057U1503
057U1503
Determinazione della misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, per l'anno 1956. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957 n. 1503)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 ; Visto l' art. 1, comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Per l'anno 1956 i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, previsti dall' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , sono fissati, nei limiti del fabbisogno stabilito per l'anno 1955, in L. 7.910.000.000 sulla base dei contingenti provinciali di cui all'annessa tabella, vistati d'ordine dal Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 122. - RELLEVA
Tabella
Tabella dell'onere per ciascuna Provincia per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1956
Parte di provvedimento in formato grafico