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062U0974

IT - DPR

062U0974

Modificazione della nomenclatura delle sottovoci a) e b) della voce di tariffa 84.59-B-II. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962 n. 974)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, N. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 193; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali, firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali fiumati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della, Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni alla denominazione delle merci per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1962, la designazione delle merci per le voci n. 84.59-B-II-a; n. 84.59-B-II-b della tariffa doganale comune della Comunita' economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , e successive aggiunte e modificazioni, e variata come segue:
Voce n. 84.59-B-II-a: elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale.
Voce n. 84.59-B-II-b: elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito.

Art. 2

Dal 1 gennaio 1962, la denominazione delle merci per le voci n. 84.59-B-II-a e n. 81.59-b-II-b della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto d Presidente della Repubblica 21 dicembre 1931, n 1339 , e successive aggiunte e modificazioni, e variata come segue:
Voce n. 84.59-B-II-a: elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (C.E.E.A.).
Voce n. 84.59-B-II-b: elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (C.E.E.A.).

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 81. - VILLA
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