052U3333
052U3333
Immissione alla vendita di un nuovo tipo di pietrine focaie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 dicembre 1952 n. 3333)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 , convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2 di diametro per mm. 5.5 di lunghezza (tipo A-bis).
Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' stabilito nella misura di L. 25 (venticinque).
Art. 2
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie e' stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla corte dei conti, addi' 13 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 146. - PALLA