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051U1785

IT - DPR

051U1785

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 novembre 1951 n. 1785)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 ; Visto l' art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115 , sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nell'anno 1952 potranno essere richiamati alle armi per istruzione tremilatrecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Servizio automobilistico, appartenenti ad alcuni distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive.
Potranno, inoltre, essere richiamati Cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi, e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 novembre 1951 EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 123. - FRASCA
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