Monitoring Gesetzessammlung

058U0187

IT - DPR

058U0187

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad emettere cartelle fondiarie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958 n. 187)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683 ;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ;
Visto il proprio decreto 30 luglio 1957, n. 813, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformita' delle disposizioni vigenti in materia;
Visto lo statuto della predetta Cassa di risparmio, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti Ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956 e 27 dicembre 1956;
Vista la domanda presentata dalla predetta Cassa di risparmio in data 27 gennaio 1958;
Considerato che la Cassa di risparmio di Roma ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla meta' del fondo di dotazione di L. 400 milioni che essa ha assegnato alla gestione di credito fondiario;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, e' autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1958 GRONCHI MEDICI Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 158. - RELLEVA
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