Monitoring Gesetzessammlung

063U0792

IT - DPR

063U0792

Norme regolamentari in materia di rapporti informativi per il personale delle carriere direttive e di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 aprile 1963 n. 792)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , che ha approvato il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , con norme di esecuzione del citato testo unico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale e' compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato e' compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale, e' compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato e' compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.

Art. 2

Per l'impiegato appartenente al ruolo organico unico della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo e' compilato dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo, salvo quanto disposto dal comma seguente.
Il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica superiore a primo ragioniere economo e' formulato dal provveditore agli studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 1963 SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte, dei conti, addi' 4 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 65. - VILLA
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