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064U0337

IT - DPR

064U0337

Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1964 n. 337)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1917 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dei 4 febbraio 1947 ), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1949 ), con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto;
Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239 ;
Vista la domanda con la quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dal V Congresso nazionale straordinario tenutosi in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, e modificato con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 1963 , adottata dal Consiglio nazionale dell'Associazione a seguito di mandato ad esso conferito dal VI Congresso nazionale tenutosi in Verona nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1963;
Visti gli atti d'istruttoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
E' approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, annesso al presente decreto, composto di n. 39 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1964 SEGNI MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 86. - VILLA

Art. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA
STATUTO
Art. 1.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra unisce i mutilati e invalidi civili e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra.
Essa ne rappresenta e tutela, a tutti gli effetti, gli interessi morali e materiali presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro.
L'Associazione e' apolitica ed ha sede in Roma.
Il simbolo dell'Associazione e' costituito dalla bandiera nazionale con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo.

Art. 2

Art. 2.
L'Associazione si propone i seguenti scopi:
a) valorizzare il culto della Patria ed il ricordo dei caduti il cui sacrificio sia monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi di giustizia e di umana solidarieta';
b) tenere vivo negli italiani il sentimento di solidarieta' verso i mutilati e invalidi e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra;
c) alimentare tra gli associati l'orgoglio delle mutilazioni ed invalidita' riportate o delle perdite subite dei loro cari, unendoli con sentimento di fratellanza e amore di Patria in un vivo spirito di solidarieta';
d) promuovere, favorire e attuare con tutti i mezzi possibili e consentiti, i provvedimenti legislativi e tutte le provvidenze e iniziative intese ad alleviare ed elevare le condizioni morali e materiali degli associati;
e) tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra e svolgere in tutti i campi a loro favore ogni possibile opera di assistenza e aiuto;
f) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i mutilati e invalidi civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, designando inoltre i rappresentanti dell'Associazione, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta;
g) rivolgere particolari cure ai mutilati, invalidi, orfani e congiunti di caduti civili per fatti di guerra maggiormente bisognosi in concorso con l'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) con la quale e' collegata a mente dell' art. 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 e altresi' in concorso con l'Opera nazionale orfani di guerra (O.N.O.G.) e con le altre opere ed enti che possano integrare l'attivita' dell'Associazione.

Art. 3

Art. 3.
L'Associazione si compone di soci effettivi ed onorari.

Art. 4

Art. 4.
Possono iscriversi all'Associazione quali soci effettivi i mutilati e invalidi civili che abbiano subito una mutilazione o una invalidita' per fatti di guerra ed abbiano conseguito una pensione o assegno di guerra; o, qualora abbiano optato per altra pensione sempre quando ne sia provata la causale di guerra.
Possono iscriversi quali soci effettivi i seguenti congiunti di caduti:
a) coniuge vedovo;
b) orfani;
c) genitori od avi allevatori;
d) fratelli e sorelle;
e) coniuge vedovo e figli orfani degli invalidi deceduti.
I mutilati e invalidi, che abbiano in corso una pratica per la concessione di pensione o assegno di guerra, possono eccezionalmente ottenere la iscrizione a titolo provvisorio ai soli fini assistenziali purche' si trovino nelle condizioni previste dall' art. 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 .

Art. 5

Art. 5.
Sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze verso l'Associazione, sono stati nominati tali entro il 7 aprile 1960.

Art. 6

Art. 6.
E' istituito un albo d'onore al quale possono essere iscritti coloro che, con importante contributo d'azione, si siano resi particolarmente benemeriti dell'Associazione.
Gli iscritti a tale albo non acquisiscono la qualifica di socio dell'Associazione.
Possono altresi' essere iscritte a titolo di onore le citta' e gli enti gravemente colpiti dalla guerra.

Art. 7

Art. 7.
L'ammissione dei soci spetta al Consiglio provinciale.
I minorenni e gli interdetti sono rappresentati nell'Associazione dal proprio rappresentante legale.
Ogni socio deve iscriversi alla Sezione della Provincia di residenza.
Qualora un socio cambi residenza, ne deve dare comunicazione alla propria Sezione la quale ne curera' il trasferimento alla Sezione della nuova residenza.
I soci residenti all'estero possono iscriversi alla Sezione di origine.

Art. 8

Art. 8.
La misura della quota annua associativa, stabilita dal Consiglio nazionale, deve essere ratificata dal Congresso nazionale.

Art. 9

Art. 9.
A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione;
d) espulsione.
Il richiamo, la censura e la sospensione sono di competenza, del Consiglio provinciale. Contro tali provvedimenti il socio puo' ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione.
La espulsione e' di competenza del Consiglio nazionale, anche su proposta del Consiglio provinciale.

Art. 10

Art. 10.
La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie.
Le dimissioni si intendono accettate qualora il Consiglio provinciale non deliberi diversamente nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.
Il socio dimissionario potra' essere riammesso solo attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del Consiglio provinciale.
L'accettazione delle dimissioni e' rifiutata qualora il socio debba essere ad altro titolo espulso dall'Associazione, nel qual caso la competenza e' del Consiglio nazionale sentito il parere del Consiglio provinciale.
La qualifica di socio si perde su delibera del Consiglio nazionale, previa contestazione scritta degli addebiti:
a) per espulsione nei casi di indegnita' derivanti da condanna penale passata in giudicato o da gravi fatti morali o di indisciplina. Contro la deliberazione di espulsione l'interessato puo' ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione.
Il socio espulso puo' essere riammesso dal Consiglio nazionale quando siano cessate le cause che ne determinarono la espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione;
b) qualora il socio aderisca ad istituzioni il cui indirizzo a giudizio del Consiglio nazionale, sia in contrasto con quello dell'Associazione.
La qualifica di socio si perde, su delibera del Consiglio provinciale, per morosita', quando il sorto non sia in regola con le quote associative da oltre un anno. La riammissione puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale previo pagamento della quota arretrata.

Art. 11

Art. 11.
Sono organi dell'Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il presidente nazionale;
d) il Collegio centrale dei sindaci;
e) il Collegio nazionale dei probiviri;
f) l'assemblea provinciale dei soci;
g) il Consiglio provinciale;
h) il presidente provinciale;
i) il Collegio provinciale dei sindaci.

Art. 12

Art. 12.
L'Associazione ha la seguente organizzazione:
a) La residenza nazionale con sede in Roma;
b) Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia;
c) Fiduciariati comunali.

Art. 13

Art. 13.
Il Congresso nazionale e' l'organo supremo dell'Associazione ed ha le finzioni dell'Assemblea nazionale del soci.
E' costituito dai presidenti delle Sezioni provinciali che possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, dal vice presidente o da un altro componente il Consiglio provinciale, con diritto al voto.
Ne fanno parte anche i componenti del Consiglio nazionale.
I Consiglieri nazionali non presidenti di Sezioni provinciali non partecipano alle votazioni per le cariche sociali.

Art. 14

Art. 14.
Il Congresso nazionale e' convocato dal presidente nazionale a seguito di deliberazione del Consiglio nazionale che ne fissera' il luogo e l'ordine del giorno.
Il Congresso nazionale puo' essere convocato anche dal presidente nazionale che, in tal caso, ne fissera' il luogo, la data, l'ora di riunione e l'ordine del giorno.
Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale od il presidente nazionale lo ritengano necessario;oppure, con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno la meta' dei presidenti provinciali in carica. In quest'ultimo caso il Congresso nazionale deve essere convocato entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Il Congresso nazionale e' valido in prima convocazione con la presenza di due terzi dei suoi componenti; risultata deserta la prima convocazione, il Congresso si riunisce entro tre ore in seconda convocazione, ed e' valido qualunque sia il numero dei partecipanti.
I partecipanti al Congresso nazionale devono esprimere il voto personalmente.
Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese, e' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina del presidente nazionale, del Consiglio nazionale e del Collegio nazionale dai probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la meta' piu' uno dei rappresentanti provinciali presenti ne faccia richiesta. A richiesta di almeno un terzo dei componenti il Congresso nazionale, si procede alla votazione per appello nominale.
Ogni Sezione provinciale dispone di un voto.
Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15

Art. 15.
Il Congresso nazionale:
a) nomina o revoca il presidente nazionale, il Consiglio nazionale e il Collegio nazionale dei probiviri;
b) delibera le modifiche allo statuto, per le quali e' richiesta la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Congresso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
c) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie che saranno sottoposte dagli Organi nazionali.
Esso inoltre, puo' deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indicare le direttive per l'azione che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento del fini sociali.

Art. 16

Art. 16.
Il Consiglio nazionale, composto dal presidente nazionale e da undici membri effettivi scelti tra i soci, e' eletto dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
Il Congresso nazionale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio nazionale, scelti anch'essi tra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio.
Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute viene considerato decaduto.

Art. 17

Art. 17.
Il Consiglio nazionale si riunisce normalmente ogni sei mesi, mia e' convocato dal presidente nazionale tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, eppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa.
Alle riunioni del Consiglio nazionale intervengono, senza diritto al voto, i componenti del Collegio centrale dei sindaci.
Il Consiglio nazionale:
a) delibera la convocazione in via straordinaria del Congresso nazionale;
b) elegge due vice presidenti nazionali che sostituiscono alternati il presidente nazionale in caso di assenza o di impedimento nelle sue attribuzioni.
Qualora il presidente nazionale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente nazionale piu' anziano assumera' le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nel primo Congresso nazionale (ordinario o straordinario) immediatamente successivo; in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione della carica del presidente nazionale;
c) designa un membro effettivo ed uno supplente del Collegio centrale dei sindaci;
d) stabilisce quali sono gli enti, le istituzioni e le associazioni il cui indirizzo e' in contrasto con quello della Associazione;
e) tratta ogni questione generale di interesse associativo;
f) delibera l'iscrizione all'albo d'onore del cittadini e delle citta' ed enti di cui all'art. 6;
g) propone al Congresso nazionale le modifiche allo statuto;
h) delibera l'espulsione del soci nei casi di cui all'articolo 10;
i) delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
l) delibera i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'autorita' di vigilanza;
m) designa e revoca, tra i soci, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;
n) delibera i regolamenti associativi da sottoporre all'approvazione dell'autorita' di vigilanza;
o) delibera la costituzione delle Sezioni provinciali;
p) revoca i presidenti e scioglie i Consigli provinciali in presenza di gravi Irregolarita' amministrative o violazioni statutarie o in presenza di atti pregiudizievoli al prestigio ed all'indirizzo dell'Associazione;
q) nomina i commissari nel caso di cui alla lettera precedente;
r) delibera sui reclami degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli provinciali;
s) delibera sulla concessione dei contributi straordinari alle Sezioni provinciali;
t) nomina e revoca rappresentanti presso gli enti nazionali alla cui amministrazione l'Associazione e' chiamata a partecipare;
u) puo' disporre la convocazione dei Consigli provinciali in seduta straordinaria;
v) delibera in via definitiva sui reclami avverso il rigetto delle domande di iscrizione dei soci da parte dei Consigli provinciali;
w) approva i bilanci preventivi e consuntivi provinciali;
x) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente dalla Presidenza nazionale e dalle Sezioni provinciali, in conformita' del regolamento organico dell'Associazione, di cui all'art. 38, o in osservanza alla lettera i) dell'art. 24;
y) ratifica le elezioni delle assemblee provinciali.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio nazionale si richiede la presenza di almeno la meta' dei componenti. Esse sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese; e' in ogni caso obbligatoria la votazione a scrutinio segreto per le questioni relative a persone ovvero a richiesta della, maggioranza.

Art. 18

Art. 18.
Il presidente nazionale, scelto fra i soci, e' eletto dal Congresso nazionale, resta in carica tre anni e puo' essere rieletto.
Egli ha la rappresentanza legale della Associazione.

Art. 19

Art. 19.
Il presidente nazionale:
a) convoca il Congresso nazionale, anche su deliberazione del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno la meta' dei presidenti provinciali;
b) convoca e presiede il Consiglio nazionale, anche su richiesta dello stesso, fissando l'ordine del giorno;
c) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessita', anche su oggetti di competenza del Consiglio nazionale salvo ratifica da chiedersi nella prima riunione dell'Organo competente;
d) cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale;
e) dirige e sorveglia l'attivita' dell'Associazione;
f) per ciascuna Regione retta a Statuto autonomo, puo' nominare, ove cio' appaia necessario e salvo ratifica del Consiglio nazionale, un delegato regionale da scegliersi tra i presidenti provinciali della Regione stessa con funzioni di collegamento delle Sezioni provinciali con gli Organi della Regione.

Art. 20

Art. 20.
Il Collegio nazionale dei probiviri e' eletto dal Congresso nazionale ed e' composto da cinque membri, di cui uno presidente, scelti anche fra i non soci.
Il presidente e' eletto dai componenti il Collegio, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 21

Art. 21.
Il Collegio nazionale dei probiviri decide sui ricorsi di cui all'art. 10, lett. a), nonche' esprimera' il proprio parere sulla materia disciplinare che potra' essere sottoposta al suo esame dagli organi statutari dell'Associazione.

Art. 22

Art. 22.
L'assemblea provinciale del soci delle Sezioni e' convocata dal presidente della Sezione, su delibera del Consiglio provinciale che ne fissa il luogo e, l'ordine del giorno, L'assemblea provinciale puo' essere convocata anche dal presidente provinciale che, in tal caso, ne fissera' il luogo, la data di riunione e l'ordine del giorno.
Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio provinciale od il presidente provinciale lo ritengano necessario; oppure, con la indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci e non oltre il sessantesimo giorno dalla data della richiesta.
L'assemblea provinciale:
a) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie sulla gestione che saranno sottoposte dagli organi dirigenti della Sezione;
b) elegge e revoca il presidente della Sezione ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio provinciale;
c) delibera su eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Possono intervenire all'assemblea, con diritto a voto, tutti i soci.
I soci possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta. Ogni socio non puo' avere piu' di cinque deleghe.
La validita' dell'assemblea in prima convocazione richiede l'intervento, personale o per delega, di almeno la meta' del soci. In seconda convocazione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei presenti.
Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 23

Art. 23.
Il Consiglio provinciale e' composto dal presidente provinciale e da sette membri effettivi scelti fra i soci.
Il Consiglio provinciale e' eletto dall'assemblea provinciale dei soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
L'assemblea provinciale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio provinciale, scelti anch'essi fra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio.
Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute viene considerato decaduto.

Art. 24

Art. 24.
Il Consiglio provinciale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma e' convocato dal presidente provinciale tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta, ovvero su deliberazione del Consiglio nazionale.
Alle riunioni del Consiglio provinciale intervengono, senza diritto a voto, i componenti del Collegio provinciale del sindaci.
Il Consiglio provinciale:
a) ha la facolta' di convocare in via straordinaria l'assemblea provinciale dei soci;
b) elegge un vice presidente che sostituisce il presidente provinciale, in caso di assenza o di impedimento, nella sue attribuzioni. Qualora il presidente provinciale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente ne assume le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nella prima assemblea (ordinaria o straordinaria) immediatamente successiva, in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione dalla carica del presidente provinciale;
c) designa un membro effettivo ed, uno supplente del Collegio provinciale dei sindaci;
d) costituisce e scioglie i fiduciariati; nomina e sostituisce i fiduciari;
e) delibera l'iscrizione dei soci effettivi;
f) propone al Consiglio nazionale le iscrizioni all'albo d'onore dei cittadini e delle citta' ed enti di cui all'articolo 6;
g) propone ed esprime il suo parere al Consiglio nazionale sulla espulsione dei soci;
h) delibera i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;
i) propone la nomina ed il licenziamento del personale dipendente dalla Sezione;
l) adotta le misure disciplinari di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 9;
m) delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci.
Per la validita' delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 17.

Art. 25

Art. 25.
Il presidente provinciale, scelto fra i soci, e' eletto dalla assemblea provinciale dei soci; resta in carica tre anni e puo' essere rieletto.
Egli ha la rappresentanza della Sezione.

Art. 26

Art. 26.
Il presidente provinciale:
a) convoca l'assemblea provinciale, anche su delibera alone del Consiglio provinciale, ovvero su richiesta di un terzo dei soci;
b) convoca e presiede il Consiglio provinciale, anche su richiesta dello stesso, fissando l'ordine del giorno;
c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea provinciale dei soci e del Consiglio provinciale;
d) dirige e sorveglia l'attivita' della Sezione;
e) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessita', anche su oggetti di competenza del Consiglio provinciale, salvo ratifica da richiedersi nella prima riunione del l'Organo competente.

Art. 27

Art. 27.
Nei Comuni il Consiglio provinciale puo' deliberare la costituzione di fiduciariati retti da fiduciari nominati dalle stesso Consiglio provinciale e preferibilmente scelti fra le vittime civili di guerra.
I fiduciari, pur senza avere carattere di normali organi della Associazione, sono incaricati di funzioni di collegamento tra i soci del fiduciariato e la Sezione provinciale e prestano la loro opera gratuitamente.
I fiduciari:
a) provvedono alla propaganda associativa, alla raccolta delle domande di iscrizione ed alla loro trasmissione alla Sezione provinciale;
b) si fanno interpreti presso le Sezioni provinciali delle necessita' degli associati segnalando i casi bisognosi;
c) non hanno poteri disciplinari, ma possono tuttavia segnalare al presidente provinciale gli iscritti che vengano meno ai fini ed alla disciplina dell'Associazione:
d) rendono conto della loro attivita' al rispettivo Consiglio provinciale e partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni dello stesso, qualora questi ritenga utile la loro presenza.

Art. 28

Art. 28.
Il controllo della gestione della Presidenza nazionale e' devoluto ad un Collegio centrale dei sindaci composto di tre membri effettivi e tre supplenti cosi' designati:
a) un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri da scegliersi fra i funzionari in servizio presso la Presidenza medesima;
b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro, da scegliersi fra i funzionari in servizio del Ministero stesso;
c) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Consiglio nazionale dell'Associazione Assumera' la presidenza del Collegio quello del due sindaci effettivi, di cui alle precedenti lettere a) e b), che sia piu' elevato in grado o, a parita' di grado, che sia piu' anziano di eta'.
Il Collegio centrale del sindaci, che e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, ed effettua saltuarie verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente.
Intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale e assistono alle sedute del Congresso nazionale.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione degli effettivi in conformita' delle norme contenute nell' articolo 2401 del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 29

Art. 29.
Il controllo della gestione di ciascuna Sezione provinciale e' devoluto ad un Collegio provinciale dei sindaci, cosi' designati:
a) un sindaco effettivo ed uno supplente dal prefetto della Provincia, da scegliersi tra i funzionari in servizio presso la Prefettura;
b) un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Ragioneria generale dello Stato, da scegliersi fra i funzionari in servizio presso le Ragionerie regionali e provinciali dello Stato;
c) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Consiglio provinciale dell'Associazione.
Assumera' la presidenza del Collegio quello dei due sindaci effettivi, di cui alle precedenti lettere a) e b), che sia piu' elevato in grado o, a parita' di grado, che sia piu' anziano di eta'.
I Collegi provinciali dei sindaci, che sono nominali con decreto del prefetto, provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni, ed effettuano saltuarie verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e intervengono alle riunioni del Consiglio provinciale.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione degli effettivi, in conformita' delle norme contenute nell' articolo 2401 del Codice civile , in quanto applicabili.

Art. 30

Art. 30.
Il patrimonio dell'Associazione e' unico ed e' amministrato dal Consiglio nazionale e dai Consigli provinciali secondo le rispettive competenze.
Il patrimonio e' costituito dalle attivita' immobiliari e mobiliari di impianto e di arredamento degli uffici centrati e periferici e tenendo conto dei proventi di cui al successivo articolo 31.
Alla costituzione del patrimonio possono intercorrere eventuali lasciti, donazioni e provenienze attive di altro genere.

Art. 31

Art. 31.
Per lo svolgimento della sua attivita' e per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si avvale dei seguenti proventi:
a) rendite del patrimonio;
b) quote associative;
c) eventuali oblazioni;
d) profitti di eventuali iniziative, rimborsi e recuperi vari;
e) contributo dello Stato di cui all' articolo 6, lettera b) della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 , o di enti pubblici o privati;
f) ogni eventuale provento riconosciuto per legge.

Art. 32

Art. 32.
Il servizio di tesoreria e' affidato ad istituti bancari di notoria solvibilita' e la relativa convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorita' di vigilanza.

Art. 33

Art. 33.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 34

Art. 34.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Congresso nazionale con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con la maggioranza di almeno tre quarti del presenti.
I beni sociali risultanti dalla avvenuta liquidazione saranno dall'autorita' governativa devoluti ad altri enti aventi finalita' analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 35

Art. 35.
Tutte le cariche elettive sono onorifiche e gratuite, ma puo' essere disposto il rimborso ai componenti gli Organi direttivi, delle spese di viaggio e di soggiorno per l'intervento alle riunioni o per speciali incarichi fuori residenza.
Il rimborso sara' disposto dall'Organo che ha convocato la riunione o che ha attribuito l'incarico. Qualora il rimborso abbia carattere forfettario, la relativa misura dovra' essere approvata dalla Presidenza del COnsiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro.
I soci che abbiano regolari rapporti di impiego o di dipendenza rispetto alla Associazione non possono coprire cariche elettive.

Art. 36

Art. 36.
Tutte le elezioni alle cariche sociali debbono essere fatte a scrutinio segreto con esclusione di qualsiasi altra modalita' e sistema.

Art. 37

Art. 37.
L'amministrazione straordinaria commissariale, presso le Sezioni provinciali, non puo' durare oltre sei mesi, salvo proroga motivata, non superiore a sei mesi, che dovra' essere stabilita dal Consiglio nazionale.
Entro tale termine devono essere indette le elezioni per la ricostituzione degli organi elettivi statutari.

Art. 38

Art. 38.
Mediante regolamento, da deliberare dal Consiglio nazionale e da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonche' il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale centrale e periferico, compreso il segretario generale, comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Associazione.

Art. 39

Art. 39.
Per quanto non e' stato espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi dello Stato.
IL Presidente nazionale reggente dott. Giuseppe ARCAROLI
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MORO
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