Monitoring Gesetzessammlung

057U0522

IT - DPR

057U0522

Erezione in ente morale della Fondazione "Emilia Bompard" per lo studio e lo sviluppo dell'agricoltura alpina, con sede in Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957 n. 522)

Art. 1

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Fondazione "Emilia Bompard" per lo studio e lo sviluppo dell'agricoltura alpina, con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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