti Caffe', Bar, ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Alberghi e Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Taranto, in data 20 novembre 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro cosi' costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 18 maggio 1951, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Taranto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 48. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 18 MAGGIO 1951 PER GLI ADDETTI AI LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI TARANTO.
Parte di provvedimento in formato grafico