Monitoring Gesetzessammlung

060U1434

IT - DPR

060U1434

Norme relative alla determinazione dei valori del punto di variazione dell'indennita' di contingenza nelle imprese cartarie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1434)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo di categoria 9 aprile 1951 per il settore dell'industria cartaria, stipulato tra l'Associazione italiana fra i Fabbricanti di Carta e Catroni, l'Associazione dei Fabbricanti di Carta e Affini e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Affini; Visto l'accordo 30 marzo 1957 per la determinazione dei valori del punto di variazione dell'indennita' di contingenza nell'industria cartaria, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo precedente; e, in pari data, tra l'Associazione italiana dei Fabbricanti di Carta e Cartoni e l'Associazione dei Fabbricanti di Carta e Affini, la Delegazione Sindacale interaziendale, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 30 del 25 febbraio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati gli accordi 9 aprile 1951 e 30 marzo 1957, relativi alla determinazione dei valori del punto di variazione dell'indennita' di contingenza, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio N. 62. - VILLA

Accordo

ACCORDO DI CATEGORIA DEL 9 APRILE 1951 PER IL SETTORE DELL'INDUSTRIA CARTARIA
Addi' 9 aprile 1951 in Roma,
presso la Sede della Confederazione dell'Industria italiana
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA I FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, rappresentata dal Presidente rag. Francesco Donvito, assistito da una delegazione di industriali e dal Segretario dott. Francesco Cimino;
l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA E AFFINI, rappresentata dal suo Presidente sig. Guglielmo Turini, assistito da una delegazione di industriali e dal Segretario dott. Giannetto Vicarelli;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dai Segretari sig. Giorgio Paranetto e sig. Petrarca Goffredo;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal suo
Segretario sig. Antonio Tarquinio e dal sig. Angelo Pezzoni
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E AFFINI, rappresentata dal Segretario sig. Ruggero Ravenna e dalla sig.na Damira Boldrini;
sono state prese in esame le questioni derivanti dalla applicazione al settore dell'Industria Cartaria (cellulosa, pasta legno, carta e cartoni, fibra vulcanizzata e pres-fibra) dell'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per la scala mobile.
A tal fine le parti:
- rilevato che le uniche situazioni che necessitano di un chiarimento sono quelle rappresentate dagli operai di terza categoria uomini e seconda categoria donne;
- convengono che i valori del punto di variazione dell'indice del costo vita devono essere ricavati tenendo presenti i rapporti di composizione delle categorie in questione (cioe' terza categoria uomini e seconda categoria donne) gia' tenuti presenti in occasione dell'applicazione degli accordi interconfederali di rivalutazione salariale 5 agosto 1949 e 8 dicembre 1950: , pertanto i predetti valori saranno quelli di cui alla tabella annessa.

Allegato all'Accordo

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI CATEGORIA 9 APRILE 1951 PER IL SETTORE DELL'INDUSTRIA CARTARIA
Importo giornaliero in lire dette variazioni detta contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

ACCORDO DEL 30 MARZO 1957 PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DEL PUNTO DI VARIAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA nell'INDUSTRIA CARTARIA
Addi' 30 marzo 1957 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA I FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco Donvito, assistito dal Segretario dott. Francesco Cimino e dall'avv.
Orazio Ammassari;
l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, con sede in ROMA, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini,
assistito dal Segretario dott. Giannetto Vivarelli
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI rappresentata dal suo Segretario responsabile signor Giovanni Valdarchi e dai Segretari nazionali sigg. Giorgio Pavanetto e
Francesco Arcese
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario nazionale Ruggero Malegori e dal Segretario sindacale
Carmelo Formica
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario responsabile signor Ruggero Ravenna assistito dal sig. Alfredo Giampietro.
Addi' 30 marzo 1957, in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco Donvito, assistito dal Segretario dott. F. Cimino l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, con sede in Roma, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. G. Vivarelli la DELEGAZIONE SINDACALE INTERNAZIONALE - INTERSIND, rappresentata dal Responsabile dott. Cesare Bruno, con l'intervento di una delegazione di Industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dott. Mario Rossi
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Marino Tilli e con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL), rappresentata dal Segretario confederale comm. Enrico Bruni, assistito dal Capo Ufficio sindacale confederale signor Verledo Guidi.
preso in esame quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni; considerato che, secondo quanto convenuto con l'accordo 9 aprile 1951, le uniche situazioni alle quali nel settore dell'industria cartaria (cellulosa, pasta legno, carta e cartone, fibra vulcanizzata, presfibra) si riferisce il citato art. 4 dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 sono quelle degli operai di terza categoria uomini e seconda categoria donne; le parti si danno atto che i valori del punto di variazione dell'indennita' di contingenza nell'industria cartaria sono i seguenti, a decorrere dal 1 febbraio 1957;
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
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