055U1299
055U1299
Temporanea riduzione dell'anzianita' di grado per la promozione a questore. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1955 n. 1299)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1, 2 - numero 8 - e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Visto il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Decreta:
Articolo unico
Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtu' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall' art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16 , e' ridotto di un anno e mezzo.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 151. - CARLOMAGNO