061U1701
061U1701
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche della provincia di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1701)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 25 luglio 1958, per gli addetti all'industria chimica; Visto l'accordo collettivo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 17 settembre 1955, e relativa tabella, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale italiana Lavoratori Chimici - i C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Chimici - U.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Chimici - C.I.S.L., il Sindacato Indipendenti Chimici; e. in pari data tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Palermo lo accordo collettivo 17 settembre 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche della provincia di Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 56. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 17 SETTEMBRE 1958 RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA CHIMICA NELLA PROVINCIA DI PALERMO.
Parte di provvedimento in formato grafico