060U1451
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Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960 n. 1451)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento della Unione italiana del Lavoro-Legno; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale del Legno ed Affini; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalla aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Ragistrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 2. - VILLA
all. 1 - art. 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 FEBBRAIO 1955
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954
SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ED IL RIASSETTO ZONALE
AGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA
LAVORAZIONE DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA,
PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA
Addi', 16 febbraio 1955, in Roma
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, assistito dal dott.
Mario Binaghi,
con l'intervento di una rappresentanza di industriali del settore pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria,
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Giulio Pastore, Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto dott. Bruno Storti, assistiti dal prof. Salvatore Papa,
con l'intervento della F.U.L.L.A.V., rappresentata dal suo Segretario Generale Paolo Bellandi,
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai suoi Segretari dott.
Italo Viglianesi e Raffaele Vanni assistiti dal sig. Sergio Cesare,
con l'intervento della U.I.L.-Legno rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giordano Gattamorta assistito dal rag. Giuliano Sommi,
Addi', 16 febbraio 1955, in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. Rosario Toscani assistito dal dott.
Mario Binaghi;
con l'intervento di una rappresentanza di industriali del settore pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario generale dottor Giuseppe Landi assistito dal sig. Enrico Bruni, con Affini, rappresentata dal segretario sig.
Pellegrino Maggi, assistito dal sig. Stefano Schiavi;
ai fini dell'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria,
considerato che nel settore, allo Stato, la parte salariale e' disciplinata dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
le parti concordano di invitare le Associazioni territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti - che non vi abbiano gia' provveduto - ad incontrarsi entro il piu' breve termine possibile per i seguenti adempimenti:
1. - Nelle province nelle quali l'industria, in questione risultava, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 consensualmente incasellata ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali A, B, C, trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954. Le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento dei detti incasellamenti;
2. - Nelle province nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabiliti i minimi di paga base differenti da quelli interconfederali le Associazioni territoriali si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'articolo 10 del precitato accordo interconfederale;
3. - In ambedue i casi sopra indicati, le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni;
4. - In conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la percentuale di cottimo, di cui all'art. 15 del contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 e' riproporzionata al 5 per cento.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO