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058U0753

IT - DPR

058U0753

Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958 n. 753)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 , modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Le norme di cui agli articoli da 1 a 28 dello statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, sono abrogate e sostituite da quelle inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 95. - RELLEVA

Art. 1

Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli
Art. 1.
L'Istituto universitario orientale e' governato dal presente statuto. Per tutto quanto in esso non e' previsto, valgono le leggi, i regolamenti e le norme generali emanate per le Universita'.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto conferisce le seguenti lauree:
1) laurea in lingue e civilta' orientali;
2) laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale;
3) laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale.

Art. 3

Art. 3.
Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari. I primi importano l'obbligo della iscrizione e dell'esame. I secondi sono d'integrazione al piano di studi e importano l'obbligo della iscrizione e dell'esame nel numero determinato dal titolo II per ciascun corso di laurea.

Art. 4

Art. 4.
Gli insegnamenti linguistici quadriennali e triennali comprendono l'insegnamento delle rispettive letterature.

Art. 5

Art. 5.
Ogni insegnamento deve essere impartito in un numero di ore adeguato alle sue esigenze, ma in ogni caso non inferiore alle tre ore settimanali. Per i lettorati tre ore settimanali per corso fino ad un massimo di dodici ore.

Art. 6

Art. 6.
Entro il mese di giugno la Facolta' esamina e coordina, apportandovi le opportune modificazioni, i programmi dei corsi per l'anno accademico successivo.

Art. 7

Art. 7.
Su proposta della Facolta', approvata dal Consiglio di amministrazione, previo consenso del Ministro per la pubblica istruzione, possono essere tenuti corsi diretti a fini speciali, al termine dei quali vengono rilasciati attestati di frequenza o, se comportano prove di esami, attestati di profitto. Lo svolgimento di detti corsi e ogni altra modalita' sono determinati volta per volta.

Art. 8

Art. 8.
La direzione dei Seminari e' affidata ai professori di ruolo della materia o, in caso di vacanza, a professori incaricati designati dalla Facolta'.

Art. 9

Art. 9.
Ogni Seminario dispone di una sua biblioteca specializzata che, coordinata con la biblioteca centrale dell'Istituto, funzionera' come una filiazione di essa.
Il Seminario di fonetica sperimentale disporra' oltre a cio' di un'attrezzatura scientifica.

Art. 10

Art. 10.
I Seminari organizzano esercitazioni per i corsi ufficiali.
Possono organizzarsi, inoltre, corsi di perfezionamento della durata da stabilirsi dalla Facolta', previa autorizzazione del Ministero.
Alla fine dei corsi dietro attestazione del direttore del Seminario potra' essere rilasciato un certificato di frequenza e di profitto.

Art. 11

Art. 11.
La durata del corso per ciascuna laurea e' di quattro anni.
Nei successivi capi II, III e IV sono indicati i rispettivi piani generali di studio per ciascuno indirizzo o sezione. Il Consiglio di Facolta' ne determinera' l'ordine anno per anno.

Art. 12

Art. 12.
Il corso di laurea in lingue e civilta' orientali si distinguono in due indirizzi:
1) storico-politico;
2) storico-letterario e comprende tre sezioni: a) Estremo Oriente; b) Vicino e Medio Oriente; c) Africa.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.

Art. 13

Art. 13.
Indirizzo storico-politico
Gli insegnamenti fondamentali comuni alle tre sezioni dell'indirizzo storico-politico sono:
1. Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa (biennale).
2. Etnografia dell'Asia e dell'Africa.
3. Diritto internazionale (biennale).
4. Istituzioni di diritto privato.
5. Istituzioni di diritto pubblico.
6. Economia politica.
7. Glottologia.
8. Inglese (biennale).
Sono altresi' insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione Estremo Oriente:
9. Lingua e letteratura quadriennale: cinese o giapponese.
10. Lingua e letteratura biennale: una delle lingue di cui al n. 9 non scelta come quadriennale.
11. Storia e civilta' dell'Estremo Oriente (biennale).
12. Religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente.
13. Storia contemporanea dell'Asia.
b) per la sezione Vicino e Medio Oriente:
9. Lingua e letteratura quadriennale: arabo o turco o ebraico o persiano o urdu e hindi.
10. Lingua e letteratura biennale: una delle lingue di cui al n. 9 non scelta come quadriennale.
11. Islamistica.
12. Storia e civilta' del Vicino e Medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'eta' moderna.
13. Storia contemporanea dell'Asia.
Per questa sezione gli studenti devono seguire obbligatoriamente l'arabo come quadriennale o come biennale.
c) per la sezione Africa:
9. Lingua e letteratura quadriennale: arabo o amarico o altra lingua africana da scegliersi fra le complementari.
10. Lingua e letteratura biennale: una delle lingue di cui al n. 9 non scelta come quadriennale.
11. Religioni e istituzioni indigene dell'Africa.
12. Islamistica.
13. Storia e civilta' del Vicino e Medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'eta' moderna.
14. Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo.
Sono insegnamenti complementari:
a) per la sezione Estremo Oriente:
- Mongolo.
- Indonesiano.
- Vietnamita.
- Siamese.
- Coreano.
- Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente.
- Storia delle missioni.
b) per la sezione Vicino e Medio Oriente:
- Dialettologia araba.
- Lingua e letteratura bengali.
- Lingue e letterature dravidiche.
- Diritto musulmano.
- Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente.
- Religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente.
- Semitistica.
- Storia dell'arte musulmana.
c) per la sezione Africa:
- Berbero.
- Tigrino.
- Somalo.
- Suahili e lingue bantu.
- Storia dell'arte musulmana.
- Storia delle missioni.
- Storia ed istituzioni etiopiche.

Art. 14

Art. 14.
Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico debbono essere svolti con riferimento agli ordinamenti giuridici vigenti nei Paesi dell'Asia e dell'Africa.
L'insegnamento di economia politica deve essere svolto con riferimenti alla politica economica e finanziaria dei Paesi dell'Asia e dell'Africa.

Art. 15

Art. 15.
Gli insegnamenti quadriennali di lingue comportano, al termine di ciascun biennio, due esami scritti (uno di versione dalla lingua ed uno di versione nella lingua) ed uno orale.
Gli insegnamenti biennali di lingue comportano, al termine del 2° anno, due esami scritti (uno di versione dalla lingua ed uno di versione nella lingua) ed uno orale.

Art. 16

Art. 16.
Tutti gli altri insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano esami di profitto alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 17

Art. 17.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e della sezione prescelta, nonche' in almeno due insegnamenti complementari.

Art. 18

Art. 18.
Lo studente avra' facolta' di scegliere come materia complementare una delle lingue indicate fra le materie fondamentali o complementari dell'indirizzo storico-letterario: qualora la lingua scelta sia biennale, lo studente non sara' tenuto a sostenere la seconda materia complementare.

Art. 19

Art. 19.
Indirizzo storico-letterario
Gli insegnamenti fondamentali comuni alle tre sezioni dell'indirizzo storico-letterario sono:
1. Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa (biennale).
2. Etnografia dell'Asia e dell'Africa.
3. Lingua russa o tedesca (biennale).
4. Lingua inglese (biennale).
5. Glottologia (biennale).
Sono altresi' insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione Estremo Oriente:
6. Lingua e letteratura quadriennale: cinese o giapponese.
7. Lingua e letteratura biennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale.
8. Storia e civilta' dell'Estremo Oriente (biennale).
9. Religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente (biennale).
10. Storia contemporanea dell'Asia.
b) per la sezione Vicino e Medio Oriente:
6. Lingua e letteratura quadriennale (arabo o turco o ebraico o persiano o urdu e hindi).
7. Lingua e letteratura biennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale.
8. Islamistica.
9. Storia e civilta' del Vicino e Medio Oriente dall'avvento dell'Islam alla eta' moderna.
10. Storia contemporanea dell'Asia.
Per questa sezione gli studenti devono seguire obbligatoriamente l'arabo come quadriennale o come biennale.
c) per la sezione Africa:
6. Lingua e letteratura quadriennale: arabo o amarico o altra lingua africana da scegliersi fra le complementari.
7. Lingua e letteratura biennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale.
8. Religioni ed istituzioni indigene dell'Africa.
9. Islamistica.
10. Storia e civilta' del Vicino e Medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'eta' moderna.
11. Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo.
Sono insegnamenti complementari:
a) per la sezione Estremo Oriente:
- Mongolo.
- Indonesiano.
- Vietnamita.
- Siamese.
- Coreano.
- Lingua e letteratura tibetana.
- Lingua e letteratura sanscrita.
- Lingua e letteratura pali.
- Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente.
- Storia delle missioni.
b) per la sezione Vicino e Medio Oriente:
- Dialettologia araba.
- Lingua e letteratura armena.
- Lingua e letteratura bengali.
- Lingue e letterature dravidiche.
- Lingua e letteratura sanscrita.
- Lingua e letteratura pali.
- Diritto musulmano.
- Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente.
- Religioni e filosofia del Medio ed Estremo Oriente.
- Semitistica.
- Iranistica.
- Storia dell'arte musulmana.
c) per la sezione Africa:
- Lingue sudanesi.
- Berbero.
- Tigrino.
- Somalo.
- Gelez.
- Suahili e lingue bantu.
- Storia dell'arte musulmana.
- Storia e istituzioni etiopiche.
- Storia delle missioni.

Art. 20

Art. 20.
Gli insegnamenti linguistici comportano, al termine di ciascun anno, due esami scritti (uno di versione dalla lingua ed uno di versione nella lingua) ed uno orale.

Art. 21

Art. 21.
Tutti gli altri insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano una prova orale alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 22

Art. 22.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni della sezione prescelta, nonche' in almeno quattro insegnamenti complementari.

Art. 23

Art. 23.
Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni della Europa orientale, diviso in due bienni, comprende le seguenti sezioni: a) slava; b) balcanico-danubiana.
Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o di abilitazione magistrale.
Primo biennio.
Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni sono:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua francese o inglese o tedesca (biennale).
3. Glottologia (biennale).
4. Storia moderna.
5. Storia bizantina e dell'Europa orientale.
6. Geografia politica ed economica.
Sono altresi' insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione slava:
7. Lingua e letteratura quadriennale: russo o polacco o bulgaro o serbo-croato o sloveno o ceco;
8. Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 7 non scelta come quadriennale (con inizio al 2° anno).
b) per la sezione balcanico-danubiana:
7. Lingua e letteratura quadriennale: romeno o ungherese o greco moderno o albanese.
8. Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 7 non scelta come quadriennale (con inizio al secondo anno).
Secondo biennio.
Sono insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione slava:
- Lingua e letteratura quadriennale di cui al n. 7.
- Lingua e letteratura triennale di cui al n. 8.
9. Filologia slava (biennale).
b) per la sezione balcanico-danubiana:
- Lingua e letteratura quadriennale di cui al n. 7.
- Lingua e letteratura triennale di cui al n. 8.
9. Filologia romanza (biennale) per gli iscritti al corso quadriennale di romeno;
Filologia ugro-finnica (biennale) per gli iscritti al corso quadriennale di ungherese;
Filologia classica (biennale) per gli iscritti al corso quadriennale di greco moderno;
Filologia illirica (biennale) per gli iscritti al corso quadriennale di albanese.
Sono insegnamenti complementari comuni alle due sezioni:
- Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale.
- Etnografia dell'Europa.
- Istituzioni di diritto pubblico.
- Latino (per i polonisti e i boemisti).
- Storia dell'arte dei Paesi Europei.

Art. 24

Art. 24.
Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, diviso in due bienni, comprende le seguenti sezioni: a) romanza; b) germanica.
Sono titoli di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o di abilitazione magistrale.
Primo biennio.
Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni sono:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Latino.
3. Glottologia (biennale).
4. Storia moderna.
5. Geografia politica ed economica.
Sono altresi' insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione romanza:
6. Lingua e letteratura quadriennale: francese o spagnolo o portoghese.
7. Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale, o romeno (con inizio al 2° anno).
8. Lingua biennale: tedesco o inglese.
b) per la sezione germanica:
6. Lingua e letteratura quadriennale: tedesco o inglese o altra lingua germanica.
7. Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale (con inizio al 2° anno).
8. Lingua biennale: francese o spagnolo.
Secondo biennio.
Sono insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione romanza:
- Lingua e letteratura quadriennale di cui al n. 6.
- Lingua e letteratura triennale di cui al n. 7.
9. Filologia romanza (biennale).
b) per la sezione germanica:
- Lingua e letteratura quadriennale di cui al n. 6.
- Lingua e letteratura triennale di cui al n. 7.
9. Filologia germanica (biennale).
Sono insegnamenti complementari i comuni alle due sezioni:
- Etnografia dell'Europa.
- Istituzioni di diritto pubblico.
- Storia dell'arte dei Paesi Europei.
- Letteratura nord-americana.
- Una letteratura ibero-americana.
- Storia e diritto delle missioni (per gli iscritti ai corsi quadriennali di spagnolo e di portoghese).
- Storia medioevale.

Art. 25

Art. 25.
Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.
L'esame di italiano comporta, alla fine del 2° anno, uno prova scritta su argomento letterario o storico o geografico ed una orale.

Art. 26

Art. 26.
L'esame del corso di ciascuna lingua deve precedere quello del corso successivo della stessa lingua.

Art. 27

Art. 27.
Gli esami della lingua di specializzazione (quadriennale) comportano:
al termine del 1°, 2° e 3° anno di corso: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, una prova di versione dall'italiano nella lingua ed una prova orale. Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano; al 3° anno, non e' consentito l'uso del vocabolario;
al termine del 4° anno: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, il testo della quale verra' dettato, una prova scritta di composizione nella lingua ed una prova orale. Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano non e' consentito l'uso del vocabolario.

Art. 28

Art. 28.
Gli esami della seconda lingua (triennale) comportano per ciascuno dei tre anni: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, una prova scritta di versione dall'italiano nella lingua ed una prova orale. Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano, al 3° anno, non e' consentito l'uso del vocabolario.

Art. 29

Art. 29.
La lingua biennale comporta una sola prova orale di carattere linguistico alla fine del biennio.

Art. 30

Art. 30.
Gli esami delle altre materie comportano una prova orale alla fine di ogni anno di corso.

Art. 31

Art. 31.
Gli esami di geografia e di storia moderna verteranno su di una parte generale riguardante il paese cui si riferisce la lingua di specializzazione e sul corso monografico svolto dal docente.

Art. 32

Art. 32.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli della sezione da lui prescelta, nonche' l'esame di una materia complementare e deve aver compiuto almeno una esercitazione di seminario.

Art. 33

Art. 33.
Possono iscriversi ai corsi di laurea di cui ai capi II, III e IV del titolo II coloro che siano in possesso di titoli conseguiti all'estero, presso scuole italiane riconosciute o presso istituti di istruzione ufficiale nello Stato straniero sempre che, per legge o su parere del Consiglio di facolta', tali titoli siano considerati equipollenti a quelli italiani validi per l'ammissione ai singoli corsi di laurea.
La iscrizione dei candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero presso scuole non italiane e' subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

Art. 34

Art. 34.
L'iscrizione degli studenti e' subordinata a tutte le norme, modalita' e termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti universitari.
Prima dell'inizio dell'anno accademico il Consiglio di facolta', tenuto conto delle possibilita' didattiche dell'Istituto, stabilisce, ove necessario, il numero massimo delle immatricolazioni al 1° anno dei vari corsi di laurea. A ciascun titolo di ammissione il Consiglio di facolta', tenendo conto della specifica preparazione da esso attestata, assegna, quando del caso, un determinato numero di immatricolazioni in modo da non superare complessivamente il predetto numero massimo.
Sulle deliberazioni di cui al precedente comma deve essere udito il Consiglio di amministrazione.
Qualora le domande di immatricolazione presentate entro il 5 novembre superino il numero come sopra fissato, il Consiglio di facolta' procedera' a formare apposite graduatorie per ogni titolo di ammissione, in base alla media dei voti riportati per il conseguimento del titolo medesimo negli esami delle materie letterarie.
Le disposizioni dei commi secondo e quarto del presente articolo non si applicano alle immatricolazioni dei cittadini italiani o stranieri forniti di titoli di studio conseguito all'estero.

Art. 35

Art. 35.
Possono essere iscritti a singoli corsi d'insegnamento, su accordi con le Amministrazioni interessate, funzionari civili e militari all'uopo inviati a scopo di studio dalle Amministrazioni dello Stato.
I predetti possono conseguire attestazioni di frequenza per gli insegnamenti seguiti e anche di profitto per i relativi esami eventualmente superati.
I funzionari di cui al presente articolo sono dispensati dalla presentazione dei documenti prescritti per gli altri studenti, ma devono depositare l'attestazione della loro qualita' di funzionari rilasciata dalla rispettiva Amministrazione e il certificato di uno dei titoli di studio richiesti per la iscrizione all'Istituto.
L'eventuale obbligo di pagamento di tasse, sopratasse e contributi sara' disciplinato dagli accordi stessi.

Art. 36

Art. 36.
Per quanto non disciplinato dalla legge, da regolamenti e dalle altre disposizioni universitarie per gli studenti in relazione ai termini, modalita', ecc., il direttore provvede con proprie determinazioni.

Art. 37

Art. 37.
L'istituto attende alla educazione scientifica degli studenti, i quali devono dimostrarsi consapevoli della dignita' del fine propostosi e meritevoli di appartenere alla famiglia universitaria.

Art. 38

Art. 38.
Il direttore, senza pregiudizio del relativo procedimento disciplinare, puo' sospendere lo studente per gravi motivi che devono essere dichiarati nel relativo provvedimento.
Contro il decreto di sospensione lo studente puo' far ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 39

Art. 39.
Il Consiglio di facolta' puo' dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 40

Art. 40.
Le sessioni di esami si tengono nei periodi di tempo stabiliti dai regolamenti universitari. Il direttore ne determina la decorrenza, il diario e ogni altra norma necessaria o utile allo svolgimento.
La prova di italiano, cui sono obbligati gli studenti immatricolati in base a titoli di studio conseguiti all'estero a mente dell'art. 33, deve essere sostenuta prima dell'ammissione.

Art. 41

Art. 41.
Gli esami di laurea si tengono al termine degli esami di profitto.

Art. 42

Art. 42.
Per essere ammesso agli esami di profitto o di laurea lo studente in regola con l'iscrizione, col pagamento delle tasse, etc. deve farne domanda, per ciascuna sessione, entro la data fissata dal direttore, indicando in quali materie intenda sostenere le prove.

Art. 43

Art. 43.
Ove l'esame consti di prove scritte e orali lo studente non potra' essere ammesso alla successiva prova scritta, e quindi alla prova orale, se non abbia superato le prove precedenti nell'ordine in cui sono indicate nei rispettivi articoli.
Tuttavia, se riprovato in una o piu' prove, lo studente non sara' tenuto a ripetere quella o quelle precedenti dello stesso esame che egli abbia gia' superato.

Art. 44

Art. 44.
Per gli esami scritti si procede ad un solo appello. Per ciascuno esame orale gli appelli sono due in giorni non consecutivi.
Lo studente che non si presenti al suo turno, tranne il caso che dimostri di essere stato impegnato in quel giorno in altra prova di esame nell'Istituto, non ha diritto a essere richiamato.

Art. 45

Art. 45.
Ogni Commissione di esami di profitto, composta di tre membri, e' nominata dal direttore ed e' presieduta dal professore che ha tenuto il corso a titolo ufficiale. Degli altri due membri non piu' di uno puo' essere scelto fuori del personale didattico dell'Istituto, tra persone di riconosciuta competenza nella materia su cui verte l'esame stesso.

Art. 46

Art. 46.
L'esame per il conseguimento di ciascuna laurea consiste nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su tema da lui scelto d'accordo col professore della materia.
La discussione della dissertazione dovra' svolgersi in parte nella lingua in cui si consegue la specializzazione.

Art. 47

Art. 47.
La dissertazione deve essere presentata in tre copie e consegnata alla Segreteria almeno un mese prima della discussione.
Terminato l'esame, una delle copie dovra' essere conservata nell'archivio dell'istituto.

Art. 48

Art. 48.
Le Commissioni per gli esami di laurea sono composte di undici membri, tra i quali il direttore che ne ha la presidenza. In casi di necessita' il numero dei membri puo' essere ridotto fino a sette; la votazione, pero', sara' sempre espressa in proporzione di 110 punti.
I componenti sono nominati dal direttore tra i professori ufficiali dell'Istituto. Solo eccezionalmente uno o due membri della Commissione possono essere scelti tra i lettori dell'Istituto e anche tra estranei all'Istituto medesimo, purche' noti cultori della disciplina su cui verte l'argomento della dissertazione.

Art. 49

Art. 49.
Nel bilancio dell'Istituto, in relazione alle disponibilita' dei mezzi finanziari e con gli eventuali contributi concessi dallo Stato, da enti e da privati, viene annualmente stanziato un fondo per la concessione di borse di studio.
Il conferimento delle borse e' disciplinato da apposite norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio di facolta'.

Art. 50

Art. 50.
L'ordinamento didattico approvato con il presente statuto si applica a tutti gli studenti immatricolati a decorrere dall'anno accademico 1957-58, nonche' agli studenti immatricolati precedentemente che abbiano dichiarato di optare per esso.
Questi ultimi saranno iscritti al corso corrispondente a quello da essi seguito su giudizio del Consiglio di facolta' il quale decidera' anche sui casi speciali e sulle eventuali convalide di esami.
Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo ordinamento, potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1961-62. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente Statuto con le modalita indicate nel precedente comma.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO
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