Monitoring Gesetzessammlung

063U2262

IT - DPR

063U2262

Trasferimento, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa "Consorzio elettrico Saltusio". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963 n. 2262)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla, istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione Ritenuto che l'impresa "Consorzio, Elettrico Saltusio", con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), rientra tra, le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Consorzio Elettrico Saltusio", con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Consorzio Elettrico Saltusio" con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963
SEGNI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 48. - VILLA
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