052U0425
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Rettifica dei confini tra i comuni di Quiliano e di Altare (Savona). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952 n. 425)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 104, del 10 luglio 1949 , e n. 1, del 5 gennaio 1952, del Consiglio comunale di Quiliano e le deliberazioni n. 7, del 28 aprile 1950 , e n. 31, del 17 dicembre 1951, del Consiglio comunale di Altare, con le quali le Amministrazini dei detti Comuni fissano d'accordo le condizioni di una rettifica dei propri confini; Visti i pareri espressi in merito dalla Deputazione provinciale di Savona, con deliberazione 13 settembre 1949, n. 12, e dal Consiglio provinciale di Savona con deliberazione n. 29, del 26 novembre 1951 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32 capoverso e 35, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
I confini tra i comuni di Quiliano e di Altare sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto di Savona, udita la Giunta provinciale amministrativa provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Quiliano e di Altare in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1952 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 30. - FRASCA