Monitoring Gesetzessammlung

053U0057

IT - DPR

053U0057

Elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1953 n. 57)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 , sull'ordinamento degli istituti militari; Visto l' art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368 , sull'ordinamento dell'Esercito; Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 4414 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Il limite massimo di eta', previsto dall' art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 , per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato a 27 anni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA
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