063U0214
063U0214
Ricostituzione del comune di Pietraferrazzana (Chieti). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1963 n. 214)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1978 , con il quale il comune di Pietraferrazzana fu riunito al comune di Colledimezzo; Vista la istanza in data 13 aprile 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del soppresso comune di Pietraferrazzana ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Colledimezzo in data 9 novembre 1947, n. 149, e della Deputazione provinciale di Chieti in data 20 aprile 1950 n. 332, con le quali e' stato espresso parere in ordini alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con regio decreti 8 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 dicembre 1962 n. 2746; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Pietraferrazzana, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il prefetto della provincia di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Colledimezzo ed il ricostituito comune di Pietraferrazzana, nonche' alla ripartizione fra gli stessi previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Colledimezzo.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenuto nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Colledimezzo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Pietraferrazzana, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1963 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 11. - VILLA