062U0762
062U0762
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di sabbia e ghiaia nella provincia di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 762)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Milano: il contratto collettivo 26 giugno 1959, per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra il Sindacato provinciale produttori sabbia e affini, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza e la Federazione italiana lavoratori legno edili ed affini - C.G.I.L., la Federazione nazionale edili ed affini - U.I.L., la Federazione provinciale lavoratori costruttori ed affini - C.I.S.L.. cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L; il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli impiegati dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra il Sindacato provinciale produttori sabbia ed affini, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza e la Federazione provinciale lavoratori del legno, edili ed affini, la Federedili provinciale ed affini, la Federazione nazionale edili ed affini, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Milano, in data 4 maggio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo 26 giugno 1959, per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia;
il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli impiegati dipendenti, da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di sabbia e ghiaia nella provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 3. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA DITTE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA, NELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1959 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA DITTE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico