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060U1312

IT - DPR

060U1312

CCNL del 23 ottobre 1958 Operai (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1312)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, stipulato tra la Federazione italiana Indusirie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e, in pari data tra la Federazione italiana industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 145. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 23 OTTOBRE 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI DATTILO
GRAFICI INCHIOSTRI E COLLE PER CANCELLERIA
Addi' 23 ottobre 1958 in Milano,
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del sito Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, assistito da una delegazione di industriali del settore e dal sig. Luigi Zanzola in rappresentanza dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali rag. Egidio Roncaglione e sig.
Silvano Verzelli; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari Onorevole Luciano Romagnoli e On.le Vittorio Foa, assistiti dal dott. Eugenio Giambarba;
la ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali signori: Quaglia Egidio, Vera Acutis, Mario Zanetta, assistiti dal sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori:
Basso, Beretta, Caccia, Giacco, Nitti, Parozzi, Riveirso, Valle; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal dott. Ettore Azais;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai signori: Lino Ravecca, Ernesto Comelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi e con la partecipazione di una delegazione di lavoratori;
Addi' 23 ottobre 1958 in Milano
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI - C.I.S.N.A.L. - rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia;
e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di articoli dattilografici (carta carbone, nastri dattilografici, cliche' infrangibili, ecc.) inchiostri e colle per cancelleria, e per tutti i lavoratori (operai, categorie speciali, impiegati) da esse dipendenti.
OPERAI
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai verra' fatta in conformita' delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la retribuzione relativa.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.

Art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI E RESIDENZA
Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali e della assicurazione malattia, in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equivalente.
E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative.
L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.
L'operaio che non sia confermato in servizio e si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga base non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sottoelencate:
Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevoli difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenza conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore, partecipando direttamente alla lavorazione.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico di scarico e di pulizia o analoghi lavori di farica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Donne di 1ª categoria - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza, o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Donne di 2ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Donne di 3ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, e comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio.
Il passaggio dell'operaio alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria operai in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine.
In detta ipotesi, all'operaio sara' corrisposta la retribuzione relativa alla nuova mansione se questa e' afferente a categoria superiore, mentre l'operaio continuera' a percepire la propria normale retribuzione se la nuova mansione e' afferente a categoria inferiore.
Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzioni dell'operaio assente per malattia; infortunio o permesso, abbia durata fino a 2 giorni.
L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria sempre che non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio, permesso, richiamo alle armi non superiore a sei mesi e gravidanza e puerperio per il periodo di assenza obbligatoria dai lavoro - passa definitivamente nella categoria superiore.

Art. 7

Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

Art. 8

Art. 8.
ISTITUZIONE PROFESSIONALE
Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali, compatibilmente con le esigenze aziendali saranno concessi i necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavorio, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.

Art. 9

Art. 9.
ABITI DA LAVORO
Ogni anno le aziende forniranno agli operai un indumento di lavoro, sostenendo la relativa spesa nella misura dell'80%, a meno che l'operaio non vi rinunci.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le derogbe previste dalle relative disposizioni.
Per le eventuali ore non lavorate nella giornata del sabato la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire, a regime normale, negli altri giorni della settimana con il prolungamento delle otto ore lavorative giornaliere nella misura massima di un'ora al giorno, salvo diretti accordi fra le parti per il superamento di detto limite.
L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistono orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 16 per il lavoro straordinario.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non puo' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell' art. 18 comma 2ª della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il, riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere ad esclusione del personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720 .

Art. 11

Art. 11.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In Caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato all'operaio cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra, le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.

Art. 12

Art. 12.
RECUPERO DELLE ORE Dl LAVORO PERDUTE
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.

Art. 13

Art. 13.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovra' usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 14

Art. 14.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge (n. 653, del 26 aprile 1934 )

Art. 15

Art. 15.
FESTIVITA'
Sono considerate festivita':
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione 25 aprile;
la festa del lavoro: 1 maggio;
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre;
c) Capo d'anno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 10 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).

Art. 16

Art. 16.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 10 ossia le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nelle domeniche o, nei giorni di riposo compensativo, o nelle festivita' di cui all'art.
15.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana ai norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo e per il lavoro effettuato in turni avvicendati sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base piu' contingenza).
Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 19 e sulla contingenza.
1) Lavoro straordinario diurno:
per le prime due ore .......... 20 %
per le ore successive ..................................... 25 %
2) Lavoro festivo ............................................. 35 %
3) Lavoro notturno (dalle 12 alle 6) .......................... 30 %
4) Lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni .............................................. 4 %
turni notturni ............................................ 15 %
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 17

Art. 17.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga base oraria minima afferente a ciascuna categoria di operai e' riportata in allegato alla presente regolamentazione.

Art. 18

Art. 18.
DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE
DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili, compete a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 19

Art. 19.
LAVORO A COTTIMO
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire fra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' e operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8% superiore al minimo di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione interna aziendale.
Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri operai retribuiti a cottimo sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga, durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Art. 20

Art. 20.
GRATIFICA NATALIZIA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1916, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Art. 21

Art. 21.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione verra' effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina, o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: il nome dell'operaio, il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte dell'operaio stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Art. 22

Art. 22.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata, sulla unista paga o documento equivalente, nonche' silla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita', dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

Art. 23

Art. 23.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita, in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti:
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino a 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 e fino a 20 anni compiuti;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 anni compiuti.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Le festivita' previste dal precedente art. 15 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma 5°. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
L'operaio puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'operaio ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede, che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26.
A norma del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispettivo indennizzo fino ad un massimo di 6 giorni.

Art. 24

Art. 24.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale del 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo l'operaio usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 10.
Il trattamento economico di cui il contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di 10 giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.

Art. 25

Art. 25.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio la diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 41 sulla indennita' di licenziamento e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei 6 mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere considerato dimissionario.

Art. 26

Art. 26.
TRASFERTA
All'operaio in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Art. 27

Art. 27.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Le prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.

Art. 28

Art. 28.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 29

Art. 29.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
Inoltre l'operaio deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i segnenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 8 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre gli 8 anni.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere all'operaio le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri dell'operaio durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 31

Art. 31.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanita'.

Art. 32

Art. 32.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L'operaio licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediatamente nella prima mezz'ora di lavoro.
Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro; in tal caso all'operaio compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.

Art. 33

Art. 33.
ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata e ripetendosi, l'operaio puo' essere punito a termine degli articoli 37 e 38.
L'assenza ancorche' giustificata e autorizzata, non da' diritto alla retribuzione.
L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro o prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tal caso pero', sara' considerato ritardatario.

Art. 34

Art. 34.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l'operaio deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione dell'azienda.
L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza.
L'operaio, non puo' apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
L'operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta', onde poterli asportare.

Art. 35

Art. 35.
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

Art. 36

Art. 36.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 37

Art. 37.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dal regolamento interno aziendale o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di, materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mi tua.

Art. 38

Art. 38.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di anzianita', come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 37 (multe e sospensioni) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti i lavorazione:
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 37 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 37.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto nello stabilimento;
c) trafugamento di schizzi o di dispegni di macchine e di utensili e di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove e' espressamente proibito:
g) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 39

Art. 39.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 38, o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' interrotta fino a 3 anni e 12 giorni (96 ore) per anzianita' superiore.
L'azienda puo' esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' l'intera retribuzione per le ore manicanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 38 sara' corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio presso l'azienda, una indennita' di licenziamento pari a:
4 giorni (32 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' dal 1° al 3° anno compiuto;
6 giorni (48 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 3° e fino al 7° anno compiuto;
7 giorni (56 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 7° e fino al 12° anno compiuto;
9 giorni (72 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto;
12 giorni (93 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 20° anno compiuto.
Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esecuzione delle frazioni di mese.
Per l'anzianita' di servizio anteriore a tutto il 1 luglio 1919, sara' dovuta all'operaio, all'atto del licenziamento, una indennita' inragione di 3 giorni (24 ore) per ogni anno di servizio prestato.
Per l'anzianita' maturata successivamente alla data predetta sara' dovuta l'indennita' nella misura piu' sopra riportata, tenendo conto pero' dell'anzianita' maturata antecedentemente al 1 luglio 1949.
Ai fini del calcolo della indennita' di anzianita' si terra' conto della gratifica natalizia maggiorando le indennita' di cui sopra della percentuale dell'8%.

Art. 41

Art. 41.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1° il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma:
2° il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3° il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Per poter aver diritto alla competenza, di cui al punto 1° l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 30 e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

Art. 42

Art. 42.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione dei rapporti di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 43

Art. 43.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive piu' favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 44

Art. 44.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 con validita' sino al 30 settembre 1961 e s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

CCNL del 23 ottobre 1958 Operai- Tabella

TABELLA OPERAI
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CATEGORIE SPECIALI
Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella, categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreche' non partecipino con ininterrotta continuita' al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria; vigilanza, assistenza, custodia, e simili, gia'. regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 2

Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

Art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte (distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli art. 7, 19.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce di per se' motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianita' di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza. di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla, sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria, normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge ( L. 20 aprile 1934, n. 653 ) mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 8

Art. 8.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge ( L. 26 aprile 1934, n. 370 ) il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 9

Art. 9.
GIORNI FESTIVI
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 8 (riposo settimanale)
b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre;
c) le festivita' infrasettimanali di cui appresso:
1) 1 gennaio (Capodanno)
2) 6 gennaio (Epifania)
3) 19 marzo (S. Giuseppe)
4) ...... (Ascensione)
5) ...... (Corpus Domini)
6) 29 giugno (S.S. Pietro e Paolo)
7) 15 agosto (Assunzione)
8) 1 novembre (Ognissanti)
9) 8 dicembre (Immacolata Concezione)
10) 25 dicembre (S. Nattale)
11) ...... (la ricorrenza del Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento)
12) 26 dicembre (S. Stefano)
13) ...... (lunedi di Pasqua).
Le ore di lavoro nei giorni festivi saranno compensate in agiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle maggiorazioni per lavoro festivo.
Per le festivita' cadenti in domenica o in giorno di riposo compensativo e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 16 della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della regolamentazione operaia sul recupero delle ore non compiute nel sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
Nessun lavoratore puo' esimiersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno e feriale, 25%;
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi, 40%;
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 30%;
4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni 4% - turni notturni 15%;
5) lavoro straordinario festivo, 50%;
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati), 50%.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 12 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 24 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

Art. 11

Art. 11.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione per la anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta' presso la stessa azienda, ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 10 aumenti biennali, nella misura del 5%.
Tale aliquota e' calcolata, sul minimo contrattuale e sulla indennita' di contingenza mensile del grado cui appartiene il lavoratore.
Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o succssivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex novo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrera' dalla data del riconoscimento di tale nuova qualifica.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui mimimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di grado.
Per quanto concerne l'indennita' di contingenza il ricalcolo verra' effettuato alla. fine di ogni anno solare ed avra' effetti a partire dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza.
Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tale grado l'importo predetto sara' valutato ricalcolando percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. Sempre nel caso di -passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' del nuovo grado.
Norme transitorie all'art. 11.
1) Ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale attualmente in servizio, ai quali sia, stata riconosciuta, ai sensi degli accordi interconfederali, tale qualifica antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ai soli fini degli scatti di anzianita', sara' tenuto conto del servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta'.
2) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
uomini donne
ex 1ª zona:
1° grado sup. 21 anni ..................... 1.700 1.450 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.150 1.000
ex 2ª zona:
1° grado sup. 21 anni ..................... 1.650 1.450 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.150 1.000
ex 3ª zona:
1° grado sup. 21 anni ..................... 1.650 1.400 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.100 950
ex 4ª zona:
1° grado sup. 21 anni ..................... 1.600 1.400 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.100 950
Nel caso di avvenuto passaggio di grado la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.

Art. 12

Art. 12.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.

Art. 13

Art. 13.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
Pero' il periodo di prova seguito da, conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.

Art. 15

Art. 15.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 16

Art. 16.
FERIE
Il lavoratore che abbia una, anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
13 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
20 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti;
26 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti.
Come anzianita' convenzionale, agli effetti della, concessione delle ferie, l'anzianita' maturata dal dipendente in qualita' di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Chiarimento a verbale.
E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 12, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 17

Art. 17.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

Art. 18

Art. 18.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale.

Art. 19

Art. 19.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore la diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

Art. 20

Art. 20.
TRASFERTA
Al lavoratore inviato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e di contingenza).
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta, la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 21

Art. 21.
TRASFERIMENTI
Al lavoratore che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previa mente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposto, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari, a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessita', non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia ed infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti;
c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni.
Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi 2 mesi, meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, meta' retribuzione globale per i 5 mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi, meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso e tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio i tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.)

Art. 23

Art. 23.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.

Art. 24

Art. 24.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita dell'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello Stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.

Art. 25

Art. 25.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO 1ª Categoria 2ª Categoria Fino a 5 anni compiuti................. Mesi 1 Mezzo mese Oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti Mesi 1 e mezzo Mesi 1 Oltre i 10 anni........................ Mesi 2 Mesi 1 e mezzo
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopradetto, sulle competenze dovute al lavoratore.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda non causata da provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 37 della regolamentazione operai, per l'anzianita' derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro - Sud), oppure per l'anzianita' maturata nella qualifica speciale per effetto del presente contratto, al lavoratore compete, una indennita' di licenziamento pari a 15/30 della retribuzione per ogni anno compiuto di anzianita' sino a tutto il 31 dicembre 1958.
A decorrere dal 1 gennaio 1959 l'indennita' verra' liquidata, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile, per ogni anno di servizio compiuto.
Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.
L'indennita' di anzianita' di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non puo' risalire oltre il 1 gennaio 1945.
L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata secondo le misure e le modalita' tutte previste dall'art. 41 del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alla norma di cui al 1° comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale.
La liquidazione dell'indennita' determinata ai sensi del comma precedenti, deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione di rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'art. 26 della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia superato i 6 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennita' di licenziamento di cui sopra.
L'intero trattamento verra' pure usato ai lavoratori che diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonche' alle donne che si dimettano per causa di matrimonio e di gravidanza.
E' altresi' dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si dimettano in caso di malattia od infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.

Art. 28

Art. 28.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.

Art. 29

Art. 29.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 30 settembre 1961, e si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima dalla data della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-Tabella

TABELLA CATEGORIE SPECIALI
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

IMPIEGATI
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata del periodo di prova.
Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati.
All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti:
1) carta di identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali e dell'assicurazione malattia in quanto ne sia gia' in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni;
5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
L'azienda, inoltre, potra' prima dell'assunzione, fare sottoporre l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di anzianita'. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali pero' dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e 3ª categoria. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 3

Art. 3.
CATEGORIE
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Appartengono alla prima categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o da titolari della medesima. 2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B - tecnici amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative, le quali richiedono particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedono in modo particolare, preparazione, esperienza o pratica d'ufficio.

Art. 4

Art. 4.
CUMULO DI MANSIONI
Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

Art. 5

Art. 5.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni, diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, chiamata o richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 15 giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni 3 anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI)
ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di equiparato.

Art. 8

Art. 8.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati od invalidi di guerra: 1 anno; 2) decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve essere corredata dalla prescritta documentazione rilasciata dall'Autorita' militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l'orario di lavoro, previste dalla legge. Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tale modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un'ora al giorno.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino, la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 12 per il lavoro festivo sempreche' non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 11

Art. 11.
FESTIVITA'
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 10 (riposo settimanale); b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festivita' del 25 aprile; 1 maggio; 4 novembre; c) le festivita' infrasettimanali di cui appresso: 1) 1 gennaio (Capodanno); 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (5. Giuseppe); 4) (Ascensione); 5) (Corpus Domini); 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (S. Natale); 11) la ricorrenza del Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento;
12) 26 dicembre (S. Stefano); 13) (Lunedi di Pasqua). Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Per le festivita' cadenti in domenica o in giorno di riposo compensativo e' dovuto all'impiegato una giornata di retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile.

Art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9. Per lavoro notturno s'intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Lavoro festivo e' quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 11.
Nessun impiegato puo' rifiutarsi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione sulle quote orarie di retribuzione per le prestazioni anzidette sono le seguenti: Lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Lavoro notturno...................................................30% Lavoro in giorni festivi..........................................40% Lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. La quota oraria di retribuzione si otterra' dividendoper 180 lo stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria piu' eventuali aumenti periodici di anzianita' e di merito, piu' eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato) e per 8 l'indennita' giornaliera di contingenza.

Art. 13

Art. 13.
RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata mentre l'azienda e' tenuta a rilasciare all'interessato dichiarazione relativa alla differenza in contestazione. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre l'impiegato avra' facolta', volendolo, di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta, per risarcimento di danni, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 14

Art. 14.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale di cui alle tabelle allegate - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato: d) 13ª mensilita'. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'aumento globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

Art. 15

Art. 15.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta', presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) hanno diritto per ogni biennio di anzianita' indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 10 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio e sulla indennita' di contingenza mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norma transitoria. Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate. ex 1ª zona: Uomini Donne 1ª Categoria ................................ 2.680 2.680 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.855 1.570 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.215 1.050 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 940 810 ex 2ª zona: 1ª Categoria ................................ 2.600 2.600 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.805 1.545 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.185 1.020 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 915 790 ex 3ª zona: 1ª Categoria ................................ 2.525 2.525 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.805 1.495 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.160 1.000 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 890 775 ex 4ª zona: 1ª Categoria ................................ 2.475 2.475 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.725 1.500 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.135 980 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 875 760 Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria, cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Lo quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.

Art. 16

Art. 16.
SOSPENSIONI DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.

Art. 17

Art. 17.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 18

Art. 18.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito, dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 19

Art. 19.
MENSE AZIENDALI
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennita' sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 20

Art. 20.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolga normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma, del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 22

Art. 22.
FERIE
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a due anni; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 2 e fino ai 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca delle ferie sara' tenuto conto da parte dell'azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'anno all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita', sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sara' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata. Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 23

Art. 23.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.

Art. 24

Art. 24.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'impiegato che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sara' computata quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.

Art. 25

Art. 25.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri, di Organi Direttivi Confederali, o delle Federazioni Nazionali di categoria o dei Sindacati Provinciali o Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni Territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.

Art. 26

Art. 26.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali verra' concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante tale aspettativa non compete all'impiegato retribuzione alcuna e il rapporto di lavoro verra' sospeso con la sola conservazione del posto senza peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 27

Art. 27.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi, ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva, che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza, dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e dell'anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio, sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennita' che gli competono a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere gli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle vigenti leggi in materia. Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si fa riferimento all'art. 1 della legge vigente 10 giugno 1940.

Art. 28

Art. 28.
TRASFERTA
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto, impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita' quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate; d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza' dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della Imissione stessa. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza, dei viaggi costituisca caratteristica, propria e prevalente dell'impiegato, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali i individuali in atto a. tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta- di optare per il trattamento da esso ritenuto pini favorevole.

Art. 29

Art. 29.
TRASFERIMENTI
All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora. verra' corrisposto l'importo previamente. concordato l'azienda della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' (corrisposto, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cuti l'azienda inetta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno indotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per l'effetto dell'anticipata, risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato. All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita', non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio, l'impiegato non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti; b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti; c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni. L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi 2 mesi, meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, meta' retribuzione globale per i 5 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punito c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi, meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' all'impiegato il trattamento completo o previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla, sola indenaita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattsmento in caso di malattia e di infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche la infermita' derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).

Art. 31

Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA'
Per la tutela dell'impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950 n. 860 e relativo regolamento.

Art. 32

Art. 32.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma. oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale, non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma. 4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinarie strumenti a lui affidati.

Art. 33

Art. 33.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari delle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le Organizzazioni Sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della. sospensione prevista al punto 3). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 34

Art. 34.
SOSPENSIONI
Incorre nel provvedimento della sospensione, l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 35

Art. 35.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva nel divieto di fumare di cui ali punto d) dell'art. 34 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque al compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nelle mancanze di cui al punto c) dell'art. 34 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamentazione interna, quando sia gia' stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 34. 2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumnento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni, di macchine di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto d'ufficio; d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 36

Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
+=============================+===============================+
| ANNI DI SERVIZIO | MESI DI PREAVVISO |
| |---------+----------+----------|
| |3ª categ.| 2ª categ.| 1ª categ.|
+-----------------------------+---------+----------+----------+
|Fino a 5 anni non compiuti ..| 1 | 1 1/2 | 2 |
+-----------------------------+---------+----------+----------+
|Da 5 a 10 anni non compiuti .| 1 1/2 | 2 | 3 |
+-----------------------------+---------+----------+----------+
|Oltre 10 anni ...............| 2 | 2 1/2 | 4 |
+-----------------------------+---------+----------+----------+
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di impiego senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso dal periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato ai soli effetti dell'indenni±a' di anzianita'.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937, manterra' ad personamn l'eventuale maggior termine di preavviso di cui - in base ad usi, consuetudini o contratto individuali, anche se derivanti da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da essi i giorni corrispondenti a quanto in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino al limite di 25/30 (venticinque trentesimi).

Art. 37

Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 33, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937, l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti, ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio al 31 dicembre 1948 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile, per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente dal 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende la indennita', di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge stessa e successive;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 31 dicembre 1948 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la compartecipazione. agli utili, anche la 13ª mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione e compartecipazione agli utili,saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, esclusi prima della risoluzione del rapporto, aniche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 40 del presente contratto.
La liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo dell'indennita' di licenziamento di cui sopra, l'indennita' di contingenza sara' computata a partire dal 1 gennaio 1945 e comunque per un periodo non inferiore agli ultimi 8 anni o per l'eventuale minor periodo di servizio prestato.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennita' di anzianita', di cui all'art. 37 del presente contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio oltre un anno e fino a 5 anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, e 55° anno di eta' se donne, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico, o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli articoli 36 e 37 fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall'art. 40 del presente contratto.
Il datore di lavoro potra'. chiedere che la vivenza a carico, sia comprovata mediante atto di notorieta' a norma di legge.
In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente, per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 , ed eventuali successive modificazioni.

Art. 40

Art. 40.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche', a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 41

Art. 41.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
Nel trapasso e nella trasformazione dell'azienda, l'impiegato che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva, nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita', nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.

Art. 42

Art. 42.
CERTIFICATI DI LAVORO
E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'impiegato che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, ed in mancanza del libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una. dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

Art. 43

Art. 43.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne previste dagli accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sara'. sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Art. 44

Art. 44.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 45

Art. 45.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

Art. 46

Art. 46.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.

Art. 47

Art. 47.
NORME GENERALI E SPECIALI
Per guanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda e dagli accordi sindacali, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

Art. 48

Art. 48.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 con validita' sino al 30 settembre 1961 e s'intendera' tacitamente rinnovalo di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-Tabella

TABELLA IMPIEGATI
Parte di provvedimento in formato grafico
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