057U1021
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Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957 n. 1021)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570 , concernente "Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero"; Constatato che il testo del predetto articolo, risultante dall'atto di promulgazione della legge, non e' conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento, quale e' contenuto nel messaggio del Presidente della Camera dei deputati; Riconosciuta la necessita' di provvedere alla rettifica dell'atto di promulgazione della predetta legge per rendere il testo dell'art. 6 conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il testo promulgato dell' art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570 , e' rettificato, in conformita' al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:
"Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA