052U3335
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Modificazioni al limite minimo di retribuzione di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la commisurazione dei contributi dovuti dalle aziende artigiane per gli apprendisti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 dicembre 1952 n. 3335)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo di retribuzione stabilito dall' art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. - PALLA