061U0162
061U0162
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 febbraio 1961 n. 162)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Sociologia. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Estetica; Storia contemporanea; Letteratura anglo-americana. Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facolta' o Istituti superiori. Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte contemporanea; Archeologia e storia dell'arte antica. Gli insegnamenti complementari sono: Paleografia e diplomatica; Storia medioevale e moderna; Estetica; Archeologia cristiana; Storia dell'arte bizantina; Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica; Storia dell'architettura; Storia dello spettacolo. Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono: a) superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola; b) superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima; c) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalita' su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea. Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1261 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea;
Sociologia.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Estetica;
Storia contemporanea;
Letteratura anglo-americana.
Gli articoli dal n. 181 al n. 184 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.
Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna
Art. 181. - Alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e in architettura, presso le rispettive Facolta' o Istituti superiori.
Art. 182. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Archeologia e storia dell'arte antica.
Gli insegnamenti complementari sono:
Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale e moderna;
Estetica;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte bizantina;
Storia della storiografia dell'arte e della critica artistica;
Storia dell'architettura;
Storia dello spettacolo.
Art. 183. - Per il conseguimento del diploma, gli iscritti alla Scuola devono:
a) superare gli esami di profitto nei quattro insegnamenti fondamentali della Scuola;
b) superare quattro esami di profitto in insegnamenti scelti fra i complementari della Scuola, con la approvazione del Consiglio dei professori della scuola medesima;
c) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalita' su tema concordato con i professori di storia dell'arte o medioevale o moderna o contemporanea.
Art. 184. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti alla Storia dell'arte medioevale, moderna o contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1261 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 92. - VILLA