054U0871
054U0871
Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, con sede in Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954 n. 871)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ;
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 , e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192 e 30 luglio 1953, n. 627;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutisi in data 16 aprile 1954;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, e' modificato come segue:
"Il capitale sociale e' di L. 400.000.000 diviso in numero 2.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta"
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1954 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 51. - CARLOMAGNO