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057U1477

IT - DPR

057U1477

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957 n. 1477)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551 , con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza; Considerata l'opportunita' di procedere alla trasformazione delle scuole tecniche industriali statali di Lauria e di Melti in scuole professionali coordinate con l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato gia' operante nella provincia di Potenza; Ritenuto che di conseguenza, si rende necessario apportare alcune modifiche all'organizzazione del predetto Istituto professionale; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1957 le scuole tecniche industriali statali di Lauria e di Melfi sono trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza. Le scuole secondarie di avviamento professionale gia' annesse alle predette scuole tecniche continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di esse rimane affidata ai direttori incaricati delle scuole professionali coordinate su menzionate.

Art. 2

L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551 , e' modificato come segue:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatori (n. 2 sezioni);
riparatori di automezzi;
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricisti installatori b. t. (n. 3 sezioni);
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname ebanista.

Art. 3

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 4

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551 , a favore dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza viene fissato, in L. 52.815.000.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1957 GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 283. - RELLEVA

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza
Numero
Qualifica dei posti
PERSONALE DI RUOLO
1. Preside senza insegnamento (I categoria).............. 1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo A)..................... 5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)........................ 5
4. Segretario economo.................................... 1
5. Applicato............................................. 1
PERSONALE INCARICATO
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 150).... 10
7. Insegnanti tecnici pratici............................ 9
8. Applicati............................................. 3
9. Persone di servizio................................... 6
(1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.
N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO
Il Ministro per il tesoro
MEDICI
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