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060U1891

IT - DPR

060U1891

Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960 n. 1891)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata in data 24 agosto 1960 n. 113/ CD del presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Bologna, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Bologna, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1959, n. 1222 , col quale il Centro anzidetto e' stato eretto in ente morale; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Bologna, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli Enti con esso convenzionati.

Art. 2

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 63. - VILLA

Art. 1

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna
Art. 1.
E' istituito in Bologna l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell' art. 28, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e sorto per iniziativa del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, n. 1222 .
L'Istituto ha per scopo:
a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica:
b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 , o dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 20 si provvedera' mediante incarichi.

Art. 3

Art. 3.
Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e' triennale.
L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma in educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.

Art. 4

Art. 4.
Il governo dell'Istituto spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
a) al direttore;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) al Consiglio direttivo;
d) al Consiglio dei professori.

Art. 5

Art. 5.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto;
b) di un rappresentante del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;
c) di un rappresentante del comune di Bologna;
d) di un rappresentante della provincia di Bologna;
e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire.
Gli enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (lire 333.333) di quello annuo fissato nella lettera f) del presente articolo hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti e' considerata come intero;
g) di un rappresentante del C.O.N.I.;
h) del dirigente tecnico;
i) di tre insegnanti eletti dal Consiglio dei professori, di cui due tra docenti universitari ed uno tra gli insegnanti di educazione fisica, che nell'Istituto svolgano per incarico un insegnamento;
l) del tesoriere del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;
m) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite le funzioni del segretario del Consiglio.
n) membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.
Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta, alla nomina, nel proprio serio, del presidente e del vice presidente.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Art. 6

Art. 6.
Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto:
d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi d'insegnamento e del personale sanitario, la nomina del dirigente tecnico proposta dal Consiglio direttivo previa scelta fra professori di ruolo diplomati in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento;
e) provvede a concorso espletato, alla nomina del segretario amministrativo e inoltre alle nomine del personale amministrativo e subalterno;
f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente;
h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore;
j) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi nell'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo articolo 23 del presente statuto;
l) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;
m) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa richiesta per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.
Per la validita delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.
Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attivita' dell'istituto.
L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.

Art. 7

Art. 7.
Il Consiglio direttivo si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo;
c) del dirigente tecnico dell'Istituto:
d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b).
Tali membri, sempreche' insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Art. 8

Art. 8.
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) delibera sui programmi degli insegnamenti;
c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi;
e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;
f) demanda a una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attivita' psico-motorie;
g) propone al Consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico: ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone allo stesso Consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;
h) propone ai Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
i) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;
l) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.
Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le mansioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 9

Art. 9.
Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento.
Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
Al direttore sara' corrisposta una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 10

Art. 10.
Il direttore:
a) conferisce, in nome della legge e in virtu' dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;
d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;
e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto.

Art. 11

Art. 11.
In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo, uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre puo' demandare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Art. 12

Art. 12.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'Istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.
Il Consiglio dei professori:
a) elegge i professori che devono far parte del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera i);
b) elegge i professori che devono far parte del Consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 7, lettera d);
c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto:
d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli allievi, in casi di particolare importanza;
e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 13

Art. 13.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento:
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori, per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Art. 14

Art. 14.
Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilita'. Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 15

Art. 15.
L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso, per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 16

Art. 16.
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.
Non sotto ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 17

Art. 17.
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove, e' stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 18

Art. 18.
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini o capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 19

Art. 19.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.

Art. 20

Art. 20.
Materie d'insegnamento:
A) Gruppo scientifico-culturale.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:
SEZIONE II
1. Anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno).
2. Antropologia e antropometria (2° e 3° anno).
3. Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (1° anno).
4. Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno).
5. Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno).
6. igiene generale (2° anno).
7. Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno).
8. Psicologia (3° anno).
9. Cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno).
10. Idroclimatologia (3° anno).
11. igiene della scuola e degli sports (3° anno).
Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attivita' ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.
L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sara' affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.
SEZIONE II
1. Lingua e letteratura italiana (1° anno).
2. Pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno),
3. Storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno).
4. Istituzione di diritto pubblico (3° anno).
5. Lingua francese con esercitazioni
Lingua inglese con esercitazioni
Lingua tedesca con esercitazioni
Una lingua a scelta dello studente (1° e 2° anno).
Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'Istituto.
B) Gruppo tecnico-addestrativo.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1. Teoria e metodologia delle attivita' motorie (1°, 2° e 3° anno).
2. Tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno).
3. Tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno):
ginnastica ritmico-moderna (femminile (1°, 2° e 3° anno).
4. Tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
attrezzistica (1°, 2° e 3° anno);
nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
giuochi sportivi: pallacanestro: pallavolo (1° e 2° anno);
scherma (maschile 1° e 2° anno).
5. Esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno).
6. Ginnastica correttiva (1° e 2° anno).
7. Ginnastica e giuochi d'infanzia (3° anno).
8. Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva-assistenziale con esercitazioni (1° e 2° anno).
9. Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: (maschile 1° anno), (femminile 1° e 2° anno).
10. Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno).
11. Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).
Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio; schettinaggio; tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua: giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenti per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche e sportive.
Il Consiglio direttivo determinera' le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticita' degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio sara' impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 21

Art. 21.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 20.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso agli esami di profitto l'allievo deve aver frequentato regolarmente i corsi e deve aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni, quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo o giustificato.
Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi, l'allievo che e' respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non e' ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art.
20.

Art. 22

Art. 22.
L'esame di diploma consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo:
b) nella discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

Art. 23

Art. 23.
Oltre ai corsi normali, l'Istituto organizza:
corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 20; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.

Art. 24

Art. 24.
Il calendario dell'anno accademico e' fissato dalle disposizioni ministeriali.
Il Consiglio direttivo puo' per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo art. 26.

Art. 25

Art. 25.
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi e alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non piu' di trenta allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche in uso all'Istituto.

Art. 26

Art. 26.
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Art. 27

Art. 27.
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 28

Art. 28
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 29

Art. 29.
Il servizio sanitario sara' affidato ad un ente sanitario cittadino con il quale verra' stipulata apposita convenzione.

Art. 30

Art. 30.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalita' o minorazioni dell'idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilita' dell'Istituto stesso.

Art. 31

Art. 31.
Presso l'Istituto puo' essere disposto con apposito regolamento un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

Art. 32

Art. 32.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall' articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' indicate nei precedenti art. 6 e 8.
Ai professori cui e' conferito l'incarico ai sensi del pre cedente comma sara' corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 33

Art. 33.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalita' dei precedenti art. 6 e 8 a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 34

Art. 34.
La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni Integrative di cui al precedente art. 20 e' fatta dal Consiglio direttivo su proposta del dirigente tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la nomina verra' fatta dal Consiglio di amministrazione, che fissera' di volta in volta la rispettiva retribuzione.

Art. 35

Art. 35.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e diploma nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituati.

Art. 36

Art. 36.
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

Art. 37

Art. 37.
Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo puo' nominare assistenti non di ruolo ed assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti non di ruolo verra' corrisposto il compenso che sara' stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.

Art. 38

Art. 38.
L'iscrizione ai primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto e' disposto dagli articoli 1.5, 16, 17, 18.

Art. 39

Art. 39.
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 30 settembre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle masse di concorso;
b) dal certificato di nascita, in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorita' competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati rilasciati dall'autorita' militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per la ammissione, ovvero dai certificato provvisorio che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera dell'Istituto e per il libretto d'iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40

Art. 40.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorita' competenti, essere ammessi all'esarme di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito allo estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 16 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente articolo 39.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41

Art. 41.
L'Istituto puo' consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorita' competenti, ne tacciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non puo' essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.

Art. 42

Art. 42.
L'esame di concorso di ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo. Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalita' previste dagli articoli 21 e 22 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Universita'.

Art. 43

Art. 43.
Le punizioni che le autorita' dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame.
L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione dei direttore, L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinare sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44

Art. 44.
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potra' essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.

Art. 45

Art. 45.
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46

Art. 46.
Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47

Art. 47.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere la dispensa delle tasse, sopratasse contributi ad allievi di disagiate condizioni economiche.

Art. 48

Art. 48.
La dispensa di cui sopra non e' concessa ne' all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

Art. 49

Art. 49.
Il mantenimento dell'Istituto e' assicurato da:
a) Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;
b) Comune di Bologna con esso Centro di studi convenzionato;
c) Provincia di Bologna;
d) Enti e privati con esso Centro di studi convenzionati;
e) eventuali enti o privati sovventori.
f) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;
g) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto puo' eseguire ed essere chiamato a compiere;
h) rendite del suo patrimonio.

Art. 50

Art. 50;
L'esercizio finanziario ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 51

Art. 51.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 52

Art. 52.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.
Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione con apposito allegato.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.
Al conto consuntivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 53

Art. 53.
Il servizio di cassa dell'Istituto sara' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Centro studi per l'educazione fisica di Bologna, dal Ministero della pubblica istruzione e dal comune di Bologna.

Art. 54

Art. 54.
Personale amministrativo ed ausiliario dell'Istituto Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 55

Art. 55.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di ragioneria, della carriera-esecutiva e della carriera del personale ausiliario sono conferite dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Art. 56

Art. 56.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Al segretario amministrativo e' attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.
Al predetto segretario e' attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 - previo esame di idoneita' - al quale egli e' ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.
Il coefficiente 271 della carriera di concetto di ragioneria e' conferito mediante esame di idoneita', cui e' ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alla carriera di ragioneria con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 57

Art. 57.
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verra' stipulato apposito contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformita' delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 58

Art. 58.
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformita' delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 59

Art. 59.
Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, puo' inoltre assumere nei limiti consentiti dalle possibilita' di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 60

Art. 60.
Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'Istituto dovesse cessare la propria attivita', il patrimonio dell'Istituto medesimo sara' devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna.

Art. 61

Art. 61.
Per quanto non previste dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Universita' e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

Art. 62

Art. 62.
Nella prima applicazione del presente statuto l'assemblea dei membri dei Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna, provvede a nominare il personale direttivo ed insegnante. I posti di cui alla tabella allegata, saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle Carriere stesse prescindendo dal limite massimo di eta'.
In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento si procedera' mediante concorso pubblico.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna-Tabella

Tabella del ruolo organico del personale
Amministrativo - di Ragioneria -
d'Ordine e Ausiliario
Numero Coeffi-
dei posti ciente
Carriera direttiva
Segretario amministrativo.................. 1 402
325
271
229
Corriera di concetto di ragioneria
Ragioniere................................. 1 271
229
202
Carriera esecutiva d'ordine
Archivista................................. 1 202
Applicato.................................. 1 180
Applicato aggiunto......................... 1 157
Carriera del personale ausiliario
Personale ausiliario....................... 2 151
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO
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