Monitoring Gesetzessammlung

052U2571

IT - DPR

052U2571

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, in comune di Canosa (Bari). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952 n. 2571)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari); Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per una superficie di ettari 22.34.39, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad Iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 22.34.39.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte del conti, addi' 20 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 128. - PALLA

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, in comune di Canosa (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria ( art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
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