060U1360
060U1360
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese saccarifere. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1360)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria saccarifera, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria, italiana, e la Federazione italiana Addetti Industria Zucchero Alcool, con l'assistenza della. Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Liberi Lavoratori Zucchero e Alcool, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Autonomo Saccariferi, l'Unione italiana Lavoratori Saccariferi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e il Sindacato Nazionale Lavoratori Zuccherieri, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, relativo agli addetti all'industria saccarifera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese saccarifere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti dei Governo, registro n. 130, foglio n. 0156 - VILLA
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16 SETTEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA
Addi', 16 settembre 1958, in Genova
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL'ALCOOL E DEL LIEVITO rappresentata dal proprio Presidente dott.
Claudio Schiaffino, assistito dal Direttore segretario dott. Belimiro Boni con la collaborazione dei signori: dott. O. B. Asquasciati, ragioniere Ettore Garzoglio, cav. Carlo Molinari, Erminio Profumo, dott. Giuseppe Spadaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dottor Mario Rossi;
e
1. - La FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI INDUSTRIA ZUCCHERO ALCOOL (F.I.A.I.Z.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Enrico Cademartiri e dai signori: Giuseppe Rollato, Gaetano Spigno, Lelio Zamana della Segreteria Nazionale; Bruno Alfieri, Guglielmo Reattivo Nazionale assistiti dai signori: Bruno Bottoni, Nunziato Cimini, Fogagnolo, Franchini, Sauro Lombardi, Generoso Marchesini, Piero Pieri, Rinaldo Pastorino, Vincenzo Pucci, Antonio Scarpa, dirigenti sindacali Provinciali e di fabbrica dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) rappresentata dagli on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e dal sig. Eugenio Guidi.
2. - La FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI LAVORATORI ZUCCHERO E ALCOOL (F.I.L.L.Z.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Ugo Zino e dai signori Biondi Ubaldo Lastrego Remo, Avegno Luigi, Minetti Giovanni, Manara Gino, Franceschetti Spartaco, assistiti dal Segretario Confederale della C.I.S.L. dott. Dionigi Coppo e dai signori Ettore Azais e Giuseppe Lagorio.
3. - Il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO SACCARIFERI (S.I.A.S.) rappresentato per delega del suo Presidente Carlo Gaviglio dal Segretario Generale Clemente Mercuriali e dai signori Marchi Alcidi, Giovanni Rollero, Ermanno Zannoni e Gaetano Grosso.
4. - L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI SACCARIFERI (U.I.L.S.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale signor Dante Doni, assistito dal Segretario Confederale Raffaele Vanni e dal sig. Sergio Cesare.
Addi', 16 settembre 1958, in Genova
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL'ALCOOL E DEL LIEVITO rappresentata da] proprio Presidente dott.
Claudio Schiaffino, assistito dal Direttore segretario dott. Belmiro Boni con la collaborazione dei signori: dott. G. B. Asquasciati, ragioniere Ettore Garzoglio, cav. Carlo Molinari, Erminio Profumo, dott. Giuseppe Spadaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dottor Mario Rossi;
e
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ZUCCHERIERI (C.I.S.N.A.L.) rappresentato dal suo Segretario Gaetano Torregrossa con l'assistenza del sig. Verledo Guidi della, Confederazione italiana. Sindacati Nazionali Lavoratori;
Si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Il contratto di lavoro si reputa, a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.
In questo ultimo caso, l'apposizione del termine e' priva di effetto se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminata.
Nelle richieste nominative che le Aziende possono presentare agli Uffici di Collocamento, ai termini di legge, sara' tenuto conto, a parita' di merito e di condizioni per la precedenza nelle richieste stesse, del personale tradizionalmente saccarifero, intendendo per tale coloro i quali attraverso il servizio prestato in precedenti campagne o intercampagne saccarifere hanno acquisita esperienza nel lavoro per il quale si effettuano le richieste di assunzione.
Come consuetudinariamente praticato, l'assunzione presso la fabbrica verra' fatta mediante l'affissione di apposito elenco nell'albo della portineria.
Gli elenchi di cui sopra dovranno specificare la caratteristica del rapporto di lavoro con il quale gli operai vengono assunti nonche' la data di assunzione.
Allo scopo di un controllo annuale della posizione contrattuale di ogni dipendente, al 30 aprile di ogni anno le Direzioni di fabbrica concorderanno con le Commissioni Interne gli elenchi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato.
Art. 2
Art. 2.
PERIODO DI PROVA
La conferma in servizio dell'operaio nuovo assunto e' subordinata ad un periodo di prova la cui durata e di una settimana, eccezionalmente prorogabile, di comune accordo, a due settimane.
Durante il periodo di prova e ammessa i qualsiasi momento da entrambe le parti la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, con il solo pagamento della retribuzione corrispondente alle ore di lavoro compiute.
All'operaio confermato in servizio sara' fissata una paga, che, in ogni caso, non potra' essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale stabilito per la categoria alla quale esso verra' assegnato. Tale paga dovra' essere corrisposta all'operaio con decorrenza dal primo giorno di assunzione; da tale giorno decorrera' pure a tutti gli effetti, la sua anzianita'.
All'operaio in prova non saranno applicate le norme previste dai presente contratto relativamente al congedo matrimoniale ed al servizio militare.
L'operaio che non venga conferimento o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senz'altro lo stabilimento e gli verranno compensate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione normale avuto riguardo alla categoria nella quale l'operaio stesso ha prestato l'opera sua.
Art. 3
Art. 3.
CATEGORIE OPERAIE
Gli operai saranno classificati nelle categorie sotto indicate:
UOMINI
MAESTRI D'OPERA - E' classificato maestro d'opera l'operaio specializzato che, essendo alle dipendenze dell'Azienda da almeno tre anni, si e' particolarmente distinto per capacita' tecnico-pratica nelle lavorazioni ad esso affidate. Tutti gli stabilimenti dovranno avere dei maestri d'opera. I posti di maestri d'opera, resisi vacanti per licenziamenti, decessi, dimissioni, trasferimenti e passaggio da operaio ad un impiegato con mutamento di mansioni, dovranno essere regolarmente rimpiazzati con operai che abbiano i necessari requisiti per essere assegnati alla categoria e possibilmente provenienti dalle stesse stazioni di lavoro.
OPERAI SPECIALIZZATI:
Periodo di intercampagna - Sono quelli che, possedendo una specifica capacita' in un determinato mestiere, sono adibiti a lavori ed esplicano mansioni che richiedono una speciale competenza tecnico-pratica ottenuta in seguito ad un adeguato tirocinio.
Es. Attrezzisti provetti, montatori, collaudatori, meccanici di precisione, fucinatori non a stampo, saldatori a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico finiti, elettricisti finiti, falegnami finiti, fonditore incaricato della fonderia, avvolgitori e bobinatori di macchine elettriche, modellisti, muratori specialisti nell'esecuzione di murature refrattarie od in muratura a vista, tornitori di precisione, tubisti finiti, ramai e calderai capaci di costruire e riparare parte di apparecchi di rame o di ferro quali per es.: colonne di distillazione o corpi di caldaie a vapore, lattonieri idraulici provetti, bertellista capo, capo squadra manutenzione tronchi ferroviari.
Periodo di campagna - Sono quelli che, possedendo specifiche qualita' tecnico-pratiche conseguite attraverso un adeguato tirocinio in determinate stazioni di notevole importanza, sono addetti alla condotta di operazioni produttive avendone la corrispondente responsabilita'.
OPERAI QUALIFICATI
Periodo di intercampagna - Sono quelli che, possedendo normale specifica capacita' in un determinato mestiere, sono adibiti a lavori od esplicano mansioni che richiedono conoscenze tecnico-pratiche ottenute in seguito a sufficiente tirocinio.
Es.: Attrezzisti, montatori, meccanici, fucinatori a stampo, saldatori a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, elettricisti, falegnami, muratori, tornitori, tubisti, fresatori, fonditori, ramai, calderai, fabbri, carpentieri, stagnini, bertellisti, verniciatori, vice capo squadra, manutenzione tronchi ferroviari, esecutori di isolazioni di tubi ed apparecchi.
Periodo di campagna. - Sono quelli che, possedendo specifica capacita' tecnico-pratica conseguita attraverso sufficiente tirocinio in determinate importanti stazioni di fabbrica, sono addetti alla condotta di operazioni produttive avendone la corrispondente responsabilita'.
OPERAI COMUNI:
Periodo di intercampagna - Sono quelli che vengano adibiti a lavori ed esplicano mansioni che richiedono attitudini e conoscenze ottenibili con breve tirocinio.
Es.: Aiuto meccanici, aiuto tubisti, aiuto elettricisti, saldatori a punti, battimazza, addetti alla sistemazione ed alla consegna, dei materiali, inchiodatori di casse, oliatori ed ingrassatori.
Periodo di campagna. - Si intendono gli operai addetti a lavori ed a mansioni semplici richiedenti una breve e generica, preparazione pratica.
Sono altresi' da considerare tali gli addetti ai lavori di
manovalanza particolarmente disagiata e faticosa
MANOVALI
Periodo di campagna e di intercampagna - Sono quei lavoratori che, non appartenendo alle precedenti categorie, vengono addetti nei reparti di lavorazione o nei servizi vari a lavori di pulizia, di trasporto, di carico e scarico che non siano particolarmente faticosi.
DONNE
Operaie di 1ª categoria. - Sono quelle addette direttamente alle lavorazioni, alle confezioni delle specialita' del prodotto ed ai lavori che comportino cognizioni tecniche (confezione indumenti di lavoro e sacchi da filtri ecc.) ed ai fin i del minimo salariale contrattuale saranno equiparate all'operaio qualificato secondo il trattamento di cui all'art. 12.
Operaie di 2ª categoria. - Sono quelle che compiono lavori di pulizia o di trasporto a mano di natura molto leggera od altri lavori leggeri semplici ed ai fini del minimo salariale contrattuale saranno equiparate al manovale secondo il trattamento di cui all'art. 12.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni e stazioni di fabbrica di zucchero.
Ricevimento bietole.
Operai comuni: Addetti allo scarico idraulico delle bietole dai vagoni - Addetti al prelevamento campioni bietole -- Addetti alle vasche polpe.
Manovali: Addetti alla pulizia dei piazzali e dei vagoni - Addetti trasporto campioni bietole.
Laboratori bietole
Operai specializzati: Raspatore campione medio.
Operai qualificati: Scollettatori barbabietole.
Operai comuni: Raspatori e pressatori.
Manovali: Addetti lavaggio bietole e spazzolatura.
Silos
Operai qualificati: Conduttori di silos.
Manovali: Addetti alla spietratura ed alla diserbatura
Lavaggio bietole
Operai qualificati: Conduttore di lavatrice.
Operai comuni: Addetti alla filtrazione delle acque di rifinito ed alle lavatrici.
Manovali: Addetti alla pulizia delle lavatrici e degli elevatori.
Trinciature bietole
Operai specializzati: Conduttori delle tagliatrici.
Operai comuni: Addetti alla alimentazione delle bilancie automatiche delle tagliatrici ed alle tagliatrici.
Diffusione.
Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: Capi conduttori di un gruppo di batterie.
Operai specializzati: Conduttori di batteria.
Operai qualificati: Addetti alla diffusione - Addetti allo scarico a mano delle batterie di diffusione.
Operai comuni: Pesatori di sugo e addetti alla predefecazione.
Manovali: Addetti alla acidificazione del sugo, alle casse di misura ed alle pulizie.
Steffen
Operai specializzati: Conduttori.
Operai comuni: Addetti steffen.
Polpe - Essiccatoi alimentazione mista
(Gas recupero e fuoco diretto).
Operai specializzati: Conduttori.
Operai comuni: Fuochisti - Alimentatori polpe Conduttori presse polpe.
Manovali: Addetti agli elevatori e trasportatori.
Lavorazione pannelli e polpe melessate
Operai qualificati: Capi squadra.
Operai comuni: Sformatori.
Manovali: Addetti trasporti e pulizie.
Essiccatoi
(Alimentati coi soli gas di recupero).
Operai qualificati: Conduttori.
Operai comuni: Alimentatori polpe - Conduttori presse polpe.
Manovali: Addetti agli elevatori e trasportatori.
Riscaldatori
Operai comuni: Addetti alla sorveglianza e pulizia dei riscaldatori.
Defecazione
Operai qualificati: Addetti alla defecazione.
Operai comuni: Aiuti alla defecazione,.
Saturazione e soffiazione
Operai specializzati: Conduttori prima saturazione.
Operai qualificati: Conduttori seconda saturazione.
Operai comuni: Saturatori - Solfiatatori - Conduttori, forni a zolfo.
Manovali: Addetti ai saturatori e solfiatatori.
Filtrazione
Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 4,60%: Conduttori filtri presse di la saturazione.
Operai qualificati: Conduttori filtri a sacco - Addetti ai filtri presse con chiusura a mano.
Operai comuni: Addetti ai filtri presse a chiusura idraulica oppure a scarico automatico - Addetti ai filtri a sacco.
Evaporazione
Operai specializzati: Apparatisti.
Cottura.
Maestri d'opera: Cuocitore finito di 1° e 2° prodotto proveniente dagli specializzati fuori campagna.
Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: Cuocitori.
Operai qualificati: Cuocitori aiuto. - Sono coloro che seguono tutto il lavoro riguardante la cottura al fine di essere in grado di condurre direttametne la stazione in caso di necessita'.
Operai comuni: Solfitatore score.
Manovali: Addetti al servizio delle bolle - Sono coloro che provvedono al recapito dei campioni dalle corte al laboratorio chimico, che aiutano ad eseguire le manovre delle valvole per lo scarico delle corte, che provvedono alla pulizia ed ai servizi vari della stazione, ecc.
I cuocitori appartenenti a raffinerie pure o zuccherifici, con annessa raffineria, provenienti dalla categoria degli operai qualificati nel periodo di intercampaga, saranno assegnati alla categoria dei maestri d'opera dopo 10 anni di servizio prestato in qualita' di cuocitore finito di 1° e 2° prodotto.
Ai cuocitori appartenenti a zuccherifici da greggio provenienti dalla categoria degli operai qualificati nel periodo di intercampagna, dopo dieci anni di servizio prestato in qualita' di cuocitore finito di 1° e 2° prodotto, sara' riconosciuta ad personam una maggiorazione del 9% sul minimo tabellare dell'operaio qualificato, per tutto l'anno (Disposizioni transitorie: tale maggiorazione assorbira', fino a concorrenza, eventuali aumenti di merito gia' concessi allo stesso titolo).
Centrifugazione
Operai specializzati: Conduttori di batterie di turbine.
Operai qualificati: Addetti alle turbine.
Operai comuni: Addetti alle soluzioni di greggio ed alle masse corte artificiali.
Magazzino - zucchero
Operai qualificati: Pesatori zucchero.
Operai comuni: Addetti alla bilancia automatica, all'insacco ed introduzione quando il lavoro non e' eseguito a cottimo - Addetti alla cucitura sacchi.
Manovali: Addetti all'insacco ed introduzione ed estrazione quando il lavoro e' eseguito a cottimo.
Laboratori chimici
Operai specializzati: Aiuti di banco.
Operai comuni: Alcalinista.
Manovali: Addetti al laboratorio ed addetti alla pulizia.
Forno calce e idratazione calce
Operai specializzati: Conduttori forni a calce.
Operai qualificati: Addetti alla alimentazione alla bocca superiore dei forni - Conduttori idratazione calce.
Operai comuni: Addetti al rifornimento calcare e coke e sfornatura calce - Addetti alla idratazione.
Manutenzione sacchi e tele
Operai comuni: Addetti alla timbratura, e numerazione sacchi.
Manovali: Addetti alla lavatura.
Caldaie
Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: - Capi conduttori di caldaia o gruppi di caldaie per le quali e' richiesta la patente di 1° grado.
Operai specializzati: Conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesta la patente di 2° grado generale.
Operai qualificati: Tutti gli altri conduttori di generatori di vapore e fuochisti.
Operai comuni: Addetti trasporto carbone e scorie.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni delle raffinerie
Soluzione e filtrazione
Operai specializzati: Conduttori filtrazione nero animale.
Operai qualificati: Conduttori soluzione zucchero e filtrazione con o senza carbone.
Manovali: Addetti alla soluzione ed ai filtri
Rigenerazione nero animale
Operai specializzati: Conduttori della rigenerazione.
Operai comuni: Addetti alla rigenerazione.
Cottura
Cuocitori (Vedasi zuccherificio).
Operai qualificati: Cuocitori aiuto - Addetti al mescolatori per masse cotte raffinate e addetti alle calerine proprie di Sampierdarena.
Operai comuni: Addetti al servizio delle bolle e del mescolatori da greggio.
Centrifugazione
Come per gli zuccherifici
Magazzini zucchero
Come per gli zuccherifici.
Operai comuni: Addetti alla stivatura e mano pani - Frantumatura pani zucchero.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni della baritazione
Baritazione melasso
Per le voci comuni agli zuccherifici ed alle raffinerie valgono le classifiche fatte per questi.
Forni elettrici
Operai specializzati: Capo conduttori di gruppi di forni elettrici.
Operai comuni Addetti alla conduzione dei forni elettrici e servizio relativo,
Soluzioni ossido e solfuro
Operai qualificati: Esecutore della soluzione e decantazione.
Operai comuni: Addetti ai servizi relativi,
Manovali: Addetti ai trasporti e servizi vari.
Al capo conduttore di gruppi di forni elettrici, agli addetti alla conduzione dei forni e servizio relativo, all'esecutore della soluzione e decantazione ed agli addetti ai servizi relativi della soluzione ossido e solfuro (esclusa la categoria dei manovali), sara' riconosciuta una maggiorazione del 4,60% sul rispettivo minimo salariale contrattuale. Ai fini della determinazione della paga intermedia di intercampagna si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 14 del contratto tenendo presente la maggiorazione di paga sopracitata.
Trasporto solfuro ossido e travasamento
Manovali: Addetti al trasporto, carico, scarico e travasamento.
Forni essiccatoi carbonato
Operai specializzati: Capo conduttori forni non abbinati a forni elettrici.
Operai qualificati: Conduttori essiccatoi.
Operai comuni: Addetti alle reti.
Manovali: Addetti all'infustamento e trasporti.
Casse e celle di reazione
Operai specializzati: Conduttore responsabile del reparto di reazione.
Operai qualificati: Addetto alle condizioni casse melasso-barite e preparazione acque alcaline.
Operai comuni: Addetto al lavaggio delle celle reazioni e casse dosaggio.
Manovali: Addetti scarico cicli reazione e servizi rari.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni delle distillerie.
Distillerie, bietole, melasso ed eterifici.
Per le voci comuni agli zuccherifici valgono le classifiche fatte per questi.
Carico, scarico e pesatura melasso
Operai comuni: Addetti alle pompe ed alle pese.
Fermentazione
Operai specializzati: Conduttori della fermentazione.
Operai qualificati: Addetti alla preparazione mosti.
Operai comuni: Addetti alla fermentazione.
Distillazione
Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: Distillatori provenienti dagli specializzati fuori campagna.
Operai specializzati: Distillatori - Distillatori addetti alle colonnette dell'eterificio.
Operai comuni: Aiuto distillatori.
Casse e presse per recupero fondo fini
Operai qualificati: Addetti alle casse e presse.
Manovali: Aiuti ai servizi relativi.
Concentratori vinacce
Operai qualificati: Addetto.
Forni potassa
Operai specializzati: Conduttori di forni.
Operai qualificati: Addetti ai forno.
Magazzini alcole
Operai specializzati: Esecutori delle operazioni di travaso, introduzione e denaturazione alcole.
Operai comuni: Aiuto alle operazioni suddette.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni delle distillerie di sorgente
Carico e trasporto canne
Operai comuni: Alimentatori di canine alle trincie.
Manovali: Scaricatori ed accatastatori canne, alimentatori dei nastri trasportatori.
Mulini
Operai specializzati: Conduttori dei mulini.
Operai comuni: Aiuti conduttori dei mulini.
Pressatori
Operai comuni: Manovratori presse residui canne.
Manovali: Addetti alle presse ed ai residui canne.
Per altro stazioni le qualifiche sono quelle delle distillerie di bietole.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera Secondo le diverse lavorazioni della produzione lievito
Per le fabbriche di lievito abbinate alle fabbriche di zucchero, raffinerie, distillerie di bietole.
Sala macchine
Operai qualificati: Addetti compressori aria e sala macchine.
Preparazione mosti
Operai qualificati: Addetti alla preparazione dei mosti e alle semine.
Fermentazione
Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%-: Conduttori della fermentazione.
Operai comuni: Addetti alla fermentazione.
Separatori
Operai qualificati: Addetti ai separatori.
Filtri presse
Operai qualificati: Conduttori dei filtri.
Operai comuni: Addetti ai filtri e impastatrici.
Essiccatoio
Operai comuni: Addetti al carico e scarico dei telai e dei carrelli.
Trafilatura, confezione ed imballaggio
Operaie di 1ª categoria con minimo salariale contrattuale maggiorato del 9%: Capo sala addette alla confezione del lievito.
Donne di la categoria: Addette alla trafilatura ed levigatura:
Operai comuni: Addetti all'imballaggio e trasporto casse.
Distillazione acquette lievito
Operai qualificati: Addetti alla distillazione.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni dell'acido lattico
Fermentazione
Operai specializzati: Conduttori della fermentazione.
Manovali: Addetti alla fermentazione.
Filtri presse
Operai specializzati: Conduttori dei filtri.
Operai comuni: Addetti ai filtri.
Defecazione - saturazione - scomposizione - contrazione
Operai specializzati: Conduttori della defecazione, della saturazione e della scomposizione - Conduttori di batteria di concentrazione.
Manovali: Aiuti alle operazioni suddette.
Magazzini - filtrazione e confezione
Operai specializzati: Conduttori della, filtrazione e confezione.
Operai comuni: Addetti alle operazioni suddette. Manovali: Aiuti.
Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni della produzione della magnetite
Soluzione - filtrazione - centrifugazione
Operai qualificati: Addetti ai filtri ed alle centrifughe.
Cristallizzazione dei pani
Operaie di 1ª categoria: Addette alla cristallizzazione pani.
Confezione
Operaie di 1ª categoria: Addette alla confezione.
Servizi generali
Macchine
Maestri d'opera: Capo di centrale termica richiedente patente di 1° grado e con responsabilita' per la manutenzione completa della stazione.
Macchinista di locomotiva o di locomotore autorizzato all'accesso nelle stazioni, sui binari di corsa e che curi la manutenzione completa della locomotiva o del locomotore.
Operai specializzati con minimo contrattuale salariale maggiorato dell'8,30%: Capo turno elettricista.
Operai specializzati: Macchinisti di locomotive o locomotori per raccordo con le FF.SS e con le ferrovie private o in concessione - Manovratori di grandi grues con traslazione meccanica.
Operai qualificati: Addetti alla sorveglianza motrici - Manovratori di piccole grues - Macchinisti di locomotive o locomotori nell'interno delle fabbriche - Manovratori di piccoli motori a scoppio od elettrici per ferrovia a scartamento ridotto e capi barca.
Operai comuni: Addetti alle pompe e compressori - Barcai - Manovratori e scambisti.
Vari
Maestri d'opera: Bilanciaio autorizzato e aiuto sorvegliante di fabbrica se proveniente dagli specializzati.
Operai specializzati con minimo contrattuale salariale maggiorato dell'8,30%: Capo squadra ispezione macchine, laddove esiste.
E' capo squadra ispezione macchine quell'operaio che, coadiuvato da altri meccanici di ispezione, cura il buon funzionamento delle macchine.
Operai specializzati: Bilanciaio - Affilatore coltelli - Autisti meccanici - Camionisti meccanici.
Operai qualificati: Autisti - Camionisti - Distributore di magazzino scorta - Marcatempo - Portiere da retribuirsi a quindicina fissa. Al portiere, cui viene assegnato con carattere di continuita' lo svolgimento di mansioni superiori, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore sempreche' questa ultima abbia carattere di equivalenza nel tempo. Invece nei casi particolari di cumulo di mansioni non rientranti nelle specifiche normali mansioni dei portieri e non avendo le caratteristiche sopra indicate, al portiere verra' assegnata la qualifica di operaio specializzato.
Operai comuni: Guardiani con brevetto di guardia giurata (da retribuirsi a quindicina fissa) - Guardiani - Aiuto distributore di magazzino scorte - Inservienti (intendendosi per tali coloro, gia' denominati fattorini nei precedenti contratti, che esplicano normalmente le mansioni di pulizia negli uffici, ritiro, spedizione consegna e copiatura a copialettere della corrispondenza accompagnamento degli estranei negli uffici).
Manovali: Cavallanti - Stallieri - Carrettieri.
Art. 4
Art. 4.
INDUMENTI DI LAVORO
L'Azienda fornira' in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a, fianco di ciascuno indicati:
- Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
- Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
- Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
- Addetti alle turbine di pile': guanti di tela forte.
- Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
- Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
- Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
- Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e zoccoli.
- Fonditori e forgiatori: il grembiule adeguato al lavoro.
- Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse come, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessita' del lavoro.
- Lieviterie
- Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti ai lavori in locali bagnati: zoccoli.
- Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia
- Acido lattico
- A chi lavora a contatto dell'acido lattico: una tuta e zoccoli.
Servizi generali
- A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento di nafta: una tuta e zoccoli.
Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare ad lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere di dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall'Azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
L'Azienda fornira' annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonche' agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.
Art. 5
Art. 5.
ASSEGNAZIONE DEL LAVORO E PASSAGGIO DI MANSIONI
L'operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
La qualifica attribuita all'operaio non lo esonera dal prestare l'opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacita' e attitudine.
In questo caso gli sara' corrisposta la retribuzione normale relativa alle mansioni, finche' le esplica, se superiore a quella che normalmente egli percepisce, mentre continuera' a percepire la retribuzione normale corrispondente alla propria qualifica se quella relativa alle nuove mansioni fosse inferiore.
L'operaio che per un periodo superiore a due mesi, adibito a mansioni proprie di una categoria superiore a quella a cui esso appartiene, verra' senz'altro promosso alla categoria stessa.
Fermo restando quanto sopra, all'operaio che durante la campagna venga adibito a mansioni proprie di una categoria superiore a quella cui appartiene, verri assegnata, durante la campagna, la retribuzione normale della categoria superiore, fermi restando pero gli aumenti di merito e di anzianita' goduti nella categoria di provenienza.
In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche operaio i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche la retribuzione normale dell'operaio mancante, sino alla sostituzione dell'assente.
Art. 6
Art. 6.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto e' a lui affidata.
L'operaio sara' messo in grado di conservare tutto cio' che gli e' stato dato in consegna.
Le Aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del capo. Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall'operaio dara' diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare lo stabilimento l'operaio dovra' riconsegnare al magazzino dello stesso tutto quello che ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto ha avuto in consegna, gli sara' addebitato ti relativo importo all'atto della liquidazione,
Art. 7
Art. 7.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'entrata degli operai nello stabilimento, sia al mattino che al pomeriggio sara' regolata come segue:
a) il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro, e con questo si iniziera' l'ingresso nello stabilimento;
b) il secondo segnale verra' dato b minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale verra' dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed ogni operaio dovra' iniziare la sua opera.
Trascorsi cinque minuti dal terzo segnate, sara' ancora permesso l'accesso allo stabilimento per la durata di 15 minuti per l'amissione dei ritardatari; a questi sara' trattenuta mezz'ora di retribuzione normale.
Il segnale di uscita verra' dato alla fine del turno di lavoro: nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione.
Nel caso di puo' turni l'operaio del turno cessante non potra' abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Art. 8
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
L'orario massimo normale di lavoro e' di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Fuori dei periodi di lavorazione, ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore alle 48 ore settimanali e ove tale minore orario sia mantenuto, le ore eventualmente richieste in piu' di esso, sino alle 48 settimanali, verranno compensate con la retribuzione normale maggiorata del 5%.
Detta maggiorazione, quando e' dovuta dovra' essere corrisposta in aggiunta all'eventuale maggiorazione per lavoro festivo e notturno di cui all'art. 59.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali.
E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 .
Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente, o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante della mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi, rientra nelle limitazioni di legge, previste in 8 ore giornaliere o 48 settimanali di cui al 1° comma del presente articolo.
La maggiorazione del 5% di cui al 2° comma del presente articolo, non spetta agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, in quanto il loro orario normale - e come tale retribuito - e' di 60 ore settimanali.
L'orario di lavoro e' fissato, dalla Direzione Aziendale; la relativa distribuzione sara' fissata dalla Direzione Aziendale di accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali.
Detto orario sara' esposto in apposita, tabella da affliggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore individuale, dall'effettuare turni avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'Azienda.
Art. 9
Art. 9.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze degli operai saranno punite, a seconda della loro gravita' o della loro recidivita', con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa lino all'importo di tre ore di retribuzione normale;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
e) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di quindici giorni;
f) licenziamento a termini dell'art. 11.
I provvedimenti disciplinari di cui ai comma e), d), e) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell'operaio.
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno regolate secondo il combinato disposto dell'art. 87 e dell'Accordo Interconfederale sui compiti delle Commissioni Interne.
Art. 10
Art. 10.
MULTE E SOSPENSIONI
Normalmente l'ammonizione verbale o quel la scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; le multe, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. In casi di maggiore gravita' potra' farsi ricorso alla multa o sospensione anche in mancanza di recidiva.
In via esemplificativa l'operaio incorre nei suddetti provvedimenti, nei seguenti casi:
1) che non si presenti al lavoro o che lo sospenda o ne ritardi l'inizio senza giustificato motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza alcuna autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla;
2) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso;
4) che sia trovato addormentato;
5) che fumi nei locali ove ne e' fatto espresso divieto;
6) che introduca abusivamente, senza autorizzazione, nello stabilimento bevande alcooliche; che venda oggetti o biglietti; che faccia nello stabilimento collette o raccolte di firme durante le ore di lavoro;
7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato;
8) che provochi litigi, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa;
9) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
10 che effettui movimenti di medaglia o timbratura della scheda di altro operaio.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danno, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza, di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Art. 11
Art. 11.
LICENZIAMENTI PER MANCANZE O INADEMPIENZE
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto per mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) Con la, perdita dell'indennita' di preavviso, mia non della indennita' di licenziamento:
1) rissa nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti festivi o alle ferie;
3) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza:
4) recidiva nella mancanza di cui al punto 10) dell'art. 10, movimenti irregolari o alterazioni di sistemi aziendali di controllo di presenza
5) prestazione delle propria opera presso altre Aziende della stessa natura di quella da cui l'operaio dipende, salvo casi di sospensione del lavoro;
6) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione potrebbe provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo nei 12 mesi antecedenti a due sospensioni che nei complesso superino i 20 giorni;
8) rilevante insubordinazione verso i superiori.
B) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento:
1) furto ed occultamento ai fini di furto;
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del
guardiano o del custode dell'Azienda
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4) trafugamento e rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
5) concorrenza sleale o comunque violazione dell'obbligo di fedelta' previsto dall' art. 2105 C. C.
Al licenziato a sensi del punto A) spetta la corresponsione dell'indennita' di licenziamento e del Conto Individuale della Cassa di Previdenza.
Al licenziato a sensi del punto B) spetta la corresponsione del suo eventuale Conto particolare della Cassa di Previdenza.
Nel caso di licenziamento senza preavviso ne' indennita' quest'ultima, quando non costituisca risarcimento di danni, sara' devoluta alla Cassa di Previdenza Aziendale.
Per l'applicazione pratica di quanto previsto nel presente articolo si fa esplicito riferimento all'Accordo Interconfederale sui licenziamenti individuali 18 ottobre 1950 ed eventuali successivi.
Art. 12
Art. 12.
TRATTAMENTO ECONOMICO
1) Composizione della retribuzione.
A tutti gli effetti del presente contratto si conviene che:
a) per paga di fatto si intende l'importo risultante dalla somma dei seguenti elementi:
- minino salariale contrattuale riferito alla, categoria di appartenenza, all'eta' ed al sesso;
- eventuali maggiorazioni di merito;
- eventuali maggiorazioni per riconoscimento di anzianita';
b) per retribuzione normale si intende l'importo risultante dalla somma della paga di fatto piu' le quote di variazione della nuova indennita' di contingenza secondo la scala mobile;
c) per retribuzione globale si intende l'importo risultante della somma della retribuzione normale piu' tutte le eventuali indennita' accessorie a carattere continuativo e di ammontare determinato, come alloggio, concessioni in natura che abbiano carattere di retribuzione, ecc. ed il rateo orario dell'importo della gratifica natalizia.
2) Minimi salariali.
I minimi salariali contrattuali per le categorie operaie sono quelli risultanti in appendice alla Tabella A).
3) Trattamento donne e minori.
Per, le donne ed i minori i minimi salariali contrattuali di cui alla Tabella A) saranno ragguagliati alle seguenti percentuali:
Donne
di eta superiore ai 18 anni 86% | del minimo sala
dai 16 ai 18 anni compiuti 78% | riale contrattua
dai 14 ai 16 anni compiuti 65% | Le attribuito alla
> categoria cui ap
Uomini | partengono.
dai 17 ai 18 anni compiuti 87%
dai 16 ai 17 anni compiuti 77%
dai 14 ai 16 anni compiuti 67%
Alle donne destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da uomini, a parita' di condizioni e di rendimento sara' attribuita, la retribuzione normale degli operai uomini. Se il passaggio e' solo saltuario, la maggiorazione sara' corrisposta per tutta la durata del lavoro.
Nelle lavorazioni a cottimo valgono i criteri di cui sopra con l'applicazione della stessa tariffa di cottimo degli operai che eseguono il cottimo stesso.
4) Addetti a lavori discontinui.
I minimi di paga per gli operai che sono addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia saranno fissati in base alle norme seguenti:
- le prime 10 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella, degli operai di produzione aventi uguale base salariale;
- il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario;
- qualora un operaio addetto alle occupazioni discontinue di cui sopra dovesse essere retribuito a quindicina fissa, tale forma di retribuzione sara' calcolata in base ai minimo di categoria cui e' stato assegnato moltiplicato 120.
5) Quindicinali fissi.
Per gli operai retribuiti a quindicina fissa resta inteso che qualora nel mese cadessero 27 giornate lavorative le Aziende dovranno far luogo al pagamento della 27. ma giornata oltre alla normale retribuzione delle due quindicine.
Art. 13
Art. 13.
PAGAMENTO DELLE MERCEDI E RECLAMI SULLA PAGA
La corresponsione della retribuzione verra' effettuata a periodi non superiori al mese secondo le consuetudini.
Agli operai pagati ogni due settimane, a quindicina o a mese, dovra' essere corrisposto ogni sabato, se richiesto, un acconto pari a circa il 90% del guadagno realizzato.
La corresponsione della retribuzione avverra' con la osservanza delle modalita' stabilite dalle leggi.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' intanto essere corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata.
Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonche' sulla qualita' della moneta se non all'atto del pagamento.
Date le particolari caratteristiche dell'industria, in ogni caso la carenza tra la chiusura del periodo di paga e la liquidazione non dovra' superare i sei giorni.
Art. 14
Art. 14.
MINIMI SALARIALI CONTRATTUALI INTERMEDI DI INTERCAMPAGNA
L'operaio che, per il periodo della campagna, in relazione alle mansioni cui viene adibito, venga classificato - anche ai sensi dell'art. 3 - in una categoria superiore a quella cui e' normalmente assegnato durante l'intercampagna, riassumera' la normale classifica salvo il diritto ad un minimo salariale contrattuale intermedio pari alla media dei minimi correnti per le due categorie.
Nel caso in cui, dopo un periodo di sei giorni di esperimento nella categoria superiore l'operaio non si dimostri all'altezza dei nuovi compiti, egli perdera', nell'intercampagna, il diritto al minimo salariale contrattuale intermedio.
Le percentuali di maggiorazione del 4,60%, 6,90% e dell'8,30% concesse nei periodi di campagna sui minimi salariali contrattuali degli specializzati a termini dell'art. 3 concorrono a formare un minimo salariale contrattuale intermedio sui generis, risultante dalla media aritmetica tra il minimo della categoria di provenienza ed il minimo dello specializzato maggiorato del 4,60%, 6,90% e dell'8,30%.
Il minimo salariale contrattuale intermedio e', a tutti gli effetti, un minimo salariale contrattuale base, alla stregua dei minimi tabellari di categoria.
Art. 15
Art. 15.
TRATTAMENTO MAESTRI D'OPERA
Ai Maestri d'Opera spettera' il seguente trattamento:
- quindicina fissa che sara' calcolata in base al minimo salariale contrattuale orario dell'operaio specializzato aumentato del 15%. La quindicina fissa si riferisce all'orario normale di lavoro di 48 ore settimanali e sara' ragguagliata a 104 ore complessive. Tale quindicina fissa rimarra' di 104 ore anche quando le prestazioni richieste fossero inferiori.
In caso di licenziamento:
- due quindicine di preavviso (208 ore).
- Indennita' di licenziamento:
sino al 5° anno compiuto di anzianita' di servizio: gg. 15 di retribuzione globale per ogni anno;
dal 6° al 10° anno compiuto di anzianita' di servizio: gg. 25 di retribuzione globale per ogni anno;
oltre il 10° anno compiuto di anzianita' di servizio: gg 30 di retribuzione globale per ogni anno.
In caso di dimissioni l'anzidetto trattamento sara' regolato ai sensi dell'art. 30.
- Ferie: come gli operai in rapporto all'anzianita'.
- Gratifica natalizia: 2 quindicine (208 ore).
Fermo restando il trattamento previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di assistenza malattie per gli operai dell'industria ed il trattamento previsto per gli infortuni sul lavoro dall'apposita legge, questi saranno integrati dalle Aziende in modo da conservare ai Maestri d'Opera la corresponsione del quindicinale intero (retribuzione normale) per i primi 5 mesi, senza nessun periodo di carenza dall'inizio della malattia.
Per quanto riguarda il lavoro prestato in giorni festivi, il trattamento sara' quello previsto dal presente contratto.
Per il Maestro d'Opera divenuto tale in relazione a particolari funzioni espletate in periodo di campagna non e' ammessa la retrocessione a specializzato con paga intermedia.
Art. 16
Art. 16.
MAGGIORAZIONE PER GLI OPERAI ANZIANI
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anzianita' di servizio continuativo maturata presso la stessa Azienda o Gruppo Aziendale intendendosi per tale il complesso delle fabbriche facenti capo alla stessa Societa) sara' corrisposta una maggiorazione sul minimo salariale contrattuale di categoria di spettanza dell'interessato nelle seguenti misure:
5 % al compimento di 5 anni di servizio
10 % al compimento di 10 anni di servizio
15 % al compimanto di 15 anni di servizio
20 % al compimento di 20 anni di servizio
25 % al compimento di 25 anni di servizio
30 % al compimento di 30 anni di servizio
Le percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ad ogni variazione dei minimi salariali di cui alla tabella allegato A) le maggiorazioni percentuali gia' riconosciute saranno ricalcolate sui nuovi minimi ed aggiunte ad esse insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione di una nuova paga di fatto.
Al termine di ogni anno solare si effettuera' il ricalcolo delle maggiorazioni di cui sopra in relazione alle quote di variazione della nuova indennita' di contigenza secondo la scala mobile al 31 dicembre con applicazione della risultante nuova misura con il 1 gennaio successivo.
Nota. - Per gli operai ammessi a "minimo salariale contrattuale intermedio", come all'art. 14, le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate su detto minimo salariale contrattuale intermedio.
Durante la "campagna" l'importo di tale maggiorazione sara' riportato in cifra sul minimo salariale contrattuale della categoria superiore cui l'operaio e' stato provvisoriamente assegnato.
Art. 17
Art. 17.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
In caso di passaggio anche temporaneo da una categoria inferiore ad una superiore, la determinazione della nuova, paga individuale di fatto si fara' mediante assorbimento fino a concorrenza del nuovo minimo, delle, eventuali maggiorazioni di merito.
Gli incrementi percentuali di anzianita' verranno ricalcolati sul nuovo minimo, incluse le quote di variazione della nuova indennita' di contingenza secondo la scala mobile.
Art. 18
Art. 18.
LAVORO A COTTIMO
Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi di tale sistema di lavoro uniformati ai principi di legge e delle presenti disposizioni.
Ogni tariffa di cottimo deve essere concordata tra Direzione di fabbrica e Commissione Interna e garantire all'operaio di normale capacita' lavorativa il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo salariale contrattuale del manovale maggiorato del 28%.
Le tariffe di cottimo saranno comunicate agli operai attraverso l'affissione di apposite tabelle in portineria o nei locali ove si eseguono i cottimi.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'Industria Saccarifera e Distillatoria, si conviene che per gli operai specializzati, qualificati e comuni, che siano chiamati ad eseguire lavori a cottimo propri del manovale, il loro guadagno sara' calcolato nella misura di quello prescritto per il lavoro a cottimo eseguito da quest'ultima categoria.
Al capo squadra interessato saranno comunicate per iscritto all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario di cottimo corrispondente; gli sara' poi comunicato, per ogni singolo cottimo, la quantita' di lavoro eseguita ed il tempo impiegato dalla sua squadra.
Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso del caposquadra perche' egli possa sempre computare con facilita' ed esattezza il cottimo realizzato.
Le tariffe concordate, una volta superato il periodo di assestamento di almeno un mese, non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potra', procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione del tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di paga.
Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamento di fatti determinanti le tariffe di cottimo e' rimessa, all'esame di un Organo Tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate (la somma delle rappresentanze delle Organizzazioni del lavoratori costituisce una rappresentanza, unica rispetto a quella dei datori di lavoro) e presieduto da una terza persona designata dalle Organizzazioni stesse.
Tale Organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia che se non risulta, sara' esaminata ai sensi dell'art. 87.
Art. 19
Art. 19.
MALATTIE ED INFORTUNI
L'operaio ammalato, entro il giorno successivo allo inizio della assenza per malattia, se non osta un giustificato impedimento, deve provvedere ad avvertire la Azienda.
L'Azienda avra' facolta' di fare accertare lo stato di salute dell'operaio ammalato da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia ed infortunio regolarmente accertati, l'operaio con rapporto di lavoro a, tempo indeterminato avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi di tempo di seguito indicati, purche' non si trovi in stato di preavviso per gia' comunicato licenziamento o dimissioni:
a) 6 mesi fino a 5 anni di anzianita';
b) 8 mesi da oltre 5 anni a 15 anni di anzianita';
c) 10 mesi oltre i 15 anni di anzianita'.
Trascorso tale periodo, ove l'Azienda licenzi l'operaio, questi avra' diritto allo stesso trattamento spettantegli in caso di licenziamento non per motivi disciplinari.
Agli operai con rapporto di lavoro a, tempo indeterminato, le Aziende, per i primi tre mesi di cui ai periodi previsti ai precedenti punti a), b) e c), integreranno il trattamento economico percepito dagli operai ammalati ed infortunati, in base alle norme legislative in materia di assistenza malattia ed infortunio vigenti all'entrata in vigore del presente contratto, con un sussidio giornaliero, pari al 25% della, retribuzione normale ad economia, per le giornate nelle quali avrebbero lavorato se fossero stati presenti in servizio.
La malattia contratta in servizio per causa di servizio o l'infortunio sul lavoro non risolvono il rapporto di lavoro e pertanto l'operaio ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica.
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una misurazione parziale della capacita' lavorativa dell'operaio, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacita' lavorativa dell'operaio stesso.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attivita' lavorativa, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvedera' affinche' all'infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato.
Al termine del periodo di invalidita' temporanea entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio dovra' presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione, prima di riammetterlo in servizio, potra' sottoporlo a visita medica di controllo.
I periodi di malattia e della inabilita' al lavoro verranno computati a tutti gli effetti dell'anzianita' di servizio, nei limiti di cui al terzo paragrafo.
Gli operai infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione normale dell'intera giornata in cui e' avvenuto l'infortunio.
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, essi saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
Art. 20
Art. 20.
SOSPENSIONE DEL LAVORO
In caso di interruzione temporanea della lavorazione saranno compensati con la retribuzione normale giornaliera quegli operai tenuti a disposizione della Direzione all'interno dello stabilimento.
Agli operai tenuti a disposizione fuori dello stabilimento, la Azienda integrera' il trattamento della Cassa Integrazione Salari di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 - qualora ricorrano le condizioni del suo intervento - fino alla concorrenza del 50% della retribuzione normale giornaliera in modo che, in complesso, l'operaio venga comunque a realizzare, per tutto il periodo tenuto a disposizione, il 50% di quanto avrebbe percepito se la sospensione non fosse avvenuta.
Gli operai di cui al precedente comma cesseranno di essere a disposizione con semplice avviso affisso in portineria da parte della Direzione dello Stabilimento 24 ore prima.
Per gli operai retribuiti soltanto a cottimo, il trattamento ai fini di cui sopra sara' uguale alla retribuzione normale percepita dall'operaio comune o a quella relativa alla categoria di provenienza se superiore.
Art. 21
Art. 21.
RECUPERI
E' ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata tra le parti, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si inizi entro i 15 giorni immediatamente successivi alla avvenuta interruzione.
Art. 22
Art. 22.
FERIE
L'operaio avra' diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito come segue:
- giorni 12 di retribuzione normale per anzianita' da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 15 di retribuzione normale per anzianita' da oltre 5 anni fino a 10 anni compiuti;
- giorni 18 di retribuzione normale per anzianita' da oltre 10 anni lino a 20 anni compiuti;
- giorni 23 di retribuzione normale per anzianita' oltre i 20 anni.
L'epoca delle ferie sara' stabilita: secondo le esigenze del lavoro, di comune accordo tra le parti e, di norma, nel periodo compreso dalla fine all'inizio della campagna.
Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi.
Nelle ferie non potranno in nessun caso essere computate le assenze giustificate di qualsiasi natura.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
Se nel periodo di godimento delle ferie l'operaio viene chiamato in servizio prima della fine di esse, al termine del lavoro per il quale fu chiamato avra' diritto al godimento della parte di ferie ancora spettantegli.
Qualora l'operaio, nel suo periodo feriale, fosse stato fuori sede, avra' diritto al rimborso delle spese per andata ed eventuale ritorno.
In caso di sopravvenuta malattia durante le ferie, all'atto della presentazione del certificato medico, il loro decorso si intendera' sospeso.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove sia maturato il diritto alle ferie, all'operaio spettera' la corrispondente indennita' sostitutiva.
Tanto nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro quanto di concessione di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, spettera' la frazione di ferie proporzionale ai mesi interi di servizio.
Il periodo di servizio, superiore ai 15 giorni, sara' considerato mese intero.
Data la particolare caratteristica dell'industria saccarifera, per gli operai cottimisti - intendendosi per tali coloro che, durante l'intera annata o l'intero periodo di maggio hanno lavorato prevalentemente a cottimo - tanto per il godimento delle ferie come nel caso in cui debbasi corrispondere l'indennita' sostitutiva, si terra' conto della media dei guadagni di cottimo effettivamente realizzati.
Per contro gli operai che, pur lavorando a cottimo, non raggiungano - durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio - la prevalenza di tale sistema di lavoro, riceveranno il trattamento previsto per i prestatori d'opera ad economia.
Nota. - Le ferie sono godute in via posticipata ma esse maturano via via dal primo mese di servizio, senza alcuna carenza.
Da ciodiscende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l'aliquota relativa allo scaglione superiore ed in caso di necessita' di valutare la frazione di ferie sara' a tale nuovo scaglione che ci si dovra' riferire.
Es.: fino al compimento di 5 anni: 12 giorni; dal 1° giorno del 10 anno comincia a decorrere l'aliquota dei 15 giorni.
Art. 23
Art. 23.
GRATIFICA NATALIZIA
Per quanto riguarda la corresponsione della gratifica natalizia le parti fanno riferimento agli Accordi Interconfederali vigenti ed alle norme che a tale riguardo saranno emanate dalle Confederazioni competenti e dagli Organi governativi.
Data la particolare caratteristica dell'industria saccarifera, in deroga a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21 ottobre 1946, per i lavoratori cottimati - intendendosi per tali coloro che durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio hanno lavorato prevalentemente a cottimo - ai fini del computo della gratifica natalizia si terra' conto della media dei guadagni di cottimo effettivamente realizzati.
Per contro i lavoratori che, pur lavorando a cottimo non raggiungono durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio la prevalenza di tale sistema di lavoro, riceveranno il trattamento previsto per i prestatori di opera ad economia.
Per la determinazione dei dodicesimi della gratifica natalizia il periodo di servizio superiore ai 15 giorni vale come mese intero.
Art. 24
Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
Il trattamento da riconoscersi agli operai in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o di richiamo e' quello stabilito dalla legge.
Il periodo durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per servizio militare di leva e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la Azienda ai soli effetti dell'art. 29 sull'indennita' di licenziamento.
Il trattamento di cui al presente articolo si applichera' soltanto agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell' art. 2097 C. C.
Art. 25
Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il trattamento in caso di matrimonio sara', per gli operai quello previsto dalla legge e dagli Accordi interconfederali in corso.
L'operaio potra' ottenere, a richiesta, che il congedo matrimoniale sia prorogato a giorni 12; comunque lino 12 giorni di retribuzione normale sara' integrato il trattamento economico, qualunque sia la durata del congedo.
Eventuali nuove norme interconfederali o legislative assorbimento, fino a concorrenza, il trattamento anzidetto.
Art. 26
Art. 26.
IGIENE DEL LAVORO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'operaio sara' sottoposto a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata ed anche eventualmente, successivamente qualora se ne ravvisi la opportunita'.
L'Azienda deve munire l'operaio dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio, nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun operaio per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, ripartiti o sostituiti dall'Azienda quando resi guasti o inservibili dall'uso.
Ogni stabilimento deve essere munito di impianto di doccia e di una cassetta o armadietto contenente i medicinali per per un immediato soccorso e, durante la lavorazione, disporre di un infermiere o persona pratica dei servizi di infermeria per le eventuali prestazioni di Pronto Soccorso.
Gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
L'operaio e' tenuto all'osservanza delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Art. 27
Art. 27.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le Organizzazioni degli industriali e dei Lavoratori collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori, nell'ambito delle leggi e dei contratti collettivi regolanti la materia.
Le Aziende, tenuto presente l'interesse generale al perfezionamento professionale degli operai, daranno la possibilita' ai dipendenti di frequentare i corsi d'istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
Gli operai che abbiano conseguito il certificato di idoneita', in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione al fine di eventuali promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle localita' dove sono istituiti corsi e di primo addestramento, o corsi speciali di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli operai che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente alla Azienda presso la quale lavorano e che prestino la loro opera a piu' di tre Km. di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l'iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli operai suddetti sono occupati, hanno l'obbligo di concedere loro la possibilita' di frequentare il corso, compatibilmente con le esigenze del servizio.
A tali ciementi verra' riconosciuta la retribuzione normale che in tal modo perderebbero, limitatamente ad un'ora giornaliera.
Del pari le Direzioni dovranno corrispondere le ore perdute e rimborsare le spese agli operai che frequentino corsi di preparazione agli esami di patente per conduttori di caldaie a vapore o per il conseguimento di qualifiche indispensabili per le lavorazioni saccarifere (cuocitori, elettricisti, ecc.) sempreche' le Aziende li iscrivano di autorita' ai corsi stessi.
Art. 28
Art. 28.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuato non a termini dell'articolo 11 e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante i seguenti periodi di preavviso.
- 48 ore lavorative fino a 5 anni di anzianita';
- 88 ore lavorative da oltre 5 anni a 10 anni di anzianita';
- 120 ore lavorative oltre 10 anni di anzianita'.
Se la disdetta del rapporto di lavoro e' data dall'operaio, i termini di cui sopra saranno ridotti della meta'.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il per lodo di ferie.
Per gli operai assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del termine della campagna e quindi della ]i soluzione del rapporto dovra' essere di 24 ore di lavoro consecutive riferite alle prestazioni di lavoro degli interessati e cio' nel termine massimo consentito dall'avvicendamento dei turni.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
In tal caso, per i lavoratori a cottimo, l'indennita' sostitutiva del preavviso sara' calcolata sulla paga; oraria individuale normale aumentata della, percentuale minima, di cottimo prevista, e calcolata secondo l'art. 18.
Il preavviso dovra' avvenire o con lettera o mediante affissione all'albo di fabbrica di elenco nominativo che chiaramente specifichi la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 29
Art. 29.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 11 paragr. B), gli operai con rapporto a tempo indeterminato avranno diritto alla seguente indennita':
a) fino al 5° anno compiuto, per ogni anno, 8 giorni di retribuzione globale;
b) da oltre il 5° anno compiuto, per ogni anno, 15 giorni di retribuzione globale.
Per gli operai di cui sopra l'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.
Inoltre verra' loro liquidato il saldo del proprio Conto Individuale Cassa di Previdenza.
Ove l'operaio divenga comunque invalido (il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° per le donne costituisce presunzione di invalidita) avra' diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Nota a verbale. - Nel caso di licenziamenti per limiti di eta' praticati dal 60° anno in poi, non si fara' luogo, all'applicazione della procedura prevista dall'Accordo Interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali.
Art. 30
Art. 30.
DIMISSIONI
In caso di dimissioni dell'operaio il cui rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sara' riconosciuta allo stesso una indennita' di anzianita' nelle seguenti aliquote dell'indennita' prevista in caso di licenziamento dall'art. 29 oltre l'integrale liquidazione del Conto individuale della Cassa di Previdenza:
- meta', quando l'operaio non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
- 3/4 quando l'operaio abbia superato i 5 anni di servizio;
- l'intero trattamento previsto dall'art. 29 quando l'operaio abbia superato i 10 anni di servizio.
All'operaia, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'art. 29.
Art. 31
Art. 31.
LIQUIDAZIONE DEI COTTIMI IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, durante l'esecuzione del cottimo o prima della liquidazione di esso, l'operaio cottimista ha diritto alla liquidazione dell'eventuale utile del cottimo stesso, sino al momento in cui lascia il lavoro, nei casi in cui la liquidazione del cottimo e dell'utile del lavoro sia accettabile.
Ove non lo sia, la liquidazione avverra' quando il cottimo sia ultimato ed in tal caso sara' concesso un acconto non inferiore al corrispondente importo per il lavoro eseguito ad economia maggiorato dalla percentuale minima di cottimo calcolata ai termini dell'articolo 18.
Art. 32
Art. 32.
ASSUNZIONE
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.
L'assunzione risultera' da atto scritto, nel quale saranno specificate:
1) la data di assunzione;
2) la categoria (o gruppo) cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 36;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova, se richiesto dell'Azienda;
5) tutte le altre condizioni che l'Azienda ritenga poi tare a conoscenza dell'impiegato, condizioni che non potranno in nessun modo peggiorare le disposizioni contenute nel presente Contratto.
Art. 33
Art. 33.
PERIODO DI PROVA
In mancanza di esplicita pattuizione, che deve risultare da atto scritto, l'assunzione deve ritenersi fatta senza il periodo di prova.
Qualora fosse richiesti il periodo di prova, questo non potra' regola, essere superiore a 6 mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie.
Il periodo di prova potra' essere eccezionalmente prorogato oltre i limiti stabiliti dal presente articolo - fino a raddoppiarli - qualora ai riguardo intervenga specifico accordo tra le parti.
Superato favorevolmente il periodo di prova, l'impiegato si intendera' senz'altro confermato in servizio.
Lo stipendio da corrispondere durante il periodo di prova dovra' essere almeno quello minimo stabilito nel presente contratto per la categoria per la quale l'impiegato e' stato assunto.
Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla rescissione del contratto, che potra' aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' di licenziamento.
Il servizio prestato durante il periodo di prova dall'impiegato confermato va computato a tutti gli effetti contrattuali.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla legge, dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto riguarda le norme di cui agli articoli 46, 47 e 49 relativi a: congedo matrimoniale, servizio militare e trattamento di malattia.
Nel caso in cui l'impiegato in prova si ammali o si infortuni l'esperimento verra' sospeso, senza il diritto ad alcun assegno e provvidenza contrattuale, per la durata massima di due mesi per gli impiegati di 1ª categoria e di un mese per gli altri, con facolta' di recuperi a guarigione avvenuta.
In caso di malattia o infortunio contratti in servizio e per ragioni di servizio si pratichera' all'impiegato in prova il trattamento previsto dall'art. 49 capo v. 8°.
Qualora la risoluzione del contratto avvenga per di missioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione globale verra' corrisposta per il solo periodo di effettivo servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il limite predetto, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione globale fino alla meta' o sino alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Puo' essere soggetto al periodo di prova soltanto l'impiegato di nuova assunzione.
Gli operai passati impiegati non saranno soggetti ad alcun periodo di prova.
Art. 34
Art. 34.
DOVERI DELL'IMPEIGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'Azienda per il controllo delle ore di servizio.
b) dedicare tutta la propria, attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico e non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' che comunque possano sviarlo dall'adempimento delle proprie mansioni-;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Azienda nei confronti di terzi; non trarre profitto a danno della stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni;
d) avere cura dei locali, mobili, macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
Art. 35
Art. 35.
ORARIO DI LAVORO
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, l'orario massimo di lavoro per gli impiegati e' di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per ogni ora di lavoro prestata dall'impiegato oltre le 44 e sino alle 48 ore settimanali, l' Azienda corrispondera' all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria dello stipendio mensile di fatto che(si ottiene dividendo detto stipendio per 26 moltiplicato 8.
Il trattamento di cui al comma precedente non si applica agli impiegati nel periodo dal 15 luglio al 15 ottobre (per Avezzano nel periodo dal 1 ottobre ad 31 dicembre).
L'orario normale di lavoro per gli impiegati addetti ti lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e' di 52 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Le eventuali ulteriori ore di prestazione fino a 60 ore settimanali saranno compensate con la quota oraria della retribuzione normale.
E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesta o custodia, si fa riferimento alla tabella approvata con R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657 .
Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti fa condizione determinate la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'impiegato addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali di cui al primo comma del presente articolo.
Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore a quello previsto dal primo e dal quarto comma del presente articolo, questo continuera' ad essere osservato come normale.
L'orario di lavoro e' fissato dalla Direzione aziendale, la relativa distribuzione sara' fissata dalla Direzione aziendale d'accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali.
Detto orario sara' esposto in apposita tabella da affliggersi secondo le norme di legge.
Art. 36
Art. 36.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FABBRICHE
1ª Categoria
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive.
Tecnici: 1° Capo fabbrica - Capo chimico.
Amministrativi: Capo ufficio amministrativo - Capo ufficio agricolo con alle dipendenze personale di 2ª categoria.
2ª Categoria
Appartengono alla: 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni di concetto.
Tecnici: Capo fabbrica - Capo meccanico perito industriale - Chimico - Disegnatore d'assieme finito - Capo elettricista perito elettrotecnico responsabile dell'impianto e del servizio.
Amministrativi: Contabile incaricato dell'ufficio paghe -Contabile ufficio agricolo - Contabile magazzino scorte - Contabile magazzino prodotti - Agente articolo - Cassiere contabile di fabbrica.
Il Capo fabbrica di 2ª categoria, se laureato, passera' alla 1ª categoria dopo e non oltre un periodo di quattro anni di servizio, quale capo fabbrica, escluso l'anno di tirocinio.
Il Capo fabbrica di 2ª categoria, se diplomato, passera' alla 1ª categoria dopo e non oltre un periodo di otto anni di servizio, quale capo fabbrica.
Al Capo fabbrica, cui durante il periodo della campagna bietole, vengono affidate mansioni analoghe a quelle del 1° Capo fabbrica o del Capo fabbrica appartenente alla 1ª categoria, con analoga responsabilita', sara' corrisposto, per la durata di dette mansioni, un compenso pari alla differenza tra il suo stipendio di fatto, esclusi gli eventuali aumenti periodici di anzianita', ed il minimo contrattuale della la categoria.
Il Chimico non laureato passera' alla la categoria, dopo e non oltre 5 anni di direzione del laboratorio con chimici o analisti alle proprie dipendenze durante la campagna.
3ª Categoria
Alla 3ª categoria appartengono gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni esecutive.
Detta categoria si divide in due gruppi: A) e B)
Gruppo A)
Tecnici
Allievi capi fabbrica - Assistenti o sorveglianti con carattere continuativo - Assistente edile con carattere continuativo - Analisti - Sottocapi meccanici - Capi officina Capo elettricista o vice capo elettricista, con carattere continuativo - Disegnatori adibiti a lavori di semplice esecuzione.
Capo Centrale termica - (E quel dipendente che durante la campagna ha la sovraintendenza e la sorveglianza del lavoro dei conduttori di caldaia con patente di 1° e 2° grado, classificati specializzati.
Incaricato di compilare i bollettini dei consumi di combustibile, di eseguire i rilievi silla produzione di vapore e su tutti i dati di funzionamento al fine di fornire al capo fabbrica gli elementi necessari per il bilancio termico. Nell'intercampagna, cura la manutenzione completa della stazione guidando il lavoro degli operai addetti onde preparare le caldaie e ausiliari per la prova di collaudo. Compila le prime note per le richiesta dei materiali con la indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni).
Trattasi, laddove esiste, di un solo dipendente per fabbrica.
Capo reparto casa bietole - (E' quel dipendente che durante la campagna, sovraintende e sorveglia il lavoro svolto dagli operai, dai silos bietole alla evaporazione compresa, con conoscenza completa del macchinario degli apparecchi e della loro conduzione. Nella intercampagna sovraintende e sorveglia il lavoro svolto dagli operai addetti per lo smontaggio e revisione di tutto i] macchinario del reparto casa bietole, segnalando ai superiori le deficienze, riscontrate, studiandone e proponendone i rimedi e le modifiche opportune. Ultimata la manutenzione, sovraintende e sorveglia il montaggio del suddetto macchinario e compila le prime note per le richieste del materiale con la indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni).
Capo reparto casa zuccheri - (E' quel dipendente che, durante la campagna, ha la sovraintendenza e la sorveglianza del lavoro svolto dagli operai addetti, dalle casse del sugo denso all'insacco dello zucchero, con conoscenza completa della lavorazione, del macchinario degli apparecchi e della, loro conduzione. Nell'intercampagna sovraintende e sorveglia il lavoro svolto dagli operai addetti per lo smontaggio e la revisione di tutto il macchinario del reparto casa zuccheri, segnalando le deficienze riscontrate ai superiori, studiandone e proponendone i rimedi e le modifiche opportune.
Ultimate la manutenzione, sovraintende e sorveglia il montaggio del suddetto macchinario e compila le prime note - per le richieste del materiale, con l'indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni).
Capo reparto macchine - (E' quel dipendente che, durante la campagna, ha la sovraintendenza e la sorveglianza del funzionamento delle motrici, compressori, turbocompressori, pompe, turbopompe, turbine a vapore nonche' di tutte le altre macchine della fabbrica, con conoscenza completa delle stesse onde poter intervenire e rimediare ad ogni incidente che dovesse verificarsi.
Nell'intercampagna sovraintende e sorveglia la manutenzione completa delle suddette macchine ed il lavoro degli operai addetti.
Segnala ai superiori le deficienze riscontrate, studiando o proponendo i rimedi e sovraintende e sorveglia, lavoro ultimato, al collaudo dei superiori.
Compila le prime note di richieste del materiale con la indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni). Trattasi, laddove esiste, di un solo dipendente per fabbrica.
Capo reparto tubisti - (E' quel dipendente che, durante tutto il periodo dell'anno, senza partecipare manualmente al lavoro, sovraintende e sorveglia il lavoro delle squadre di operai specializzati e comuni per la costruzione, il montaggio e il collaudo di impianti di tubazione di ogni qualita', interpretando e realizzando i disegni costruttivi, onde far eseguire i lavori sotto la sua diretta responsabilita', a perfetta, regola d'arte).
Amministrativi
Aiuti agenti agricoli - Magazzinieri - Spedizionieri - Aiuti contabili - Capi laboratorio tare - Pesatori bietole - Bollettaristi con incarico della, compilazione delle relative distinte Addetti alla verifica alle superfici coltivate.
Gruppo B)
Dattilografe - Telefoniste senza altre mansioni di categoria superiore - Vice magazzinieri - Commessi d'ufficio - Pesatori bietole di laboratorio tare - Bollettaristi.
Gli impiegati con rapporto di lavoro a termine saranno assegnati, in base alle mansioni da essi esplicate, alle categorie o gruppi che loro competono.
All'assistente o sorvegliante cui durante il periodo della campagna bietole, vengono affidate a tutti gli effetti mansioni analogie a quelle del capo fabbrica, sara' corrisposto, per la durata di dette mansioni, un compenso pari alla differenza tra il suo stipendio di fatto, esclusi gli eventuali aumenti periodici di anzianita', ed il minimo contrattuale della 2ª categoria.
L'assistente o sorvegliante che durante il periodo della campagna bietole sostituisce a tutti gli effetti il capo fabbrica, passera' alla 2ª categoria dopo e non oltre un periodo di 8 anni di espletamento di tali mansioni.
Nelle fabbriche in cui si svolgono simultaneamente due o piu' lavorazioni, all'assistente o sorvegliante che viene alternato ad altri assistenti o sorveglianti nelle varie lavorazioni, dovra' essere corrisposto, per il periodo della campagna bietole, la differenza tra il suo stipendio di fatto, esclusi gli eventuali aumenti periodici di anzianita', ed il minimo contrattuale della 2ª categoria.
SEDI
1° Categoria:
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto d'ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive.
Appartengono altresi' alla 1ª categoria gli impiegati di concetto che svolgono mansioni di particolari importanza per natura, autonomia del lavoro e con facolta' di iniziativa nello svolgimento di tali mansioni.
2ª Categoria:
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni di concetto e quegli impiegati che hanno promiscuita' eri mansioni di concetto e d'ordine purche' le prime siano prevalenti.
3ª Categoria:
Gruppo A): Impiegati d'ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive normali.
Gruppo B): Dattilografe - Telefoniste senza altre mansioni di categoria superiore - Commessi d'ufficio.
FABBRICHE E SEDI
Si intendono per commessi d'ufficio quei lavoratori normalmente incaricati di effettuare riscossioni e pagamenti per conto dell'Azienda ed altri lavori d'ufficio e di scarso rilievo.
L'assegnazione a categoria (o gruppi) e' fatta dal datore di lavoro in rapporto alle mansioni che l'impiegato esplica.
Nelle lettere di assunzione del personale non potranno essere indicate classifiche diverse da quelle previste dal presente articolo.
Al personale che venisse a trovarsi gia' assegnato ad una categoria (o gruppo) superiore a quella cui avrebbe diritto in base al presente contratto, questa verra' confermata con qualifica "ad personam".
Art. 37
Art. 37.
MUTAMENTO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia chiamato per almeno un mese a compiere mansioni rientranti in categoria (o gruppo) superiore alla sua, dovra' essere corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile gia' goduta, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, un assegno temporaneo non inferiore alla differenza tra il minimo stipendiale contratto della categoria (o gruppo) superiore e lo stipendio di fatto percepito - esclusi gli aumenti periodici di anzianita' - in quanto tale differenza sussista.
Trascorso un periodo, nel volgere di un anno, di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 3ª categoria A 4), avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria o nel gruppo superiore.
Quando si tratti di sostituzione di un altro impiegato per sua assenza temporanea dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e maternita', od aspettativa non motivata da ragioni sindacali, politiche o pubbliche, il passaggio alla categoria o gruppo superiore dovra' avvenire qualora l'assenza del sostituito divenga definitiva.
Art. 38
Art. 38.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
Nel caso di passaggio a categoria superiore sara' assegnato all'impiegato il corrispondente minimo stipendiale contrattuale salvo il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici di anzianita' maturati nella categoria di provenienza.
Tale importo, nel caso di variazione dei minimi di stipendio, sara' ricalcolato come previsto dall'art. 44 conteggiandolo sui minimi delle categorie di provenienza.
La Direzione provvedera' a comunicare all'impiegato la sua promozione a mezzo di lettera nella quale saranno indicate:
a) la categoria (o gruppo) a cui l'impiegato viene assegnato;
b) la nuova retribuzione mensile spettantegli suddivisa nei suoi elementi costitutivi.
Art. 39
Art. 39.
LAUREATI
I laureati il cui titolo sia specificatamente richiesto dal datore di lavoro all'atto della assunzione, non potranno essere assegnati alla 3ª categoria.
Nel caso in cui non abbiano alcuna preparazione pratica si potra' far luogo ad un periodo di tirocinio, che comunque non potra' essere superiore ad un anno.
Durante tale periodo, il loro stipendio base mensile non potra' essere inferiore all'80% del minimo contrattuale degli impiegati della 2ª categoria.
Qualora un laureato sia stato assunto senza specifica richiesta del titolo ed eventualmente sia stato assegnato alla 3ª categoria, la sua posizione dovra' essere esaminata al termine di un anno di servizio per determinare il suo passaggio alla categoria superiore o la risoluzione del suo rapporto di lavoro.
Art. 40
Art. 40.
STIPENDIO - RETRIBUZIONI VARIE E MODALITA DI CORRESPONSIONE
A tutti gli effetti del presente contratto si conviene che:
1) Lo stipendio mensile di fatto dell'impiegato e' costituito:
a) dal minimo di stipendio contrattuale di categoria o gruppo di appartenenza;
b) dagli aumenti di merito;
c) dagli aumenti periodici di anzianita' di cui all'art. 44.
2) La retribuzione normale e' costituita:
a) dallo stipendio di fatto come sopra definito al punto 1);
b) dalle quote di variazione della nuova indennita' di contingenza, secondo la scala mobile.
3) La retribuzione globale e' costituita:
a) dalla retribuzione normale come sopra definita, al punto 2);
b) da tutte le indennita' continuative e di ammontare
determinato, dalle concessioni in natura che abbiano carattere di retribuzione, nonche' dalle eventuali retribuzioni a percentuale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita'.
Per la determinazione dello stipendio giornaliero si divide lo stipendio mensile di fatto per 26.
La liquidazione delle competenze mensile deve avvenire ad ogni fine mese.
Nel foglio di liquidazione mensile dovranno essere tenuti distinti i vari elementi costitutivi della retribuzione.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli elementi costitutivi della retribuzione mensile, all'impiegato dovra' intanto essere corrisposta la parte non contestata.
Art. 41
Art. 41.
STIPENDI MINIMI BASE DI CATEGORIA E DI GRUPPO
Ferme restando le condizioni di miglior favore che saranno pattuite fra le parti, i minimi di stipendio sono quelli risultanti dalla tabella in appendice sotto la lettera D).
I minimi di cui a detta tabella sono riferiti ad un massimo di 48 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, i minimi di cui alla citata tabella si riferiscono ad un massimo di 52 ore settimanali: le eventuali ulteriori ore di prestazione fino alle 60 settimanali saranno compensate in base a quote orarie della retribuzione normale.
Art. 42
Art. 42.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO
All'incaricato di normale maneggio di denaro, con oneri per errori, verra' corrisposta una particolare indennita' commisurata al 5% sulla retribuzione normale mensile.
Art. 43
Art. 43.
TREDICESIMA MENSILITA
L'Azienda corrispondera' una 13, ma mensilita' pari alla retribuzione normale mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13, ma mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato; a tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sara' considerato mese intero.
Art. 44
Art. 44.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o Gruppo Aziendale (intendosi per tali il complesso di stabili maggiorazioni percentuali del minimo stipendiale contrattuale relativo alla categoria di appartenenza dell'interessato, nelle misure sotto indicate:
per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° biennio: 5% biennale;
per il 6° 7° e 8° biennio: 7% biennale;
per il 9°, 10° 11° e 12° biennio: 5% biennale;
per il 13° e 14° biennio: 4% biennale.
Nel computo dell'anzianita' ai fini di cui sopra dovranno essere detratti gli aumenti periodici gia' concessi alla data(di sottoscrizione del presente contratto.
Il caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato o l'importo in cifra degli aumenti periodici acquisiti nella categoria di provenienza.
In caso di nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda o Gruppo aziendale non sara' considerata l'anzianita' acquisita, presso il precedente datore di lavoro, salvo patto espresso in contrario convenuto tra le parti.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorreranno dal mese in cui si compie il biennio di anzianita' e verranno calcolati sul minimo di categoria vigente nel mese in cui il biennio di anzianita' stessa e' stato maturato.
Ad ogni variazione dei minimi stipendiali contrattuali di cui alla tabella allegato B) gli scatti percentuali gia' riconosciuti saranno ricalcolati sui nuovi minimi ed aggiunti ad essi insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione del nuovo stipendio di fatto;
analogamente l'importo in cifra degli aumenti periodici acquisiti nelle categorie precedenti verra' ricalcolato in proporzione alle variazioni che avranno subito minimi tabellari delle categorie stesse.
Al termine di ogni anno solare si effettuera' il ricalcolo delle maggiorazioni di cui sopra in relazione alle quote di variazione della nuova indennita' di contingenza, secondo la scala mobile, al 31, dicembre con applicazione della risultante nuova misura con il 1 gennaio successivo.
Per gli aumenti periodici di anzianita' maturati prima del 14 giugno 1952, le maggiorazioni percentuali sopra citate dovranno essere calcolate sul minimo stipendiale contrattuale esclusa l'indennita' di contingenza in vigore al 1 aprile 1954.
Le quote forfettizzate relative agli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente ai 14 giugno 1952, sono quelle previste dall'art. 44 del C.C.N.L. 10 agosto 1954.
Per le successive variazioni dei minimi stipendiali contrattuali previste dal 7° comma del presente articolo gli scatti percentuali maturati in data anteriore al 14 giugno 1952, saranno ricalcolati sui nuovi minimi stipendiali contrattuali, escluse le quote di contingenza di cui alla tabella C); analogamente l'importo in cifra degli scatti percentuali acquisiti nelle categorie precedenti verra' ricalcolato in proporzione alle variazioni che avranno subito i minimi tabellari delle categorie stesse, escluse le quote di contingenza anzidette.
Art. 45
Art. 45.
RIPOSO ANNUALE
L'impiegato, compiuto un anno di servizio presso la Azienda, ha diritto ad un riposo annuale, maturantesi durante l'anno, con la corresponsione della retribuzione normale nella seguente misura:
- giorni 15 esclusi i festivi se con anzianita' fino a 5 anni compiuti;
- giorni 20 esclusi i festivi se con anzianita' da oltre 5 e fino a 10 anni;
- giorni 25 esclusi i festivi se con anzianita' da oltre 10 e fino a 18 anni;
- giorni 30 esclusi i festivi se con anzianita' oltre i 18 anni.
Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo e nella fissazione dell'epoca l'Azienda terra' conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri dell'impiegato.
Non saranno computate come riposo annuale le assenze giustificate ed i permessi concessi dall'Azienda.
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non e' consentita la rinuncia al riposo annuale.
L'impiegato che ha maturato il diritto alle ferie, se licenziato o dimissionario prima del godimento delle ferie stesse, ha diritto al pagamento dell'importo corrispondente; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dello scadere del primo anno di servizio, l'aliquota di ferie maturata verra' liquidata insieme all'indennita' di licenziamento.
L'Azienda puo' richiamare in via del tutto eccezionale l'assente prima del termine del periodo di riposo, quando necessita' di servizio lo richiedono, fermo restando il diritto del dipendente di completare il periodo stesso in epoca successiva, con diritto altresi' al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata a di eventuale ritorno.
Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l'impiegato avra' diritto al relativo pagamento.
L'assegnazione delle ferie non puo' aver luogo durante il periodo di preavviso.
In caso di sopravvenuta malattia durante il periodo delle ferie e' sospeso il periodo feriale con decorrenza dalla data del certificato medico.
Qualora, per esigenze di servizio, le ferie siano concesse frazionatamente, il giorno finale di ogni periodo non deve essere computato come ferie.
Nota. - Le ferie sono godute in via posticipata ma si maturano via via dal primo mese di servizio senza alcuna carenza.
Da cio' discende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l'aliquota relativa allo scaglione superiore ed in caso di necessita' di valutare la frazione di ferie sara' a tale nuovo scaglione che ci si dovra' riferire.
Es.: fino al compimento di 5 anni: 15 giorni: dal primo giorno del 6° anno comincia a decorrere l'aliquota dei 20 giorni.
Art. 46
Art. 46.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati sara' concesso un permesso di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della retribuzione normale, per contrarre matrimonio.
Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 47
Art. 47.
SERVIZIO MILITARE
Il trattamento dell'impiegato in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o di richiamo, sara' quello stabilito dalla legge e dagli accordi interconfederali in vigore.
Qualora per i richiamati detto trattamento fosse inferiore alla corresponsione della retribuzione normale" per i primi 6 mesi e della meta' per i mesi successivi essi avranno diritto a percepire la differenza tra il trattamento previsto dalla legge e quello di cui sopra.
Art. 48
Art. 48.
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL LAVORO
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'Azienda dovra' provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell'Azienda, vale sino ai limiti di eta' che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potra' essere inferiore:
a) a 5 annualita' di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualita' di retribuzione normale per il caso di invalidita' permanente.
Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'Azienda sara' manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita' sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovra' corrispondere, a cura dell'Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l'Azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in oroario della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).
Art. 49
Art. 49.
MALATTIE ED INFORTUNI
La malattia dovra' essere notificata all'Azienda nelle 24 ore successive, salvo i casi di giustificato impedimento; essa dovra' essere comprovata mediante presentazione del certificato medico non oltre il terzo giorno di assenza.
L'Azienda avra' diritto di far constatare la malattia e la guarigione clinica dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
In caso di disaccordo tra il medico fiduciario e quello curante verra' nominato dalle parti un terzo medico che giudichera' inappellabilmente.
In caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza dell'impiegato non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per infortunio o malattia, regolarmente accertati, l'Azienda conservera' il posto e corrispondera' la retribuzione normale all'impiegato per:
a) 4 mesi per una anzianita' non superiore a 2 anni;
b) 6 mesi per una anzianita' da oltre 2 anni a 6 anni;
c) 8 mesi per una anzianita' da oltre 6 anni a 10 anni;
d) 12 mesi per una anzianita' oltre i 10 anni.
Qualora l'assenza per malattia si protragga oltre i limiti sopra, indicati, l'Azienda potra' concedere all'impiegato che lo richieda e che ne comprovale necessita', un periodo di aspettativa fino ad un anno, senza corresponsione della retribuzione.
Se invece l'Azienda licenzia l'impiegato, sara' a lui dovuto il trattamento di licenziamento di cui all'art. 532 inclusa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogo trattamento sara' dovuto se successivamente al periodo di aspettativa l'Azienda intendera' licenziare l'impiegato.
La malattia contratta in servizio per causa di servizio o l'infortunio sul lavoro non risolvono il rapporto di lavoro e pertanto l'impiegato ha diritto, trascorsi i termini di cui sopra, alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica, senza alcuna corresponsione contrattuale.
Nella determinazione dell'anzianita' agli effetti della liquidazione dell'indennita' di licenziamento sara' compreso il periodo di malattia o di infortunio.
La invalidita' permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il contratto di lavoro il quale potra' essere modificato nelle sue condizioni in relazione alla minorata capacita' lavorativa dell'impiegato.
Art. 50
Art. 50.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari che la Direzione della Azienda puo' applicare a carico dei propri impiegati sono:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio fino ad un massimo di 15 giorni;
e) licenziamento senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) saranno comminati nel caso in cui l'impiegato commetta una mancanza cosi' grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno regolati secondo il combinato disposto dell'art.
87 e, dell'Accordo Interconfederale sui compiti delle Commissioni Interne.
Nel caso di licenziamento senza preavviso ne' indennita', questa ultima, quando non costituisca risarcimento di danni deve essere devoluta alla Cassa di Previdenza Aziendale.
Comunque, anche nel caso di cui al punto f) del primo comma del presente articolo, restera' sempre salvaguardato il diritto del dipendente per quanto riguarda il suo conto Particolare della Casa di Previdenza.
I provvedimenti disciplinari di cui ai comma c), d), c) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell'impiegato.
Art. 51
Art. 51.
PREAVVISO
Salvo il caso di licenziamento per motivi di cui all'art. 50, lettera e) ed f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, puo' essere risolto dall'Azienda con i seguenti termini di preavviso:
a) per l'impiegato di la categoria:
- 4 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore ad anni 2:
- 2 mesi, se ha prestato servizio per meno di due anni;
b) per l'impiegato di categoria 2ª e 3ª:
- 3 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore ad anni due;
- 1 mese, se ha prestato servizio per meno di due anni.
Se la disdetta del rapporto di lavoro e' data dall'impiegato, i termini di cui sopra sono ridotti alla meta'.
L'Azienda puo' rinunciare alla prestazione d'opera durante il preavviso, purche' corrisponda al dipendente una indennita' pari alle competente afferenti al periodo di mancato preavviso.
In mancanza del preavviso, da parte del dipendente, l'Azienda potra' trattenere sulla indennita' di licenziamento spettante all'impiegato, e fino alla concorrenza dell'indennita' medesima, l'ammontare delle competenze afferenti al periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla, corrispondente indennita', sara' computato come servizio agli effetti della indennita' di licenziamento, eccenzion fatta per il caso di morte.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
I termini per la disdetta del contratto e per la determinazione dell'indennita' dovuta a fronte del licenziamento cominceranno a decorrere dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta e' data nella prima quindicina del mese, dal primo giorno del mese successivo, se la disdetta e' data nella seconda quindicina.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'Azienda concedera' all'impiegato dei permessi, per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi, stessi saranno stabiliti dall'Azienda.
Art. 52
Art. 52.
INDENNITA' Di LICENZIAMENTO
Oltre al preavviso e in difetto, oltre alla indennita' sostitutiva corrispondente a norma dell'art. 51, spettera' all'impiegato - per l'anzianita' di servizio maturata all'atto del licenziamento avvenuto non ai sensi dell'art. 50 lettera f) - una indennita' nella seguente misura-:
- mezza mensilita' della retribuzione globale di cui - all'art. 40 per ogni anno di servizio dal primo all'ottavo anno;
- una mensilita' della retribuzione globale e. s. per ogni anno di servizio oltre l'ottavo anno.
Per gli impiegati di cui sopra l'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.
Per quanto riguarda la Cassa di Previdenza si fa riferimento all'art. 67.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o di partecipazione, questi saranno commisurati alla media, dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio.
In caso di contestazione sull'ammontare della liquidazione o su taluno dei suoi elementi, all'impiegato dovra' essere comunque corrisposta la parte non contestata.
L'indennita' di licenziamento deve essere calcolata in base alla retribuzione globale percepita dall'impiegato all'atto del licenziamento o delle dimissioni.
Ove l'impiegato divenga comunque invalido di compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° per le donne costituisce presunzione d'invalidita) avra' diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Norme transitorie - Per quelle anzianita' nelle quali incidesse il periodo 1 luglio 1937-30 giugno 1946, ove il trattamento previsto dal presente articolo risultasse inferiore a quello stabilito dagli artt.
24 e 25 del Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati dell'industria stipulato il 5 agosto 1937, l'Azienda corrispondera' limitatamente al periodo stesso, la differenza in modo da raggiungere detto trattamento.
Note
1) Massimale saccariferi di contribuzione alla Cassa di Previdenza:
- per il periodo fino al 31-12-44......... L. 2.500 mensili
- per il periodo dal 1-1-45 al 30-9-45.. L. 6.500 mensili
- per il periodo dal 1-10-45 al 30-6-46.. L. 8.000 mensili
2) Trattamento di licenziamento previsto dal C. C. N. L. 5-8-1937 per gli impiegati dell'industria:
Articoli 24 e 25. - In caso di licenziamento non dovuto a risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, spetta:
a) per anzianita' di servizio successiva al 1 luglio 1937,i' una in indennita' di licenziamento commisurata a 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta, da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli;
b) per il periodo successivo al 1 luglio 1937, la liquidazione del Conto Generale della Cassa di Previdenza alimentato con contributi del datore di lavoro del 4%O/ se l'impiegato non e' soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'1% se soggetto a detto obbligo.
Art. 53
Art. 53.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le seguenti aliquote della indennita' di licenziamento stabilita dall'art. 52 del presente contratto, fermo restando la liquidazione integrale del Conto Individuale della Cassa di Previdenza:
- meta' quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
- l'intero trattamento quando l'impiegato abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio.
All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento di
licenziamento
Art. 54
Art. 54.
DEL CONTRATTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro instaurato secondo le presenti norme da' origine ad un contratto per il quale il prestatore d'opera vincola, durante l'orario di lavoro, la sua attivita' e capacita' professionale a, disposizione del datore di lavoro il quale, come corrispettivo delle prestazioni ricevute, si impegna a corrispondere al lavoratore il prestabilito trattamento contrattuale.
Il presente contratto riguarda, gli impiegati ed operai in forza alle Aziende saccarifere alla data della sua sottoscrizione, rimanendo pertanto esclusi tutti il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorche' alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze.
Dichiarazioni a verbale.
- L'Assozucchero dichiara che comunichera' alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti l'elenco delle Societa' saccarifere - sedi e stabilimenti - che essa rappresenta ai fini sindacali e del presente contratto di lavoro.
- Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro deve valere per i lavoratori di tutte le Aziende del settore anche se non associate all'Assozucchero.
Art. 55
Art. 55.
PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Fatte salve le norme previste dal presente contratto, i diritti, ed i doveri reciproci dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera sono quelli stabiliti dalla, legge e dagli accordi collettivi di carattere generale comunque applicabili alla categoria,.
In particolare i prestatori d'opera, nello svolgimento delle mansioni loro affidate quale contropartita della retribuzione stabilita dovranno usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta dall'interesse dell'Azienda e da quello superiore della produzione.
Il prestatore d'opera deve inoltre osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro cui egli e' addetto.
I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi superiori.
Essi devono conservare rapporti di referenza e di subordinazione verso i superiori di urbanita' e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
Art. 56
Art. 56.
DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione dei lavoratori e' subordinata alla presentazione da parte dell'interessato dei seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro ed eventuali certificati di servizio;
3) tessera e libretto delle assicurazioni sociali ove ne sia gia' provvisto;
4) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge;
5) titolo di studio (se richiesto specificatamente dalla Azienda).
E' in facolta', dell'Azienda subordinare alla presentazione del certificato penale ad uso di lavoro di data non anteriore a tre mesi.
Per i documenti che restano in deposito presso la Azienda, questa ne rilascera' ricevuta.
Il lavoratore e' tenuto a dichiarare il suo domicilio e residenza ed a notificare per iscritto ogni eventuale successivo cambiamento.
Art. 57
Art. 57.
VISITA MEDICA
Al momento dell'assunzione i lavoratori potranno essere sottoposti a visita da parte del medico fiduciario dell'Azienda allo scopo di accertarne l'identita' fisica al servizio al quale dovrebbero essere addetti.
In seguito, pendente rapporto di lavoro, l'Azienda avra' facolta' di accertare a mezzo del proprio medico fiduciario tale idoneita'; in caso di contestazione, lo accertamento anzidetto sara' devoluto ad un
sanitario designato di comune accordo tra i medici
Art. 58
Art. 58.
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
L'assunzione dei lavoratore potra' anche essere fatta con prefissione di termine.
La specificazione del termine o la sua causale dovranno risultare dal documento di assunzione (elenchi di cui all'art. 1 per gli operai, lettere individuali per gli impiegati).
Qualora la causale indicata a giustificazione del termine fosse il contratto con le disposizioni di legge che regolano il rapporto di lavoro questo sara' senz'altro considerato, ad ogni effetto, a tempo indeterminato.
La scadenza del rapporto di lavoro potra' o essere indicata specificatamente o coincidere con il termine del lavoro al quale il lavoratore e' stato assegnato.
Ove il datori di lavoro non traduca in atto la rescissione del rapporto alla scadenza del suo termine o non provveda ad alcuna nuova precisazione nei Confronti dell'interessato (in quest'ultimo caso quando si tratta di due lavorazioni consecutive e del periodo tra di esse intercorrente, come: lavorazione bietole, raffinazioni zucchero baritazione melasso distillazione ecc.
Il lavoratore si intendera' tacitamente nato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua anzianita' decorrera' dalla data di inizio del rapporto di lavoro a termine.
Durante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all'avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto previsto dagli articoli 25, 28, 46, 51 e 70 relativamente al congedo matrimoniale, preavviso ed indennita' istruzione figli.
Resta salvo quanto previsto dal succitato art. 28 circa il trattamento da riservare agli operai assunti per le campagne di lavorazione.
Lo speciale trattamento di malattia e di infortunio di cui agli articoli 19 e 49 sara' limitato alla scadenza del termine prefisso eccezion fatta per la integrazione prevista per gli operai all'art 19.
Le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di licenziamento saranno corrisposte frazionate in dodicesimi in rapporto alla anzianita' di servizio ed a tali fini il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sara' considerato mese intero.
Non saranno altresi' applicate all'avventizio le norme relative alla Previdenza il cui Conto andra' ad accendersi qualora il rapporto di lavoro, per atto tacito ed espresso, si trasformasse a tempo indeterminato.
La data di accensione di detto Conto potra' coincidere con quella dell'assunzione a termine qualora l'interessato ne faccia richiesta e provveda a versare la propria quota di contributi arretrati da accreditarsi sul suo Conto Particolare.
L'avventizio che passi a tempo indeterminato non dovra' sottostare a periodi di prova qualora il periodo di avventiziato abbia superato la durata del periodo di prova stesso.
Gli avventizi impiegati saranno retribuiti a mese salvo, la liquidazione parziale della retribuzione normale allorche' il rapporto di lavoro inizi o si interrompa nel corso del mese.
Art. 59
Art. 59.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Lavoro straordinario (di cui alla voce A) della seguente tabella).
Sono considerate ore di lavoro straordinario, in relazione agli articoli 8 e 35 del presente contratto, quelle che eccedono le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, e, per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le 10 giornaliere o le 60 settimanali, nonche' quelle eccedenti il maggior orario consentiti dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto.
Lavoro festivo (di cui alla voce B) della seguente tabella.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi previsti dall'art. 72, eccezion fatta per il S. Patrono durante il periodo di lavorazione, ovvero quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale compensativo.
La maggiorazione per lavoro festivo non viene corrisposta al lavoratore che presta attivita' nella domenica, ma gode di riposo compensativo in, altra giornata della settimana.
Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto ogni 6 giorni di lavoro continuativo, anche in periodo di campagna, peraltro previo benestare dell'Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, detto riposo a norma dell' art. 6 della, legge 22 febbraio 1934, n. 370 , potra' essere ridotto, fori a 12 ore.
In tal caso il lavoratore avra' diritto, per il periodo di mancato riposo al compenso previsto per il lavoro festivo;
Lavoro notturno (di cui alla voce C) della, seguente tabella).
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
Lavoro straordinario notturno (di cui alla voce D) della seguente tabella).
E' quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne dopo aver gia' prestato lavoro oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo.
Lavoro straordinario festivo (di cui alla voce E) della seguente tabella).
E' quel lavoro straordinario che compie il lavoratore in giornata festiva oltre i limiti indicati al primo comma del presente articolo.
Lavoro straordinario festivo notturno (di cui alla voce F) della seguente tabella).
E' quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne oltre i limiti di cui al primo comma del presente articolo in giornata festiva.
Lavoro festivo notturno (di cui alla voce G) della seguente tabella).
E' quello compiuto dal lavoratore nelle ore notturne in giornate festive.
Lavoro notturno a turni (di cui alla voce H della seguente tabella).
Lavoro notturno in turni avvicendati e' quello che normalmente si svolge in periodi alternati in modo che ad un periodo di lavoro notturno corrispondono due o piu' periodi, ecceziomalmente uno, di lavoro diurno, a seconda che il lavoro sia organizzato su due o piu' turni.
Nel caso di particolari situazioni di lavoro su due turni, per il lavoro notturno compiuto in eccedenza alle 8 ore notturne, ed al maggior orario consentito dalla legge, verra' corrisposto il cumulo delle maggiorazioni previste ai punti D ed H.
Nell'eventualita' che un lavoratore venga eccezionalmente assegnato di notte ad un turno diverso dal proprio, gli verra' corrisposta la maggiorazione di cui al punto C).
Esempio di un turno di 12 ore riferito ad un orario normale di 8 ore:
1° turno (12 ore)
dalle ore 6 alle ore 14 8 ore normali diurne
dalle ore 14 alle ore 18 - 4 ore straordinarie diurne con maggiorazione prevista al punto A).
2° turno (12 ore)
dalle ore 18 alle ore 22 - 4 ore normali diurne;
dalle ore 22 alle ore 2 - 4 ore notturne con maggiorazione prevista al punto H).
dalle ore 2 alle ore 6 - 4 ore straordinarie notturne con maggiorazione prevista ai punti H) + D).
Percentuali di maggiorazione.
Le ore di lavoro di cui sopra saranno compensate con le sotto indicate percentuali di maggiorazione conteggiate per:
Impiegati - Sul valente orario che si determina dividendo la retribuzione normale mensile per 175.
Operai - Sulla retribuzione oraria normale.
Impiegati Operai
A) Lavoro straordinario 32% 28%
B) Lavoro festivo 52% 43%
C) Lavoro notturno 52% 43%
D" Lavoro straordinario notturno 65% 50%
E) Lavoro straordinario festivo 65% 50%
F) Lavoro straord. festivo notturno 67% 55%
G) Lavoro festivo notturno 65% 50%
H) Lavoro notturno a turni 12% 10%
Lavoro notturno per i guardiani 10%
Le sopra indicate percentuali di maggiorazione non sono comulabili nel senso che la maggiore assorbe in minore, salvo il caso previsto dal 2° capoverso del lavoro notturno a turni.
I lavoratori che, dopo compiuto il loro orario di lavoro, fossero chiamati dal loro domicilio fuori lavorazione in ore notturne, ed in lavorazione, fuori il loro turno, saranno compensati:
per gli impiegati: colla maggiorazione dell'80% sul valente orario della retribuzione normale mensile, determinato come sopra;
per gli operai: colla maggiorazione dell'80% sulla retribuzione oraria normale comprendendo nelle ore da compensarsi anche quelle del percorso da casa al luogo di lavoro e viceversa.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei casi, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge dal presente contratto il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi di impedimento.
La liquidazione del lavoro straordinario, festivo e notturno sara' fatta ad ogni periodo di paga oppure a fine di ogni ciclo lavorativo.
Art. 60
Art. 60.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Nessun lavoratore puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita di controllo all'uscita dello stabilimento.
In caso di visita totale questa dovra' avvenire in locale apposito.
Alle lavoratrici, la visita di controllo non potra' essere compiuta
che in locale appartato e con l'intervento di personale esclusivamente femminile all'uopo incaricato.
Art. 61
Art. 61.
DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
I danni che importino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'Azienda e le relative trattenute saranno fissate in rapporto all'entita' del danno arrecato ed alle circostanze in cui esso si e' verificato.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione normale, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 62
Art. 62.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto di lavoro in materia di igiene del lavoro ed eventuali accordi interconfederali.
Le particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce.
Art. 11. Trasporto e sollevamento di pesi.
I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne in qualunque ett adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia ed a spalle:
- maschi sotto al 15 anni, Kg. 15;
- maschi dal 15 al 17 anni, Kg. 25;
- femmine sotto i 15 anni, Kg. 5;
- femmine dai 15 ai 17 anni, Kg. 15;
- femmine sopra i 17 anni, Kg. 20;
b) trasporto con carretti a 3 ed a 4 ruote su strada piana: 8 volte I pesi Indicati alla lettera a) compreso il peso dei veicolo;
c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.
Art. 63
Art. 63.
TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
Per quanto si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza, e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
Comunque il trattamento economico non potra' essere inferiore alla corresponsione dell'intera retribuzione normale per i tre mesi precedenti il parto e del 50% della stessa per i tre mesi successivi.
Tale trattamento assorbira', fino a concorrenza, quello eventualmente praticato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I.N.A.M.).
Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dagli articoli 19 e 49 del presente contratto a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
Art. 64
Art. 64.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante l'orario di lavoro il prestatore d'opera non puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non puo' altresi' lasciare il luogo di lavoro se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto.
I lavoratori sospesi non possono entrare nei locali dell'Azienda e sue pertinenze senza l'autorizzazione della Direzione.
Salvo speciale permesso, non e' consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nei locali di pertinenza dell'Azienda nelle ore fuori del proprio servizio.
Per quanto riguarda l'accesso nei locali di pertinenza dell'Azienda dei membri in carica delle Commissioni Interne fuori delle ore del proprio lavoro, si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dal lavoro se richiesti per motivi giustificati.
Art. 65
Art. 65.
ASSENZE
Le assenze devono essere giustificate non oltre il giorno successivo a quello del loro inizio, salvo in caso di legittimo impedimento.
L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa fino al 30% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato servizio.
Potra' essere considerato dimissionario, e come tale liquidato, il lavoratore che sia rimasto assente, senza giustificati motivi, per sei giorni di seguito Sara' considerato assente qualsiasi lavoratore che non abbia fatto il regolare movimento delle schede o delle medaglie, laddove questo sia prescritto dall'Azienda, quando non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita, la sua presenza nei locali Ali lavoro; ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.
Art. 66
Art. 66.
LAVORATORI COMPENSATI A PROVVIGIONE
Al lavoratore rimunerato in tutto o in parte a provvigione o interessenza od a premio, sara' garantito, come media annuale, almeno il minimo di stipendio o di salario previsto dal presente contratto per la corrispondente categoria (o gruppo), oltre agli altri elementi della retribuzione in atto per i lavoratori a retribuzione fissa.
Art. 67
Art. 67.
PREVIDENZA
A favore del personale, operai ed impiegati non in prova, cui il presente contratto si riferisce, il cui rapporto di lavoro sia, a tempo indeterminato, verra' praticato un trattamento di previdenza, attraverso apposita Cassa Aziendale, il cui regolamento costituisce parte integrante del contratto stesso.
Salve le eccezioni previste dal presente contratto.
Detto trattamento di previdenza verra' corrisposto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta alla indennita' di licenziamento.
Art. 68
Art. 68.
MAGGIORAZIONI DI ZONA
Per i Comuni di Genova, Milano e Roma i minimi contrattuali salariali e stipendiali di cui alle tabelle A. e B) in appendice saranno maggiorati del 4,20% per gli operai e del 6% per gli impiegati.
Art. 69
Art. 69.
INDENNITA' ZONA MALARICA
Al dipendente (operaio ed impiegato) che da localita' non malarica venga inviato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spettera' una speciale: indennita' di L. 30 per giorno trascorso nella zona stessa e di L. 10 per ogni componente la famiglia.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Autorita' Sanitarie locali.
Art. 70
Art. 70.
INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI
Quando manchino nel raggio di 8 Km. dalla localita' di residenza le scuole, l'Azienda corrispondera' al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una indennita' per l'istruzione elementare e media inferiore dei figli che frequentino dette scuole per la durata dell'anno scolastico.
La indennita' verra' corrisposta nella misura di lire 1.000 mensili per un figlio e nella misura di lire 1.600 per due o piu' figli contemporaneamente, per un periodo massimo di 7 anni complessivi, sempreche' l'alunno non sia ripetente.
Art. 71
Art. 71.
INDENNITA' ACCESSORIE
Tutte le indennita' accessorie correnti ed eventualmente da istituire per legge o per contratto interconfederale seguiranno le norme generali sancite dalla legge o dai contratti interconfederali.
Pertanto ogni controversia ad esse eventualmente relativa, dovra' astrarre dalle formule del presente contratto ed essere valutata, e risolta sulla scorta delle pattuizioni interconfederali o delle leggi che riguardano la indennita' in questione.
Art. 72
Art. 72.
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e cioe':
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festivita' nazionali;
c) ai fini dello speciale trattamento economico previsto dalla legge e dai patti interconfederali sono considerate festivita' intrasettimanali le seguenti ricorrenze:
1 gennaio
- Capodanno 6 gennaio
- Epifania 19 marzo
- S. Giuseppe
- Lunedi di Pasqua
- Ascensione
- Corpus Domini 29 giugno
- SS. Pietro e Paolo 15 agosto Assunzione
- 1 novembre
- Ognissanti 8 dicembre
- Immacolata Concezione 25 dicembre
- Natale 26 dicembre
- S. Stefano - Patrono del luogo ove il dipendente lavora, salvo quanto disposto all'art. 59.
Qualora qualcuna delle festivita' infrasettimanali sopra elencate dovesse cadere in domenica, tra la Direzione e la Commissione interna, si concordera' altra giornata compensativa ad ogni effetto:
Cosi' pure qualora la festivita' del Santo Patrono coincidesse con una festivita' nazionale o infrasettimanale.
Nel caso in cui, per effetto di Una prestazione settimanale oraria inferiore alle 48 ore una festivita' infrasettimanale cadesse in giornata in cui non vi fosse prestazione di lavoro, questa sara' compensata con un importo pari a 1/6 dell'orario settimanalmente praticato.
Nel caso invece di coincidenza con giornata in cui la prestazione di lavoro fosse ridotta, si corrispondera' l'importo equivalente a tale minore prestazione.
Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica salvo eccezioni di legge.
I lavoratori cottimisti in occasione di festivita' infrasettimanali o nazionali previste dalla legge o dal presente contratto, riceveranno la stessa retribuzione percepita la vigilia della festivita' stessa o comunque il giorno lavorativo immediatamente precedente la ricorrenza festiva.
Art. 73
Art. 73.
PASSAGGIO Di SCAGLIONI DI ETA'.
In caso di passaggio da uno scaglione di eta' inferiore ad un altro superiore, l'eventuale superminimo verra' assorbito fino a concorrenza, nel minimo tabellare dello scaglione superiore.
Art. 74
Art. 74.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
Il passaggio del lavoratore da operaio ad impiegato comporta la risoluzione dell'originario rapporto di lavoro ed il lavoratore sara' assunto ex novo nella nuova qualifica.
Tale passaggio dovra' essere notificato per iscritto al lavoratore interessato ed avra' effetto dalla data della lettera di notificazione.
La liquidazione della indennita' per il risolto rapporto di lavoro dovra' essere pari al doppio della, indennita' stabilita dagli articoli 15 e 29 del presente contratto su richiesta scritta dell'interessato, anziche' liquidato sedutastante, potra' essere accreditato sul Conto Particolare della Cassa di Previdenza, a titolo di versamento volontario.
L'anzianita' del prestatore d'opera come impiegato comincera' a decorrere a tutti gli effetti dal giorno del suo passaggio ad impiegato.
Il prestatore d'opera passato impiegato manterra' ad personam:
a) le migliori condizioni complessive di carattere economico eventualmente godute al momento del suo passaggio ad impiegato;
b) il periodo di ferie e di malattia gia' goduto come operaio,- qualora tale periodo sia superiore a a quello al quale avrebbe diritto come impiegato. Tale maggior periodo di ferie e di malattia verra' pero' assorbito negli aumenti dei detti periodi che gli competeranno in seguito al successivo maturarsi della sua anzianita' L' operaio al quale vengano temporanemente ed in via dei tutto eccezionale affidate mansioni impiegatizie, dovra' avere per quel periodo almeno il medesimo trattamento economico degli impiegati avventizi, senza che il decorso a tutti gli effetti della sua anzianita' d'operaio resti interrotto.
Art. 75
Art. 75.
PREMIO DI INTERCAMPAGNA
Ai lavoratori che prestino servizio durante il periodo di intercampagna: 1 ottobre - 30 giugno (1 gennaio - 30 settembre per Avezzano), verra' riconosciuto un premio nelle seguenti misure:
Impiegati:
- Uomini sopra i 21 anni................. L. 37.000
- Uomini tra i 19 e i 21 anni............ L. 31.102
- Uomini tra i 17 e i 19 anni............ L. 25.870
- Uomini sotto i 17 anni................. L. 19.647
- Donne sopra i 21 anni.................. L. 32.045
- Donne tra i 19 e i 21 anni............. L. 26.418
- Donne tra i 17 e i 19 anni............. L. 21.470
- Donne sotto i 17 anni.................. L. 16.516
Operai:
- Maestri d'opera........................ L. 30.000
- Uomini sopra, i 18 anni................ L. 25.000
- Uomini fra i 17 e i 18 anni............ L. 21.250
- Uomini tra i 16 e i 17 anni............ L. 18.750
- Uomini tra i 14 e i 16 anni............ L. 16.250
- Donne di eta', superiore ai 18 anni).... L. 20.000
- Donne dai 16 ai 18 anni compiuti....... L. 18.750
- Donne dai 14 ai 16 anni compiuti....... L. 15.000
La corresponsione di tale premio avverra' alla data del 30 giugno (30 settembre per Avezzano) di ogni anno in unica soluzione nei confronti di tutti i lavoratori che abbiano prestato servizio alle dirette dipendenze delle Aziende sia col rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto a termine.
Ne saranno soltanto esclusi quei lavoratori che fossero stati o fossero assunti nei periodi suddetti per attivita' produttive accessorie e complementari particolarmente, disciplinate dal presente contratto (distillazione, baritazione, ecc.).
A coloro che saranno stati presenti durante tutto il periodo di intercampana (1 ottobre - 30 giugno - 1 gennaio - 30 settembre per Avezzano) il premio sara' corrisposto integralmente nella misura sopra: indicata, mentre esso sara' frazionato in non in proporzione ai mesi di affettivo servizio nei casi di inizio, interruzione, il primo di intercampagna si intendera' assorbibile di pieno diritto da quelle eventuali provvidenze di carattere generale che intervenissero per fatto interconfederale o governativo ad istituire premi gratificazioni sotto forma, di 51ª settimana e 14ª mensilita', gratifica pasquale ed altro.
Art. 76
Art. 76.
PREMIO DI BUONUSCITA PER GLI AVVENTIZI DI CAMPAGNA
A favore degli operai ed impiegati avvenuti assunti con contratto a termine per la lavorazione delle barbabietole, verra' corrisposto uno speciale premio di buonuscita da versarsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro 30 giorni dalla fine della lavorazione delle bietole nella seguente misura:
Impiegati
- Uomini sopra i 21 anni................. L. 17.000
- Uomini tra i 19 e i 21 anni............ L. 14.290
- Uomini tra i 17 e i 19 anni............ L. 11.886
- Uomini sotto i 17 anni................. L. 9.027
- Donne sopra i 21 anni.................. L. 14.723
- Donne tra i 19 e i 21 anni............. L. 12.138
- Donne tra i 17 e i 19 anni............. L. 9.865
- Donne sotto i 17 anni.................. L. 7.589
Operai:
- Uomini sopra i 18 anni................. L. 12.000
- Uomini di eta dai 17 ai 18 anni........ L. 10.200
- Uomini dai 16 ai 17 anni compiuti...... L. 9.000
- Uomini dai 14 ai 16 anni compiuti...... L. 7.800
- Donne di eta', superiore ai 18 anni..... L. 9.600
- Donne dai 16 ai 18 anni compiuti....... L. 9.000
- Donne dai 14 ai 16 anni compiuti....... L. 7.200
All'intero premio avranno diritto tutti gli operai ed impiegati avventizi di lavorazione che avranno prestato la loro opera durante l'intero periodo di campagna indipendentemente dalla durata complessiva della campagna stessa.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante la lavorazione. il premio in parola verra' corrisposto agli interessati in misura parziale e cioe' in relazione alle giornate di effettiva, presenza al lavoro.
Ai fin di tale frazionamento a giornata dell'importo del premio, si dividera' il suo ammontare complessivo (L. 12.000 per gli operai e L.
17.000 per gli impiegati) per il numero delle giornate di effettiva lavorazione bietole di ogni fabbrica.
L'importo complessivo globale dei premi a carico di ogni stabilimento dovra' essere stabilito in funzione al numero medio degli operai ed impiegati rispettivamente occupati nella campagna 1947: nel caso in cui per particolari situazioni ambientali e non per effettive necessita' funzionali dell'Azienda il numero dei dipendenti avventizi di campagna dovesse superare tale media, lo importo unitario del premio sara' proporzionalmente ridotto in base alla seguente formula:
n. operai (o impiegati) campagna 1947 x 12.000 (o 17.000)
---------------------------------------------------------
n. operai (o impiegati) effetivamente occupati
La, corresponsione del premio avra' luogo:
- al momento della liquidazione del premio zucchero di cui all'art. 78 del presente contratto per coloro il cui rapporto di lavoro sia, stato risolto prima della fine della lavorazione;
- al momento della cessazione del rapporto di lavoro ove questa avvenga dopo la fine della lavorazione o comunque entro 30 giorni da questa;
- il premio di buonuscita non spetta all'avventizio licenziato in tronco a termini degli articoli 11 e 50 del presente contratto.
Art. 77
Art. 77.
PREMIO DI OPEROSITA
Ricorrendo per qualsiasi lavoratore - operaio o impiegato - 25 anni di servizio prestato interi ottamente presso la stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di fabbriche facenti capo alla stessa Societa) questa concedera' all'interessato un premio particolare nella misura non inferiore ad una mensilita' della retribuzione normale per gli impiegati e della retribuzione normale per gli operai, equivalente a 200 ore.
L'anzianita' considerata ai fini del premio di cui al presente articolo sara' quella computabile ai fini della indennita' di licenziamento.
Ai soli fini della corresponsione del premio di operosita', saranno cumulabili i periodi di anzianita' da operaio o da impiegato, qualora non vi sia stata interruzione materiale di servizio.
Art. 78
Art. 78.
PREMIO DI PRODUZIONE
E' stabilito un premio di L. 20 per ogni quintale, peso netto, di zucchero prodotto. Detto premio sara' ripartito tra tutti gli operai ed impiegati di fabbrica nella stessa misura ed a seconda delle giornate di presenza in fabbrica per ogni operaio ed impiegato durante la campagna.
Detto premio verra' riconosciuto sul quintalato di zucchero prodotto dalla fabbrica sia esso greggio, cristallino o raffinato.
Il premio sul quintalato per le raffinerie pure sara' di L. 8-per quintale di zucchero raffinato - peso netto - e verra' ripartito tra gli operai e gli impiegati in relazione alle giornate di presenza al lavoro nel periodo a cui si riferisce il premio liquidato.
Per la baritazione il premio viene stabilito nella misura di L. 7 per ogni quintale di zucchero - peso netto - prodotto.
Per gli zuccherifici che producono zucchero raffinato il premio di raffinazione si intende assorbito dal premio di produzione zucchero; il premio speciale di raffinazione verra' solamente corrisposto per raffinato ricavato da greggio proveniente da altre fabbriche.
Con le stesse norme sara' corrisposto agli operai ed impiegati delle distillerie un premio di L. 8 per ogni ettalitro di alcool prodotto.
Agli effetti del computo delle giornate di presenza al lavoro, per la ripartizione dei premi suddetti, sono considerati "presenti" gli assenti per infortunio o malattia rispettivamente ammessi ad indennizzo o sussidio, sempre quando le assenze per tali causali abbiano avuto inizio durante il corso delle lavorazioni.
Art. 79
Art. 79.
TRASFERTE E TRASLOCHI
Al dipendente inviato in missione o trasferta per ragioni di servizio, spettera', il rimborso di tutte le spese a base di lista; oppure un forfait diaria concordato preventivamente tra le parti.
Il trasferimento ordinato dall'Azienda, in altra localita' non puo' peggiorare il trattamento complessivo goduto dal lavoratore nella localita' di provenienza.
Al dipendente che venga trasferito, salvo miglior trattamento in uso presso le singole Aziende, sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) nonche' il rimborso di quelle eventuali maggiori spese per assicurazioni, buonuscite, scissione di contratto di locazione di cui, in conseguenza del trasloco, venisse ad essere gravato nei confronti della vecchia residenza, previ opportuni accordi con l'Azienda.
E' dovuto inoltre un compenso giornaliero (comprensivo di ogni indennita) per giorni 7 al dipendente celibe senza congiunti a carico e per giorni 15, oltre 2 giorni per ogni figlio a carico al dipendente con famiglia.
Al lavoratore trasferito in altra localita' per disposizione dell'Azienda, questa fornira' ogni assistenza necessaria al fine di facilitare la sua piu' sollecita sistemazione nella nuova residenza.
In caso di situazioni eccezionali nelle quali non sia possibile un accordo diretto tra le parti, potranno intervenire, a richiesta delle parti stesse, le organizzazioni stipulati per tentare il componimento della pendenza.
Al dipendente trasferito a sua domanda senza precisazione di localita', compete il trattamento di cui sopra limitato al 50%; con precisazione di localita' non compete alcun trattamento.
Nell'eventualita' di licenziamento del dipendente gia' trasferito, spettera' allo stesso il rimborso di tutte le spese previste al 2° capoverso del presente articolo per il ritorno alla residenza di provenienza. Detto trattamento verra' limitato al 50% per il dipendente trasferito a sua domanda senza precisazione di localita', mentre non verra' corrisposto nel caso che il trasferimento sia avvenuto su richiesta dell'interessato con precisazione di localita'.
In caso di decesso del dipendente, il rimborso di tali spese spettera' ai suoi familiari.
Nel caso in cui il dipendente richiedesse ed ottenesse il trasferimento per causa di malattia, per se' e famiglia, il trattamento sara' pari a quello spettante per il trasloco ordinato dall'Azienda.
Il dipendente che non accetta il trasferimento in altra sede o localita' ordinata dall'Azienda nei termini rapporto di lavoro ed il suo trattamento di liquidazione sara' quello previsto dagli articoli 28, 29, 51 e 52.
Art. 80
Art. 80.
ALLOGGI DI SERVIZIO
Il lavoratore che fruisce di alloggio di servizio in relazione al rapporto di lavoro, dovra' rendere liberi i locali ad esso assegnati entro e non oltre il terzo mese seguente la rescissione del rapporto di lavoro stesso e la conseguente effettiva, cessazione del servizio.
Art. 81
Art. 81.
ASPETTIVA
Al lavoratore chiamato a coprire cariche sindacali sara' concessa, a sua richiesta, una aspettativa sino ad un massimo di due anni.
Oltre a quanto previsto dall'art. 49 in caso di giustificata e comprovata necessita', l'Azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino ad un anno.
Durante tale periodo di assenza per aspettativa sara' sospesa, nei confronti dell'interessato, la decorrenza e la corresponsione di ogni competenza contrattuale.
Il periodo di assenza sara' computabile nell'anzianita' ai fini dell'indennita' di licenziamento qualora l'aspettativa sia stata motivata da malattia, cariche sindacali o pubbliche.
Per coloro che fossero chiamati a coprire cariche pubbliche o politiche si seguiranno le norme di legge.
Art. 82
Art. 82.
MORTE
In caso di morte del lavoratore, comunque causata, spettera' agli aventi diritto in conformita' a quanto stabilito dall' art. 2122 Cod. civ. , il trattamento previsto per il licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Art. 83
Art. 83.
TRAPASSO E TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso di proprieta' dell'Azienda o il suo trasferimento in altra sede, non risolvono il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva verso la nuova Azienda tutti i diritti ed i doveri contemplati dal presente contatto.
Al lavoratore che non intendesse seguire l'Azienda nella nuova residenza, spettera' il trattamento di licenziamento con la corresponsione dell'indennita' di preavviso, di licenziamento e la liquidazione del suo Conto Individuale della Cassa Previdenza.
Art. 84
Art. 84.
CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE
Saranno mantenute al personale le condizioni speciali fin qui godute (alloggio, riscaldamento, luce e simili.
Ai lavoratori in servizio saranno mantenute quelle migliori condizioni individuali e collettive di fatto eventualmente godute all'entrata in vigore del presente contratto.
Durante la campagna saranno sospese la mense aziendali laddove sono tuttora, in essere e quelle altre eventuali iniziative assistenziali consuetudinariamente praticate durante il periodo di intercampagna.
Art. 85
Art. 85.
COMMISSIONI INTERNE
Per quanto riguarda i compiti, le funzioni e le prerogative delle Commissioni Interne e del Delegato d'Impresa si fa riferimento agli Accordi interconfederali regolanti la materia.
Art. 86
Art. 86.
CONTRATTI INTERCONFEDERALI
Il presente contratto regola e compiutamente stabilisce, in via particolare, i rapporti tra le Organizzazioni contraenti e Le condizioni di lavoro dei dipendenti dell'industria Saccarifera..
Per quanto in esso non previsto ed eventualmente regolamento da convenzioni di carattere generale stabilite di accordo tra le competenti Confederazioni, a tali norme si fara' esplicito riferimento.
Ugualmente dicasi per quelle eventuali pattuizioni interconfederali che venissero a modificare, dopo la sottoscrizione del presente contratto e durante l'applicazione di esso, le norme con esso stabilite; in tal caso le parti contraenti, ora per allora, si impegnano di incontrarsi allo scopo di coordinare attraverso concordati integrativi, le presenti formule con le nuove norme di carattere generale.
Art. 87
Art. 87.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Tutti i reclami di puro carattere individuale o plurimo dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle Aziende e saranno risolti con trattative dirette tra ali interessati - assistiti dalle Commissioni Interne e le Direzioni.
Della conoscenza delle controversie collettive in merito all'applicazione del presente contratto saranno competenti in via esclusiva, le Organizzazioni stipulanti.
In caso di impossibilita' della loro composizione, previa redazione di verbale di mancato accordo - dal quale dovranno risultare i termini della vertenza e le tesi contrapposte - esse saranno rimesse all'esame e giudizio insindacabile delle Confederazioni Generali dell'Industria e del Lavoro.
Art. 88
Art. 88.
DECORRENZA E DURATA
La decorrenza del presente Contratto Collettivo Nazionale e' fissata dal 1 gennaio 1958 ed esso fara' testo fra le parti fino al 31 ottobre 1961.
Dopo tale data esso si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti, nelle forme di legge, almeno tre mesi prima della scadenza.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-Appendice
APPENDICE
Parte di provvedimento in formato grafico
Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO