056U1590
056U1590
Applicazione nel territorio della provincia di Novara della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956 n. 1590)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 18 aprile 1955, n. 21 , con la quale il Consiglio provinciale di Novara ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211 , e' resa applicabile nel territorio della provincia di Novara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e' dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 87. - CARLOMAGNO