053U0756
053U0756
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953 n. 756)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225 ; 20 settembre 1928, n. 2251 ; 31 ottobre 1929, n. 2473 ; 30 ottobre 1930, n. 1916 ; 22 ottobre 1931, n. 1339 ; 27 ottobre 1932, n. 2098 ; 13 dicembre 1934, n. 2408 ; 1 ottobre 1936, n. 2462 ; 27 ottobre 1937, n. 2170 ; 5 ottobre 1939, n. 1744 ; 26 ottobre 1940, n. 2071 ; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 ; 30 ottobre 1949, n. 1169 ; 31 ottobre 1950, n. 1309 ; 11 aprile 1951, n. 566 ; 27 ottobre 1951, n. 1801 ; 25 marzo 1952, n. 872 ; 25 luglio 1952, n. 1351 e 12 settembre 1952, n. 3861 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare Le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
All'art. 46. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere vengono ammessi al quarto anno; essi dovranno sostenere la prova scritta di latino (prescritta per gli studenti di lettere) che sara' classificata con apposito voto. Devono inoltre frequentare i corsi e superare gli esami delle seguenti discipline:
a) per l'indirizzo classico: letteratura latina, letteratura greca, archeologia, glottologia, geografia, storia greca (o, se tace in quell'anno il corso, altra disciplina classica indicata dal Consiglio della Facolta). Un insegnamento complementare;
b) per l'indirizzo moderno: filologia romanza, storia dell'arte mediovale e moderna, geografia, quattro insegnamenti, che non siano stati seguiti per la laurea in filosofia (si consigliano tra questi due lingue e letterature straniere)".
All'art. 53 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, la denominazione dell'Istituto di "educazione fisica" e' sostituita con quella di "Istituto di fisiologia del lavoro e dello sport".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 110. - PALLA