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052U3940

IT - DPR

052U3940

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Mareirini tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Comporti Fiorina fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3940)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comporti Fiorina fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto); Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiata di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento della istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Udito il parere, in data 23 ottobre 1950, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano porticolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comporti Fioriana fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comine di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 11.66.27, specificamente descritti nell'elenco numero 2 allegato ai presente decreto.

Art. 2

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territori e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita' in applicazione del articolo b della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 11.66.27.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 120. - PALLA

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla ditta Comporti Fiorina fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (provincia di (Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino ( articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
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