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058U1100

IT - DPR

058U1100

Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 Dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1958 n. 1100)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1° novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955 , numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , numeri 481 e 482; 12 luglio 1956 , numeri 656 e 657; 18 aprile 1957 , numeri 218 e 219; 11 luglio 1957 , n. 519; 13 dicembre 1957 , numeri 1171 , 1172 , 1173 , 1174 e 1175; 26 febbraio 1958 , numeri 67 e 81 e 31 agosto 1958 , numeri 855 e 856 , che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che da' piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846;3 novembre 1954, n. 1077, e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Il regime daziario applicato in virtu' delle disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 e dell' art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125 , nonche' gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogati, con le nuove aggiunte e modificazioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed all'allegata tabella, a non oltre il 31 dicembre 1961, salvo quanto disposto nel comma seguente e nel successivo art. 2.
La sospensione dell'applicazione dei dazi doganali di cui al decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1171 , concernente i macchinari e le attrezzature per la fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa, cessa dall'aver vigore a decorrere dal 1 gennaio 1959. Restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite nei relativi provvedimenti le disposizioni previste nel decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 481 , concernente la sospensione daziaria dello zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato esportato, e nel decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695 , modificato con il decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 218 , concernente la sospensione daziaria per i macchinari e attrezzature per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario.

Art. 2

Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 30 giugno 1959 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa italiana 73.01-c-l);
b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa italiana 73.08-a-l), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 450 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).

Art. 3

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Acetone (voce della tariffa n. 367-a-1-alfa-I; voci della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 29.13-a-1-alfa);
Beta-beta1-dicloroetiletere (voce della tariffa ex 365-a-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.08-a-2);
Miscele di difenile e di ossido di fenile (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);
Anidride silicica da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori (voce della tariffa, ex 292; voce della nuova nomenclatura ex 28.13-g);
Fluotantalato di potassio (voce della tariffa ex 353; voce della nuova nomenclatura ex 28.48);
Furfurolo (voce della tariffa ex 372-a; voce della nuova nomenclatura ex 29.35-a);
Fenilbetanaftilamina (voce della tariffa ex 370-a2-beta-III-A; voce della nuova nomenclatura ex 29.22-b-2-beta-I);
Catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);
Cloruro di etile (voce della tariffa ex 362-b-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.02-a-2);
Allumina (voce della tariffa ex 310-a; voce della nuova nomenclatura ex 28.20-a);
Colofonia disproporzionata (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.08-b-2).

Art. 4

L'agevolazione di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253 , per la voce della tariffa doganale ex 370-d, (voce della nuova nomenclatura ex 29.23-e-2-alfa) e' modificata come segue:
L'acido amminoundecanoico e' ammesso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 4500 quintali, se destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, e di 1500 quintali, se destinato alla produzione di materie plastiche artificiali.

Art. 5

I materiali ferrosi, formanti oggetto del mercato della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio doganale le munizioni di guerra e gli altri residuati bellici ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale.
Gli esplosivi ricavati dalla disattivazione delle munizioni dovranno essere ceduti a ditte nazionali fabbricanti di prodotti esplosivi.

Art. 7

La sospensione dell'applicazione del dazio doganale, prevista dal decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771 , per l'importazione degli altri motori a pistoni, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini) e dei materiali da trasporto e da comunicazione, e' estesa agli stessi motori e materiali importati direttamente dal Corpo della Guardia di finanza.

Art. 8

A decorrere dal 1° gennaio 1959 il dazio per i trattori a ruote, azionati da motori a combustione interna con cilindrata fino a 7000 cmc. (voce della tariffa ex 1218-a-1; voce della nuova nomenclatura ex 87.01-b-1-alfa) e' ridotto al 26% (*) sul valore.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - BO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 153. - RELLEVA

Tabella

TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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