060U1494
060U1494
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria, prevalentemente in oro e platino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960 n. 1494)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra la Federazione Nazionale Orali, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai ed Affini d'Italia e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; al quale ha aderito, in data 31 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; Vista la classificazione degli operai, allegata al predetto contratto; Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, e relative tabelle, da valere per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto; al quale ha aderito, in data 31 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949 e l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, relativi agli operai ed agli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal citato contratto 31 marzo 1949 ed allo stesso allegate, della classificazione degli operai indicata nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai e gli apprendisti dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132 foglio n. 12. - VILLA
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 MARZO 1949 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE O LABORATORI PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO
Addi', 31 marzo 1949, in Milano
Tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI, OROLOGIAI ED AFFINI D'ITALIA, nella persona del suo presidente sig. Guindani Giuseppe, rappresentato per delega dal sig. Ilario Luigi, presidente nazionale della categoria orafi e gioiellieri, assistito dagli industriali signori: Invernizzi Guido, Abate Michele, Beretta Luigi, Ongaro Luigi, Donnagemma Luigi, Pessina Dionigi, Socci Dante, Binaghi dott. Giampiero, dal segretario dell'Associazione Orafa Lombarda sig.
Casnedi Edoardo Lorenzo, dal sig. Zanzola Luigi dell'Associazione Industriale Lombarda, dal dott. Pilati dell'Unione Industriale di Alessandria;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (F.I.L.L.A.V.) rappresentata dal suo segretario nazionale responsabile sig. Alfonso Raguzzini e dal segretario nazionale rag.
Fanelli Gaetano, assistiti dai rappresentanti dei lavoratori signori:
Nalberti Italo, Tagliabue Angelo, Rossi Antonio, Manuffi Bruno, Giordano Alfio, Davide Walter, Bianco Galeno, Rusconi Osvaldo, Carta Aquilio, Brizzardi Luigi, Bonzano Dante, Quadrelli Tranquillo, Garriani Paolo;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (F.U.L.L.A.V.) rappresentata dal segretario generale Cajelli rag.
Alberto, dai segretari nazionali signori Mariani Lino e Bellandi Paolo assistiti dal dott. Crosio Michele e dai signori: Grazioli Giovanni Battista, Greselin Ada e Trevisan Antonio;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
Art. 1.
SFERA DI APPLICABILITA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai deve essere fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformita' alle norme di legge. All'atto della assunzione l'azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza della assunzione, la qualifica e la categoria, alla quale e' assegnato e la relativa paga.
La comunicazione avverra' normalmente per iscritto.
L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione.
Art. 3
Art. 3.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Art. 4
Art. 4.
DOCUMENTI E RESIDENZA
Per essere ammesso al lavoro l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equivalente.
E' in facolta' della azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' i certificati di lavoro relativi alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascera' regolare ricevuta.
Fermo restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volonta' del datore di lavoro questi non fosse in grado di consegnare i documenti personali, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Art. 5
Art. 5.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda.
Art. 6
Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di sei giorni di lavoro, prorogabili di comune accordo fino a quindici giorni.
Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro la azienda la quale dovra' corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute; superato il periodo di prova, l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio della assenza.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario (Per la categoria o classificazione dell'operaio vedasi allegato).
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata, della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
Art. 8
Art. 8.
CUMULO DI MANSIONI
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terra' conto nella retribuzione.
Art. 9
Art. 9.
APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
La durata dell'apprendistato e le relative limitazioni per il trattamento economico degli apprendisti verranno fissate mediante accordi integrativi da stipularsi dalle competenti Organizzazioni territoriali.
Le parti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Art. 10
Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dello orario settimanale potra' avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 30 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno e' quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
Art. 11
Art. 11.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonche' di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui e' avvenuta la interruzione.
Art. 12
Art. 12.
ENTRATA E USCITA
L'entrata degli operai nel laboratorio sara' regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:
il primo segnale verra' dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso al laboratorio;
il secondo segnale verra' dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per lo inizio del lavoro.
A questo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto per iniziare la sua attivita'.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi quindici minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del suo termine.
Art. 13
Art. 13.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salva le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovra' usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamera', "riposo compensativo".
Art. 14
Art. 14.
FESTIVITA' NAZIONALI E GIORNI FESTIVI
Sono considerate festivita' nazionali quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
Per il trattamento economico per le festivita' nazionali restano ferme le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali in materia.
Inoltre sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le seguenti festivita' infrasettimanali:
Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
Lunedi di Pasqua (mobile);
S. Eligio oppure il S. Patrono ove ha sede il laboratorio;
S. Stefano (26 dicembre).
Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva, sara' corrisposta la normale retribuzione (paga di fatto piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di laboratorio.
Per orario giornaliero di laboratorio si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale.
In caso di prestazione di lavoro in dette festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (paga di fatto piu' contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo.
Nel solo caso di assenza dovuta a malattia od infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali sino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
Art. 15
Art. 15.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E' FESTIVO
E considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 10, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' nazionali.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga di fatto piu' contingenza).
Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui allo art. 16 e sulla contingenza.
Lavoro straordinario diurno:
per le prime due ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% per le ore successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo
o festivita' nazionali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 16
Art. 16.
LAVORO A COTTIMO
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 20% del minimo di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 20%.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata, sino al raggiungimento di detto minimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo, salvo il caso in cui restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda, il mantenimento della stessa produzione individuale.
Art. 17
Art. 17.
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana, quattordicina, quindicina o a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a quattordicina, quindicina o a mese, l'azienda concedera', su richiesta, acconti fino al 90% della retribuzione maturata.
Il pagamento della retribuzione avverra' individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonche' il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Art. 18
Art. 18.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche' il competente ufficio della azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla direzione della azienda al piu' presto possibile.
Art. 19
Art. 19.
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di uguale tariffa.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi di parte delle organizzazioni territoriali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 21
Art. 21.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alle corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di duecento ore della retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.
Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.
I periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti nel presente contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Art. 22
Art. 22.
FERIE
L'operaio che ha un'anzianita' di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga di fatto piu' contingenza) nella misura di:
giorni 12 (ore 96): dal 1° all'8° anno compiuto di anzianita';
giorni 14 (ore 112): dall'8° anno compiuto di anzianita' al 15°; giorni 16 (ore 128): oltre il 15° anno compiuto di anzianita'.
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dalla epoca, in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.
Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate.
L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per l'intero laboratorio, per reparto, per scaglioni o individualmente.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni qualora lo operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.
Le festivita' infrasettimanali o nazionali cadenti nei corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico in quanto dovuto, senza, prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Non e' ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla meta' corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
Art. 23
Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941.
Gli operai d'ambo i sessi hanno diritto in caso di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi con il compenso ragguagliato a 64 ore di retribuzione.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potra' essere computato sul periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni.
La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno dell'assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovra' seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia.
dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
sei mesi, per anzianita' di servizio fino a 10 anni;
otto mesi, per anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potra' risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, e cioe' l'intera indennita' di licenziamento.
L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sara' considerato dimissionario.
In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Art. 25
Art. 25.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda, nelle more dell'emanazione della relativa regolamentazione di legge, pratichera' alle operaie gestanti il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di sei mesi, di cui tre prima del parto e tre dopo;
b) corresponsione per i primi tre mesi dell'assenza prima del parto e per le sei settimane successive di due terzi della retribuzione (paga e contingenza) che avrebbero percepito se avessero normalmente lavorato.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo di cui al comma a).
Le presenti norme cesseranno di avere vigore con la emanazione di norme di legge o di accordi interconfederali in materia.
Art. 26
Art. 26.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'articolo 41 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi, non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sara' considerato dimissionario.
Art. 27
Art. 27.
TRASFERIMENTO
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda situato in diversa localita' e che comporta come conseguenza l'effettivo trasferimento di residenza del lavoratore, sara' corrisposto l'importo, preventivamente concordato con la azienda delle spese di trasporto per se' e per i familiari e per le masserizie, ed una speciale indennita' di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e di alloggio - limitatamente all'operaio - per la durata di dieci giorni.
L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
L'operaio che non accetta il trasferimento potra' essere licenziato con diritto a tutte le indennita'.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 28
Art. 28.
TRASFERTE
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto, dell'alloggio e del pernottamento solo nel caso di dimostrata necessita'.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 29
Art. 29.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialita' con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 30
Art. 30.
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
Durante le ore di lavoro l'operaio non potra' lasciare il laboratorio se non debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nel laboratorio senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non e' consentito agli operai di entrare o trattenersi nel laboratorio in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla direzione o da chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio, non compete alcun compenso per il tempo passato nella azienda.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 31
Art. 31.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata e non permessa potra' essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito durante l'assenza.
Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza salvo comprovati motivi di impedimento.
Sara' considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno, nei giorni seguenti ai festivi.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 32
Art. 32.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali nelle Organizzazioni dei lavoratori le quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto senza peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 33
Art. 33.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE
DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
L'operaio dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovra' porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprieta'.
Nessuna modifica potra' essere portata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della direzione dell'azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto o in parte, l'azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta', l'azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri, la cui misura verra' concordata tra le parti direttamente interessate.
L'azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio e in tale caso non corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 34
Art. 34.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutarsi alle visite di inventano e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della direzione della azienda.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 35
Art. 35.
DIVIETI
Nei reparti e durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
E' proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nella azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso altra azienda che non sia quella, ove e' occupato.
E' altresi' proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove e' occupato.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 36
Art. 36.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.
L'importo del risarcimento dei danni sara' valutato dalla Direzione dell'azienda in relazione all'entita' del danno subito e sara' ratealmente trattenuto nella misura del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sara' trattenuto sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 37
Art. 37.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potra' essere punita a seconda della gravita' delle mancanze con:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all'importo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 39.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 38
Art. 38.
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potra' infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 31 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarita' dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda.
La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo della multa e' devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro le malattie.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 39
Art. 39.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di anzianita', come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 38 (multe e sospensioni) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
c) rissa nel laboratorio fuori dei locali di lavorazione;
d) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 38 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 38.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto nel laboratorio;
c) trafugamento di schizzi o di disegni o di utensili o di altri oggetti o documenti del laboratorio;
d) danneggiamento volontario al materiale del laboratorio o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) rissa nei locali di lavorazione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 40
Art. 40.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 39 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno normalmente mediante comunicazione scritta, con un preavviso di sei giorni (48 ore).
L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso corrispondendogli l'intera retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo di ferie.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 41
Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 39 per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio presso la stessa azienda la indennita' di licenziamento verra' corrisposta:
1) per l'anzianita' di servizio maturata sino al 28 febbraio 1949 nella misura prevista dai contratti di lavoro precedenti; per le province sprovviste di contratto si corrisponderanno due giorni per ogni anno compiuto;
2) per l'anzianita' di servizio maturata successivamente al 28 febbraio 1949 nella misura di:
a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti;
b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 2° e fino al 5° compiuto;
c) 7 giorni (56 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e sino al 12° compiuto;
d) 9 giorni (72 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 12° e sino al 18° compiuto;
e) 12 giorni (96 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terra' conto della anzianita' di servizio maturata sino al 28 febbraio 1949.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione della frazione di mese.
L'indennita' di cui al presente articolo e' calcolata sulla paga di fatto e indennita' di contingenza. Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sara' maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 16.
L'indennita' di contingenza e' computata per il calcolo dell'indennita' di licenziamento a partire dal 1 gennaio 1945 e comunque per un periodo non inferiore agli ultimi otto anni o per l'eventuale minore periodo di servizio prestato.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 42
Art. 42.
INDENNITA' DI DIMISSIONI
All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianita' di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competera' una indennita' di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali della indennita' di licenziamento prevista e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'articolo 41 del presente contratto:
a) 50% dopo il 2° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 5° anno compiuto;
b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 10° anno compiuto;
c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianita' di servizio.
Il 100% della indennita' di licenziamento in caso di dimissioni e' anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, ovvero 55° anno di eta' se donna, nonche' agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell'art. 24 nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrera' nei computi della anzianita' agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 43
Art. 43.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 41 e 40, l'indennita' sostitutiva delle ferie maturate, nonche' i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge.
In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 44
Art. 44.
TRASFORMAZIONE - TRAPASSO - CESSAZIONE
E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
Nel caso di trapasso o trasformazione dell'azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione della azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e alle indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 45
Art. 45.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati di impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 46
Art. 46.
MENSE AZIENDALI
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennita' sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 47
Art. 47.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare all'operaio - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 48
Art. 48.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed in modo da salvaguardare l'incolumita' dei lavoratori, curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cio' nei termini di legge; cosi' come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi come: occhiali, maschere, zoccoli, ecc. e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita'.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 49
Art. 49.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda tramite la commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 50
Art. 50.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 51
Art. 51.
NORME COMPLEMENTARI E PRECEDENTI CONTRATTI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore della industria orafa ecc. conserveranno la loro validita' limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 52
Art. 52.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
La disposizione del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 53
Art. 53.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive piu' favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 54
Art. 54.
ESTENSIONE DI CONTRATTI
STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dovessero con altre associazioni di datori di lavoro industriali o artigiane concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso la Federazione Nazionale Orafi Gioiellieri, Argentieri, Orologiai ed affini d'Italia.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 55
Art. 55.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' validita' di due anni con decorrenza dal 1 marzo 1949 e si intendera' tacitamente rinnovato per eguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Allegato
ALLEGATO
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
GIOIELLIERI
UOMINI
Operai extra.
Appartengono a questa categoria i lavoratori capaci di produrre oggetti di gioielleria fine, da loro creati, interpretando la moda ed il gusto del tempo.
Operai specializzati.
Appartengono a questa categoria:
i lavoratori capaci di eseguire qualsiasi lavoro su qualsiasi metallo prezioso senza bisogno di guida e che attraverso la interpretazione di un modello o di un disegno sono effettivamente adibiti a tali mansioni;
incassatori adibiti ad incassare su oggetti di importanza, anche di platino, pietre di qualunque valore e forma;
incisori che compiono lavori di incisione su oggetti prodotti da operai specializzati.
Operai qualificati.
Appartengono a questa categoria:
i lavoratori che sanno lavorare qualsiasi metallo prezioso ed eseguire qualsiasi lavoro sotto la guida di altri operai e sono adibiti da soli alla esecuzione di lavori comuni;
incassatori adibiti ad incassare pietre fini e capaci di incisioni a compimento della incassatura;
incisori che compiono lavori di incisione su oggetti prodotti da operai qualificati.
Operai comuni.
Appartengono a questa categoria i lavoranti gioiellieri che sappiano eseguire oggetti di gioielleria, semplice.
Manovali.
Addetti a lavori di fatica, manovalanza o pulizia.
DONNE
Operaie qualificate.
Appartengono a questa, categoria le operaie che sanno pulire ed ultimare a perfezione qualsiasi oggetto di gioielleria.
Operaie comuni.
Appartengono a questa categoria le operaie che sanno pulire ed ultimare oggetti di gioielleria semplice.
Manovali.
Addette a lavori di fatica, manovalanza o pulizia.
ORAFI E BIGIOTTIERI
UOMINI
Operai extra.
Appartengono a questa categoria i lavoratori capaci di produrre oggetti di oreficeria, da loro creati, interpretando la moda e il gusto del tempo.
Operai specializzati.
Appartengono a questa categoria i lavoratori capaci di eseguire senza l'ausilio di stampi, lavori di oreficeria e catename rifinendoli a perfetta regola d'arte.
Operai qualificati.
Appartengono a questa categoria i lavoranti capaci di eseguire lavori di oreficeria, bigiotteria e catename vuoto con l'ausilio di macchine o stampi, in conformita' dei modelli e rifinendoli alla perfezione.
Operai comuni.
Appartengono a questa categoria i lavoranti capaci di eseguire da soli o sotto la guida di un operaio specializzato o qualificato lavori semplici di oreficeria, bigiotteria, catename, laminazione e stampatura.
Manovali.
Addetti a lavori di fatica, manovalanza o pulizia.
DONNE
Operaie qualificate.
Operaie che sanno pulire a perfezione qualsiasi oggetto di oreficeria o bigiotteria;
operaie cateniste capaci di eseguire qualsiasi modello di catena a mano dietro fornitura dei singoli elementi;
operaie capaci di eseguire qualsiasi oggetto di bigiotteria anche stampato.
Operaie comuni.
Operaie capaci di pulire ed ultimare oggetti di oreficeria o bigiotteria semplice;
operaie cateniste che sappiano eseguire lavori di catrame semplice dietro fornitura dei singoli elementi;
operaie capaci di eseguire oggetti di bigiotteria semplice anche stampata.
Manovali.
Addette a lavori di fatica, manovalanza o pulizia.
Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 18 NOVEMBRE 1949 DA VALERE PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE O LABORATORI PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO
Addi', 18 novembre 1949, in Milano
Tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI, OROLOGIAI ED AFFINI D'ITALIA, nella persona del suo presidente sig. Guindani Giuseppe, rappresentato per delega dal sig. Invernizzi Guido, assistito dai signori Duranti Giuseppe, Socci Dante, Micheletto Emilio, dal dott. Casnedi Edoardo dell'Associazione Orafa Lombarda e dal sig. Luigi Zanzola dell'Associazione Industriale Lombarda;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (F.I.L.L.A.V.) rappresentata dal suo segretario nazionale responsabile sig. Alfonso Raguzzini e dal segretario nazionale rag.
Fanelli Gaetano;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE, (F.U.L.L.A.V.) rappresentata dal suo segretario generale sig.
Bellandi Paolo e dal vice segretario generale Mariani Lino;
e' stato stipulato il presente accordo Collettivo Nazionale da valere per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
Il presente accordo avra' la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 31 marzo 1949.
Art. 1.
E' considerato apprendista colui che viene assunto da una azienda per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e l'esempio del datore di lavoro, del dirigente o di operai specializzati.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 2
Art. 2.
Potra' essere assunto in qualita' di apprendista il giovane di eta' non inferiore ai 14 anni.
In circostanze speciali potra' essere assunto in qualita' di apprendista il giovane di eta' superiore agli anni 18, in seguito a particolare accordo da stipularsi di volta in volta tra le Associazioni territoriali e le parti interessate.
Per le assunzioni si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 3
Art. 3.
Il periodo di prova per gli apprendisti, potra' essere di mesi 1 (uno). Passato il periodo di prova ha inizio il regolare rapporto di lavoro per il tirocinio dell'apprendistato, con anzianita' comprensiva del periodo di prova stesso.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 4
Art. 4.
La durata dell'apprendistato viene suddivisa, tenendo conto dell'eta' di assunzione e del mestiere esercitato, seguendo il sistema delle allegate tabelle dimostrative.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 5
Art. 5.
La durata dell'apprendistato dovra' essere gradualmente ridotta per i giovani in possesso di un titolo di studio di scuola professionale.
Detta riduzione dovra' essere preventivamente concordata fra le associazioni territoriali.
Nel computo della durata dell'apprendistato dovra' essere tenuto conto del servizio prestato, con la stessa qualifica e nello stesso mestiere, presso altre aziende.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 6
Art. 6.
L'apprendista avra' diritto ad una retribuzione come previsto dalle tabelle allegate solamente dopo aver trascorso un periodo continuativo di mesi 3 (tre).
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 7
Art. 7.
La retribuzione dell'apprendista dovra' essere calcolata in percentuale prendendo come base la paga base dell'operaio qualificato (vedi tabelle allegate dimostrative) mentre l'indennita' di contingenza verra' calcolata in percentuale prendendo per base la contingenza effettivamente in vigore, relativa all'eta' dell'apprendista.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 8
Art. 8.
L'apprendista retribuito nella forma o misura prevista dall'articolo precedente avra' diritto a degli scatti semestrali di aumento in base all'anzianita' di lavoro, come dalle tabelle allegate dimostrative. Nel caso che l'apprendista, pur non avendo compiuto l'intero periodo semestrale di lavoro fissato dalle rispettive tabelle di categoria, abbia raggiunto un grado di preparazione tale da ritenersi meritevole, della retribuzione immediatamente superiore a quella spettantegli, potra' farne richiesta al suo datore di lavoro.
Superata la meta' della durata del periodo di apprendistato, l'apprendista potra' richiedere di essere sottoposto alla prova del capolavoro; se la prova dara' esito favorevole l'apprendista dovra' essere passato immediatamente nella categoria degli operai qualificati.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 9
Art. 9.
L'apprendista dovra' osservare l'orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato tra le Associazioni di categoria interessate.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 10
Art. 10.
Il datore di lavoro deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente e completamente il mestiere.
Non potra' inoltre sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere oggetto dell'apprendistato.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 11
Art. 11.
Il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare l'apprendista presso l'Istituto Nazionale Infortuni, anche se questi non ha diritto a regolare retribuzione contrattuale. Il datore di lavoro nel periodo di lavoro che da' diritto all'apprendista ad una retribuzione contrattuale, dovra' provvedere a tutte le forme di assicurazione previste dalle leggi vigenti.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 12
Art. 12.
In caso di licenziamento derivante dalla risoluzione non in tronco del rapporto di lavoro, spettera' all'apprendista una indennita' pari a due giornate della retribuzione corrispostagli all'atto del licenziamento per ogni semestre di anzianita'.
Per gli apprendisti confermati dopo il periodo di apprendistato la misura dell'indennita' di anzianita' sara' quella prevista all'art. 41 del contratto, anche per il periodo di apprendistato.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 13
Art. 13.
Restano fermi i diritti degli apprendisti assunti in servizio presso le aziende precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto, per i quali vengono confermate le condizioni individuali di miglior favore.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- art. 14
Art. 14.
Nella eventualita' che durante la durata di applicazione del presente contratto le organizzazioni nazionali stabilissero il passaggio a paga base di tutta o di una parte della indennita' di contingenza, i rappresentanti delle Associazioni stipulanti si incontreranno per rivedere le percentuali stabilite nelle tabelle del presente accordo, in modo che gli apprendisti non vengano a ricevere, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, una retribuzione complessiva inferiore a quella percepita in precedenza.
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949- Qualifiche
QUALIFICHE:
GIOIELLI - INCISORI - CESELLATORI - INCASSATORI - OREFICI A MANO
Parte di provvedimento in formato grafico