Monitoring Gesetzessammlung

062U0798

IT - DPR

062U0798

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 798)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera; Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954; Visto l'accordo collettivo 16 dicembre 1954, relativo all'applicazione del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954; Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione in Gestione Libera e il Sindacato Autonomo Provinciale Lavoratori delle Assicurazioni; al quale ha aderito, in data 31 marzo 1961, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo integrativo 15 marzo 1955, relativo ai lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 36. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 MARZO 1955 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht